Negli appalti di servizi e forniture l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza e di interferenza rileva solo in sede di anomalia
Il T.A.R. Veneto ricorda che, negli appalti di servizi e forniture, l’omessa indicazione degli oneri da sicurezza aziendale e da interferenza non determina l’esclusione dalla gara se la lex specialis non sanziona espressamente la loro omissione. Essi, infatti, rilevano solo ai fini della valutazione dell’anomali dell’offerta.
Nella sentenza n. 1379/2014 si legge: “E’ noto il proprio orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto, come nel caso di specie, l’affidamento di servizi o forniture, le imprese partecipanti devono includere nella propria offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante) sia gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o da rischio specifico (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 8 agosto 2013, n. 1050).
Sul punto il Tribunale adito ha più volte ribadito che il difetto di tali indicazione nella offerta costituiva valido motivo di esclusione del concorrente, anche in mancanza di una espressa previsione della legge di gara, perché detti oneri dovevano necessariamente essere individuati e partecipati alla stazione appaltante costituendo gli stessi un onere a carico della parte in funzione di eterointegrazione contrattuale ai sensi degli attt. 1339 e 1341 c.c..
Tuttavia, non può essere ignorato che detto orientamento è stato progressivamente superato dal diverso indirizzo ormai consolidato nel Consiglio di Stato ( Cons. St. sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030 e Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3056) al quale il Collegio si è già uniformato con la recente decisione n. 1262/14.
In altre parole, allorquando la lex specialis non richieda, come nel caso di specie, espressamente tali oneri, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali, ovvero da interferenza non comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell’accertamento di anomalia del prezzo offerto e per valutarne la congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 aprile 2014, n. 4073; T.A.R. Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. St., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030).
Quindi, secondo l’attuale e maggioritario orientamento giurisprudenziale, il momento di valutazione dei suddetti oneri di sicurezza è soltanto posticipato, per mera scelta della stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso (cfr., Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 4070).
Pertanto, la determinazione della stazione appaltante di non disporre l’esclusione della società aggiudicataria del servizio oggetto di gara per il solo fatto di non aver preventivamente specificato, nella propria offerta economica, gli oneri di sicurezza, non costituisce un vizio della procedura”.
dott. Matteo Acquasaliente
sentenza TAR Veneto 1379 del 2014
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