La cauzione provvisoria ha natura differente da quella definitiva

12 Set 2014
12 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, nella stessa sentenza n. 1195/2014, si sofferma sulla diversa natura della cauzione provvisoria e  definitiva, statuendo che: “8.7. La citata formulazione di impegno è coerente con il dato normativo secondo cui le cauzioni prestate ex artt. 75 e 113 del codice dei contratti pubblici costituiscono negozi autonomi e distinti, fra loro non sovrapponibili, poiché volti a coprire rischi relativi a fasi diverse della medesima procedura: la cauzione provvisoria è infatti diretta a garantire l’affidabilità dell’offerta; quella definitiva, invece, l’adempimento di tutte le obbligazioni che l’aggiudicatario si assume con la sottoscrizione del contratto. Sicché l’efficacia della cauzione provvisoria cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

8.8. Conseguentemente, la verifica dei poteri del garante che ha prestato la cauzione provvisoria impegnandosi a rendere quella definitiva subordinatamente all’avverarsi della condizione dell’aggiudicazione non può fondarsi sulla base del “cumulo” dei relativi importi, ma deve essere condotta in ragione della somma, di volta in volta considerata, oggetto di garanzia”.

dott. Matteo Acquasaliente

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