No all’esclusione se il modello è equivoco

28 Ott 2014
28 Ottobre 2014

Il T.A.R. Lombardia, Brescia, chiarisce che non è legittima l’esclusione di un offerente per inesatta e/o omessa indicazione di alcuni elementi laddove il modulo predisposto dalla P.A. sia equivoco e/o contenga delle inesattezze. L’eventuale esclusione, infatti, sarebbe contraria ai principi comunitari e nazionali di buona fede e di favor partecipationis.

Tratto dalla sentenza n. 1080 del 2014: “1.2 La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel valorizzare la buona fede e l'affidamento delle imprese nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara, al fine di negare che ciò possa risolversi in un danno per le stesse attraverso la loro espulsione [o implicitamente mediante una drastica penalizzazione] nel corso della procedura (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 24/10/2013 n. 5155, che richiama tra l’altro sez. III – 14/1/2013 n. 145; sez. V – 22/5/2012 n. 2973; sez. V – 10/1/2012 n. 31). Poiché si discute anche nella specie dell’omessa indicazione di elementi nell’ambito dell'offerta da presentare in sede di gara, dai citati precedenti in questione “è ricavabile una regola di carattere generale, volta ad annettere preminenza alle esigenze di massima partecipazione alle gare, allorché vi siano contrasti tra prescrizioni per essa predisposte dall'amministrazione aggiudicatrice … A tale regola il Collegio reputa di dovere dare continuità, giacché essa è espressiva del principio generale di buona fede nelle trattative ex art. 1337 cod. civ. e della relativa specificazione contenuta nel successivo art. 1338, relativa all'obbligo di comunicare all'altra parte le possibilità cause di invalidità negoziale di cui si è a conoscenza. Pacifico poi che a tali canoni comportamentali l'amministrazione è soggetta anche allorché ricorra ai moduli dell'evidenza pubblica per la stipula di contratti, ed alla quale, pertanto, è imposto un obbligo di clare loqui, la cui violazione non può essere addossata alla parte privata” (Consiglio di Stato, sez. V – 24/10/2013 n. 5155 già citata). E’ stato, altresì, sottolineato che le omissioni dei concorrenti non si traducono in esclusione in ipotesi di clausole contraddittorie, equivoche o ambigue della "lex specialis" o della predisposizione di modelli contraddittori o fuorvianti, tali da incidere su un legittimo affidamento in capo ai partecipanti che avevano reso le dichiarazioni richieste dal bando a pena di esclusione (così Consiglio di Stato, sez. V – 17/6/2014 n. 3092). I precedenti appena citati assumono identica valenza nell’ipotesi – diversa dall’esclusione dalla selezione ma ugualmente pregiudizievole – della perdita totale del punteggio con riferimento ad un criterio di valutazione stabilito dalla legge di gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Brescia n. 1080 del 2014

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