La Corte Costituzionale respinge l’impugnazione del terzo piano casa del Veneto da parte del Governo

21 Nov 2014
21 Novembre 2014

La Corte Costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le censure del Governo sul terzo piano casa del Veneto (L.R. 32/2013).

La sentenza si incentra in particolare sull'articolo art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013: Tali disposizioni modificano le lettere a) e b) dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, le quali regolano gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall’art. 3 e dall’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001; e la novità introdotta dalla legge regionale n. 32 del 2013 sta nell’aver eliminato il richiamo obbligatorio al rispetto della sagoma dell’edificio preesistente. In altre parole, può aversi ristrutturazione edilizia – senza ampliamento nel caso della lettera a) e con ampliamento nel caso della lettera b) – anche se la costruzione che ne risulta non rispetti più la sagoma dell’edificio preesistente, bensì soltanto il volume.

Il ricorso fissava prevalentemente la propria attenzione sulla presunta violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali. L’Avvocatura dello Stato, infatti, riteneva che l’eliminazione dell’obbligo di rispetto della sagoma in relazione alle attività di ristrutturazione edilizia comportasse una lesione di tale competenza per ciò che riguarda i beni culturali, vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004; e, a questo proposito, il ricorso richiamava, fra l’altro, la particolare situazione della città di Venezia i cui edifici, patrimonio dell’umanità, avrebbero potuto essere alterati sulla base della censurata disposizione.

La Corte respinge la censura, precisando in quale modo la disposizione regionale deve essere interpretata:  "come la giurisprudenza di questa Corte ha già in passato chiarito, quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale – nella specie, la tutela dei beni culturali – le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006). In altri termini, ove la Regione Veneto, nel rimodellare il concetto di ristrutturazione edilizia, avesse esplicitamente aggiunto che l’obbligo di rispetto della sagoma permane per i beni culturali assoggettati a vincolo, la norma regionale sarebbe stata costituzionalmente illegittima, perché sarebbe andata ad interferire in un ambito di competenza esclusiva dello Stato, come tale sottratto alla potestà normativa delle Regioni.

Nel caso in esame, invece, il silenzio della legge reg. Veneto n. 32 del 2013 sul punto non può che essere interpretato – come correttamente osservato dalla Regione – nel senso della vigenza della disposizione statale di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001; e, quindi, nel senso che la disposizione statale in materia di obbligo di rispetto della sagoma preesistente nelle ristrutturazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati è necessariamente operativa anche nell’ambito regionale.

Così interpretata, la disposizione dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013 è immune dalle censure di illegittimità costituzionale prospettate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il che comporta che la relativa questione sia da dichiarare non fondata".

geom. Daniele Iselle

sentenza Corte Costituzionale 259 del 2014

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