Anche le canne fumarie devono rispettare le distanze del D.M. n. 1444/1968

24 Ott 2013
24 Ottobre 2013

 Il T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, nella sentenza del 09 ottobre 2013 n. 1052, chiarisce che la distanza prevista dall’art. 9, c. 1, lett. 1), D.M. n. 1444/1969 per le zone A, secondo cui: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale”, si applica anche alle canne fumarie: “14.2.3. Peraltro quale sia la misura esatta poco importa al fine di determinare la legittimità della nuova canna fumaria, essendo rilevante solo il fatto che la distanza preesistente è stata ridotta per effetto della realizzazione della canna fumaria esterna. Tale riduzione della distanza preesistente deve ritenersi illegittima per i motivi indicati nella ordinanza di demolizione, e cioè per la ragione che l’art. 9 del D.M. 1444/68 prescrive, nelle zone A, che le distanze tra gli edifici "non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale".

E’ noto, infatti, che la giurisprudenza è consolidata nel qualificare le distanze tra fabbricati indicate dal D.M. 1444/68 come inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi aventi carattere pubblicistico, e nell’affermare che le Amministrazioni sono tenute a disapplicare le eventuali norme urbanistiche ed edilizie che prevedano distanze inferiori, le quali debbono intendersi automaticamente sostituite nei rapporti tra privati ed Amministrazioni ( C.d.S. sez. IV nn. 6909/2005 e 7731/2010).

Alcuna rilevanza possono quindi esplicare eventuali accordi tra privati che consentano la deroga di tali distanze.

E’ poi da escludersi che la canna fumaria in argomento, che si riferisce avere dimensioni di circa 45 cm x 65 cm e si eleva da terra sino al tetto del fabbricato Centioni, possa qualificarsi quale mero sporto, per tale dovendosi intendere solo le sporgenze quali mensole, lesene, canalizzazioni di gronde e loro sostegni o altre sporgenze aventi funzione decorativa, purché di modeste dimensioni. Tali elementi debbono invece computarsi ai fini del rispetto delle distanze legali quando di fatto siano destinati ad ampliare il fronte abitativo (C.d.S. sez. IV n. 6909/2005 cit.): nel caso di specie è evidente che la realizzazione della canna fumaria esterna ha evitato di perdere superficie e volumetria utile all’interno dell’edificio, ed in tal senso ha contribuito ad espandere la zona di godimento”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Piemonte n. 1052 del 2013

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