Le offerte equivalenti devono rispettare i requisiti minimi richiesti dalla lex specialis
Il T.A.R. Veneto stabilisce che anche le offerte equivalenti, ex art. 68, c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui: “L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta”, devono rispettare i requisiti minimi previsti dagli atti di gara.
Nella sentenza n. 1359 del 2014 il Collegio, dopo aver ricordato che il contenuto della lex specialis vincola anche la stazione appaltante - “la lex specialis di gara - le cui disposizioni vincolano “non solo i concorrenti ma anche la stessa amministrazione, la quale non dispone di alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportune, salva la possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento d’ufficio del bando” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 263)” -, afferma che: “Per quanto precede, deve, altresì, essere respinto il secondo motivo con il quale la società ricorrente sostiene l’illegittimità dell’art. 8 del capitolato tecnico di gara qualora debba essere interpretato nel senso di escludere la possibilità di offrire prodotti equivalenti a quelli ivi indicati, posto che in tema di procedure di evidenza pubblica il principio di equivalenza non può ritenersi operante nel caso in cui, come quello in esame, l’offerente abbia “proposto soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi che erano stati richiesti dalla lex specialis” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 30 agosto 2012, n. 4656; Cons. St., sez. V, 8 aprile 2014, n. 1666)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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