Come funziona l’astensione dei consiglieri comunali nella votazione dei piani urbanistici

10 Mar 2014
10 Marzo 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza n. 283 del 05 marzo 2014, si occupa di numerose questioni legate al Piano degli Interventi del Comune di Vicenza, le quali verranno analizzate nei seguenti post.

Per quanto concerne le possibili ipotesi di conflitto di interesse dei consiglieri comunali, il Collegio ritiene che sia l’art. 78 del D. Lgs. n. 267/200 sia l’art. 41 dello Statuto comunale di Vicenza impongono ai consiglieri di astenersi nelle singole c.d. votazioni “parziali” o “frazionate”, ma non nella votazione finale: “2.1 Le argomentazioni di parte ricorrente sono smentite da numerose pronunce giurisprudenziali (per tutti si veda Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-06-2011, n. 3663) nella parte in cui hanno sancito l’ammissibilità di votazioni separate in caso di situazioni di incompatibilità dei Consiglieri chiamati a votare lo strumento urbanistico.

2.2 Detta giurisprudenza ha sancito, in sostanza, come sia sufficiente l’astensione dei consiglieri nella votazione frazionata e, ancora, la legittimità di un’ approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto si trovino in una situazione di incompatibilità, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza.

In detta ultima votazione deve ritenersi che non si applichino le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse, si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429 e Consiglio di Stato sez. IV del 16/06/2011 n. 3663).

2.3 Sempre con riferimento al primo motivo va rilevato come non si ritiene che sussista la violazione dell’art. 41 comma 5 dello Statuto del Comune di Vicenza.

2.4 L’esame di detta norma, unitamente al disposto di cui all’art. 78 sopra citato, consente di ritenere come lo Statuto del Comune di Vicenza, nell’ipotesi in cui disciplina il regime delle astensioni nelle votazioni, non possa che riferirsi ad un ambito di applicazione analogo a quello del Testo Unico degli Enti Locali sopra citato e, quindi, diretto ad escludere l’obbligo di astensione di cui si tratta nelle ipotesi di approvazione di provvedimenti normativi o di carattere generale”.

 dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 283 del 2014

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