Quando la conoscenza delle offerte economiche importa la rinnovazione della gara?

05 Nov 2014
5 Novembre 2014

Il T.A.R. Lombardia, Brescia, ricorda che le offerte economiche vanno aperte solo dopo la valutazione di quelle tecniche. La conoscenza di alcuni elementi economici già in sede di valutazione delle offerte tecniche, infatti, potrebbe influire sull’imparzialità della valutazione. Di conseguenza è legittimo disporre il rinnova della gara.

Tratto dalla sentenza n. 1080 del 2014: “In argomento occorre premettere che, per univoco orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 18/6/2014 n. 3413 e la giurisprudenza ivi richiamata) oltre che ai sensi dell’art. 120 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nelle procedure di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le regole di segretezza dell'offerta economica e di separazione del relativo esame rispetto a quello dell'offerta tecnica impongono tassativamente che, prima della conclusione di quest'ultimo, sia interdetta alla Commissione giudicatrice l'anticipata conoscenza degli elementi dell'offerta economica, affinché, in omaggio ai canoni di imparzialità e trasparenza, la preventiva valutazione dell'offerta tecnica non ne resti (effettivamente o anche solo potenzialmente) influenzata, così da inficiare l'obiettività nell'assegnazione dei punteggi e la regolarità della selezione.

Si deve, infatti, rammentare che, nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente economicamente più vantaggiosa, la ratio del divieto di conoscenza anticipata delle offerte economiche risiede nella necessità di evitare che la Commissione possa "premiare" già in sede di offerta tecnica il concorrente che ha formulato una più conveniente offerta economica o comunque di "aggiustare" i punteggi in modo che il vincitore sia già individuato nella fase di valutazione dei progetti tecnici (T.A.R. Marche – 23/5/2013 n. 380). Per questo, tutto ciò che è diverso dall'offerta economica deve esser esaminato in una fase anteriore (e distinta) rispetto a quella concernente l'apertura della relativa busta (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/1/2011 n. 606).

4.3 In concreto, dunque, la conoscenza preventiva dell'offerta economica consente di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, inficia la regolarità della procedura: ai fini dell'annullamento della gara, non è necessario che effettivamente la Commissione abbia tenuto conto della conoscenza anticipata dell’offerta economica – circostanza, questa, come il suo contrario, praticamente non dimostrabile – ma è sufficiente che le concrete modalità di svolgimento della gara non abbiano assicurato la garanzia di piena imparzialità dei giudizi e quindi il rischio di inquinamento dei medesimi (T.A.R. Veneto, sez. I – 28/5/2014 n. 722, che richiama Consiglio di Stato, sez. V – 25/5/2009 n. 3217)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Lombardia Brescia 1080 del 2014

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