La mancata firma in ogni fogli non comporta l’esclusione dalla gara

07 Nov 2014
7 Novembre 2014

Il T.A.R. Veneto conferma che la firma sull’ultima pagina dell’offerta e/o delle dichiarazioni ad essa collegate è sufficiente per identificare con esattezza l’operatore economico. Di conseguenza viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, ex art. 46, c. 1 bis D. Lgs. n. 163/2006, l’esclusione di un ditta che non ha firmato alcune delle pagine interne delle suddette dichiarazioni.

Nella sentenza n. 1360/2014 si legge che: “E’ noto che l’art. 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, ha introdotto nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di esclusione e, conseguentemente, autorizza l’esclusione dalle procedura di gara soltanto in presenza di una “causa normativa”, contemplata dalle singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi (Consiglio di Stato, A.P. 6 giugno 2012, n. 21), ovvero di una “causa amministrativa”, che rientri nell’ambito della fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso art. 46. E’ stato osservato (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4663) che la ragione giustificativa del principio di tassatività è quella di impedire, tra l’altro, l’adozione di atti basati su eccessi di formalismo che contrastano con il divieto di aggravamento degli oneri burocratici e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, «di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini e sulle imprese», riconoscendo giuridico rilievo «all’inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisce il conseguimento del risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta, atteso che la gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all’esclusiva correttezza della sua esternazione» (Consiglio di Stato, sez, VI, ordinanza 17 maggio 2013, n. 2681).

Ebbene, nel caso in esame, premesso che non è contestato tra le parti che l’ultima pagina di ogni dichiarazione risulta debitamente sottoscritta, mancando eventualmente, la sottoscrizioni nella prima o in successive pagine, appare evidente come non ricorra alcuna delle ipotesi contemplate dal citato art. 46, comma 1 bis, non essendo rintracciabile una prescrizione in ordine alla necessità di sottoscrivere tutte le pagine dell’istanza di ammissione ovvero della dichiarazione in ordine alla cause di esclusione; d’altra parte, non v’è ragione per non ritenere sufficiente la sottoscrizione in calce al documento di cui si discute - e non anche in ogni singola pagina di cui esso è composto -, atteso che in tal modo è comunque garantita la provenienza del documento medesimo.

Dunque, la clausola contenuta nel disciplinare di gara, invocata dalla controinteressata - ricorrente incidentale, deve ritenersi nulla per contrasto con il principio di tassatività contemplato dall’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 1360 del 2014

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