Quando si può sindacare il giudizio sull’anomalia?

14 Nov 2014
14 Novembre 2014

Il T.A.R. Trento conferma che la valutazione sull’anomalia delle offerte può essere sindaca solo se è manifestamente irragionevole e/o irrazionale.

Nella sentenza n. 399/2014 si legge: “Orbene, questo giudice, conformandosi alla condivisibile giurisprudenza, deve anzitutto rammentare come, nelle gare pubbliche, “il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del giudizio di anomalia, può sindacare le valutazioni rese dalla Pubblica amministrazione solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, senza che possa procedere autonomamente alla verifica di congruità, sovrapponendo la propria idea tecnico-discrezionale al giudizio non erroneo né illogico dell'organo amministrativo, al quale la legge attribuisce la tutela dell'apprezzamento dell'interesse pubblico nel caso concreto” (C.d.S., III, 9 luglio 2014, n. 3492; conf., ex multis, id., V, 5 settembre 2014, n. 4516; id. VI, 30 maggio 2014, n. 2827; id. V, 22 febbraio 2011, n. 1090)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Trento 399 del 2014

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