26 Novembre 2014
Il T.A.R. Milano si occupa della causa di esclusione prevista dall’art. 38, c. 1, lett. m-quater, D. Lgs. n. 16372006 secondo cui: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nĂ© possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (...)m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. Il Collegio chiarisce che la stazione appaltante, per escludere legittimamente un offerente senza la previa necessitĂ di un contraddittorio con la ditta, deve individuare una pluralitĂ di elementi da cui desumere con certezza l’esistenza di un “unico centro decisionale”. Read more →
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