Quando si può nominare un commissario esterno alla stazione appaltante?

14 Mar 2014
14 Marzo 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 05 marzo 2014 n. 293, chiarisce quando la stazione appaltante può legittimamente nominare un membro della commissione giudicatrice esterno alla stessa: “Osserva, infatti, il Collegio che la decisione di procedere alla nomina di un membro della commissione esterno alla stazione appaltante appare coerente con la norma di cui all’art. 84, comma 8, del d.lgs. 163/06, in combinato disposto con all’art. 120, commi 3 e 4, del d.P.R. 270/2010, la quale prevede espressamente la possibilità di ricorrere alla individuazione di commissari esterni nelle procedure selettive che, come nel caso di specie, comportino l’affidamento di lavori di particolare difficoltà tecnica e logistica, peraltro normalmente rinvenibili negli appalti integrati di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di un ente pubblico, come del resto puntualmente riscontrato, sotto il profilo motivazionale, nel provvedimento di nomina impugnato, il quale, nel richiedere la nomina di un componente esterno, giustificando tale esigenza in ragione della complessità tecnica della materia oggetto di gara, ha dato atto, seppur implicitamente, della mancanza di personale professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute.

Inconferente appare, inoltre, il richiamo alla sentenza di questo Tribunale del 31 luglio 2012, n. 1079, riguardando, invero, tale decisione la diversa fattispecie in cui l’impugnata delibera di nomina del membro esterno della commissione giudicatrice era “priva di qualsiasi motivazione in ordine alla carenza di adeguate professionalità nell’organico” della stazione appaltante”.

 dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 293 del 2014

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