Nell’A.T.I. verticale ogni impresa deve dimostrare solo la qualificazione tecnico-professionale delle prestazione che svolge
Nella stessa sentenza n. 293/2014 i Giudici affermano che, in presenza di un’A.T.I. verticale, per le società mandanti è sufficiente possedere i requisiti di capacità di qualificazione tecnico-professionale collegate con le attività con le attività che le stesse svolgeranno in concreto: “Con il quarto mezzo di gravame, l’impresa ricorrente asserisce che il R.T.I. controinteressato sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara, perché le mandanti Skill s.c.a.r.l. e S.T. s.r.l. non risulterebbero in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.4, punto D.1.1, del disciplinare.
Il motivo è privo di fondamento.
Osserva, infatti, il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la succitata disposizione della lex specialis ha espressamente disposto che il tale requisito di capacità - il quale, è bene rilevare, afferisce la gestione, conduzione e manutenzione degli edifici - debba essere posseduto, nelle percentuali ivi indicate, dalle sole imprese del controinteressato R.T.I. che hanno assunto l’impegno di svolgere le attività di cui al richiamato punto D.1.1 del disciplinare.
Nel caso di specie non risulta che le due società mandanti del costituendo R.T.I. siano coinvolte nell’esecuzione di tali attività (essendo la società Skill s.c.a.r.l. incaricata del solo servizio di pulizia, mentre la S.T. s.r.l. delle attività afferenti le reti di fonia/dati e gli impianti telefonici e fotovoltaici) e, pertanto, non erano obbligate a dover comprovare, a pena d’esclusione dalla procedura di gara, il possesso di tale requisito di qualificazione.
Sotto altro aspetto, occorre nondimeno rilevare che l’assenza in capo alle società Skill s.c.a.r.l. e S.T. s.r.l. del requisito in esame appare coerente con la struttura verticale del raggruppamento d’imprese di cui esse fanno parte, nel quale è sufficiente che ciascuna impresa dimostri il possesso dei requisiti di qualificazione concernenti le sole prestazioni assunte”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!