Author Archive for: SanVittore

Ancora sui poteri del Comune nei confronti di una CILA

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Il TAR Veneto afferma che la CILA (disciplinata in modo alquanto scarno dall’art. 6-bis del T.U. Edilizia) è un titolo edilizio residuale, per la quale non è formalmente prevista una fase di controllo – contrariamente alla SCIA – né alcun potere inibitorio in capo all’Amministrazione.

Gli unici poteri spettanti alla P.A. sono quelli di natura sanzionatoria e repressiva di cui agli artt. 27 e 31 T.U. Edilizia, nelle ipotesi in cui la CILA risulti essere mancante, incompleta o irregolare, ovvero il titolo errato, ovvero l’intervento sia stato realizzato in difformità dalla stessa.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Esclusione degli immobili con abusi edilizi dall’assicurazione obbligatoria contro il rischio catastrofale: una cattiva idea?

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Con la l. 27 maggio 2025, n. 78 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 124 del 30.05.2025), entrata in vigore il 31.05.2025, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il testo della legge di conversione è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-30&atto.codiceRedazionale=25G00086&elenco30giorni=true.

Il testo del d.l. 39/2025, come convertito dalla l. 78/2025, è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-30&atto.codiceRedazionale=25A03157&elenco30giorni=true.

Si segnala in particolare la novella apportata all’art. 1, co. 106 l. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024). L’attuale testo di tale norma (modificata dall’art. 1, co. 3-quinquies d.l. 39/2025, come convertito dalla l. 78/2025) afferma che l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le criticitĂ  applicative.

  1. “Valido titolo edilizio, oppure la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio”.

Difficoltà interpretativa: La definizione di “valido titolo edilizio” può sembrare chiara, ma in realtà è complessa. Richiede una verifica approfondita della conformità dell’immobile alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della costruzione o dell’ampliamento. Questo implica l’analisi di concessioni edilizie, permessi di costruire, SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), e la loro effettiva validità giuridica. Non è raro che un titolo edilizio possa essere contestato o annullato a seguito di accertamenti, rendendo l’immobile potenzialmente “non assicurabile” con effetti retroattivi.

Difficoltà applicativa: Per gli immobili più datati, risalire alla normativa specifica in vigore al momento dell’ultimazione dei lavori può essere estremamente difficile. Le normative edilizie sono cambiate molte volte nel corso dei decenni. Determinare con precisione la data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio richiede una profonda conoscenza storica della legislazione urbanistica italiana, che non è sempre facilmente accessibile o univocamente interpretabile.

  1. “Immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono”

Difficoltà interpretativa: Se da un lato l’inclusione degli immobili in sanatoria o condono è un elemento positivo per favorire l’assicurabilità, dall’altro la dicitura “sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono” apre a potenziali ambiguità. Cosa si intende esattamente per “in corso”? Un procedimento è in corso dal momento della presentazione dell’istanza o solo dopo una sua prima istruttoria favorevole? E se il procedimento si conclude con un diniego, l’immobile diventa improvvisamente non assicurabile? Queste domande sono cruciali per determinare la validità della copertura assicurativa nel tempo.

Difficoltà applicativa: La fase in cui il procedimento è “in corso” può essere molto lunga e incerta. L’assicuratore dovrebbe assicurare un immobile basandosi sulla mera presentazione di un’istanza, correndo il rischio che questa venga respinta in futuro? E come gestirebbe un sinistro in caso di diniego della sanatoria? Si pone il problema della retroattività o dell’annullamento della polizza. Inoltre, il testo non chiarisce se l’assicurabilità permane anche in caso di inerzia della P.A. nel definire la pratica di sanatoria.

  1. “Per gli immobili non assicurabili [...] non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”

Difficoltà interpretativa: Questa è la parte più punitiva e con le maggiori implicazioni. La norma introduce un nesso causale diretto tra la non assicurabilità (legata alla regolarità edilizia) e la perdita di ogni forma di sostegno pubblico in caso di eventi calamitosi. Questo significa che un immobile con un’irregolarità edilizia, anche minima e magari sconosciuta al proprietario, potrebbe essere escluso da qualsiasi aiuto statale post-disastro, inclusi quelli per eventi catastrofali come terremoti o alluvioni. La norma mira a disincentivare l’abusivismo, ma colpisce in modo indiscriminato anche chi, pur proprietario in buona fede (ad esempio un erede!), si trova a possedere un immobile con vizi edilizi pregressi o difficilmente sanabili.

DifficoltĂ  applicative:

Onere della prova: Chi deve provare la regolaritĂ  edilizia o la non assicurabilitĂ ? SpetterĂ  al cittadino dimostrare la piena conformitĂ  del proprio immobile per accedere ai fondi pubblici, aggiungendo un ulteriore onere burocratico in momenti di grande difficoltĂ .

Impatto sociale: L’applicazione rigorosa di questa clausola potrebbe lasciare un numero significativo di cittadini senza alcun supporto in caso di calamità, con gravi conseguenze sociali ed economiche, soprattutto in un paese come l’Italia con un’alta percentuale di immobili che presentano (anche minime) difformità edilizie.

Contraddizione con le finalità di protezione civile: Le risorse pubbliche per eventi calamitosi sono spesso destinate a garantire un minimo di sussistenza e ripristino per la popolazione colpita. Escludere gli immobili non regolari da tali aiuti, anche se l’irregolarità non ha alcuna incidenza sul danno subito dall'evento calamitoso, potrebbe apparire una misura eccessivamente punitiva e potenzialmente in contrasto con i principi di solidarietà sociale.

Intervento su immobili in sanatoria: Il testo afferma che gli immobili in sanatoria sono assicurabili. Ma cosa succede se un immobile è in sanatoria e subisce un danno? L’indennizzo pubblico viene comunque erogato, o è condizionato all’esito positivo della sanatoria? Il testo non lo specifica chiaramente, creando un ulteriore punto di incertezza.

In sintesi, il testo di legge mira a responsabilizzare i proprietari di immobili e a disincentivare l’abusivismo edilizio, collegando l’assicurabilità e l’accesso ai fondi pubblici alla regolarità urbanistica. Tuttavia, la sua formulazione solleva una serie di questioni che richiedono chiarimenti normativi o interpretativi per evitare disparità di trattamento, eccessiva burocrazia e potenziali ingiustizie, soprattutto in contesti di emergenza.

Post di Daniele Iselle

La Corte costituzionale riscrive le norme sul TSO: la persona sottoposta a trattamento deve essere avvisata e sentita

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 l. 833/1978, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.

Si allega un prospetto dell’attuale testo dell’art. 35 l. 833/1978, come interpolato dalla Consulta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Affidamenti diretti e obblighi istruttori nel nuovo Codice dei Contratti

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Il dott. Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota , che volentieri pubblichiamo, su affidamenti diretti e obblighi istruttori nel nuovo Codice dei Contratti: rilievi giurisprudenziali dal TAR Campania Salerno, Sez. I, sent. n. 958/2025 e dal TAR Campania, Salerno, sez. I, 27.5.2025 n. 958.

Riccardo Renzi_Affidamenti diretti e obblighi istruttori nel nuovo Codice dei Contratti

La discrezionalitĂ  della stazione appaltante nella verifica dei requisiti tecnici

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Il dott. Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulla discrezionalitĂ  della stazione appaltante nella verifica dei requisiti tecnici: nota a TAR Campania, Sez. I, sent. n. 4095/2025 e a TAR Campania, sez. I, 28.5.2025 n. 4095.

Riccardo_Renzi_La discrezionalitĂ  della stazione appaltante nella verifica dei requisiti tecnici

Polizze Catastrofali: attualitĂ  e prospettive di estensione agli immobili non commerciali – Convegno UniversitĂ  di Padova, 5 giugno 2025 – Ore 14.30-1830

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

L'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, organizza per il giorno 5 giugno 2025 – Ore 14.30-18.30, il convegno: "“Polizze Catastrofali; attualità e prospettive di estensione agli immobili non commerciali” .

La partecipazione libera e ci si può collegare da remoto, tramite il link indicato nella locandina allegata.

Programma:

  • introduce e presiede avv. prof. Gianluca Romagnoli, UniversitĂ  degli Studi di Padova,
  • "La riflessione del legislatore nazionale", sen. Matteo Gelmetti, Fondazione Fare Futuro;
  • "Idee e soluzioni europee a confronto", avv. Federica Gattillo, UniversitĂ  degli Studi di Milano Statale;
  • "Fondo AgriCat, un esempio di gestione delle calamitĂ  naturali", dott. Giovanni Razeto, Resp. della Direzione Gestione AvversitĂ  Catastrofali AGRI-CAT srl, societĂ  di gestione del F.do AgriCat;
  • "La riflessione sul contributo della legislazione regionale", cons. Enoch Soranzo, Vice Presidente del Consiglio della Regione Veneto;
  • "Il punto di vista dell’assicuratore: aspetti miglioramento e sostenibilitĂ  delle polizze civili", dott. Stefano Ferri, Resp. Attuariato Danni non Auto Riassicuraz. e Gare Generali Italia s.p.a,;
  • "L’abuso edilizio come fattore ostativo all’assicurabilitĂ ", avv. prof. Marino Breganze, UniversitĂ  degli Studi di Padova;
  • "Il punto di vista del broker alla luce delle prassi internazionali", dott. Federico Casini, Chief Executive Officer Howden Italia s.p.a.

Locandina convegno 05 06 2025

Compartecipazione dei Comuni alle spese per prestazioni socio-assistenziali in favore di disabili

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Il TAR Brescia ha affermato che è illegittima la disposizione di un regolamento comunale che, nel prevedere una formula matematica per il calcolo della quota di compartecipazione dell’interessato al costo delle prestazioni socio-assistenziali erogategli, fissi per tale compartecipazione una percentuale minima, la quale prescinde totalmente dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il Comune avrà l’obbligo di rideterminare la formula prevista dal regolamento comunale in modo che agli interessati non sia imposta una compartecipazione al costo maggiore rispetto al proprio ISEE.

In materia di compartecipazione dei comuni alle spese per le prestazioni socio-assistenziali erogate in favore dei disabili ai sensi della l. 328/2000, è illegittima la determinazione comunale che stabilisce la quota di compartecipazione dell’interessato alla spesa per le prestazioni socio-sanitarie eseguite in suo favore, senza avere previamente accertato nel contraddittorio quali siano i trattamenti ai quali egli è concretamente sottoposto, e avere stabilito poi, sulla base di ciò, in quale delle previsioni normative rilevanti rientrino quei trattamenti, e quale sia conseguentemente la quota di spesa di cui deve farsi carico il servizio sanitario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Altezze

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il calcolo delle altezze ai fini della verifica delle distanze minime tra costruzioni non può essere legato all’altezza urbanistica, la quale è funzionale al calcolo dei parametri urbanistici.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Sporti, aggetti e distanze minime

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che in tema di distanze minime, la giurisprudenza tende ad affermare che rilevano sì tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, a meno che non si tratti di sporti o aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali quindi da non compromettere gli interessi tutelati dalla norma (sicurezza, salubrità e igiene).

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Se la finestra non dà sull’intervento…

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Si applica comunque il d.m. n. 1444/1968. Lo ha ricordato il TAR Veneto ricordando la giurisprudenza che evidenzia come sia la parete (finestrata) a costituire il dato di riferimento per il calcolo della distanza, e non la finestra in sé e per sé, nonché la circostanza per cui la ratio di evitare intercapedini insalubri e pericolose non cessa di esistere solo perché la porzione di parete antistante all’intervento – nel caso di specie, si trattava di un ampliamento – non è dotata di finestre.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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