Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la domanda risarcitoria rivolta alla P.A. e relativa a danni asseritamente derivanti dalla violazione del diritto dell’UE, conseguente dall’adozione o al mantenimento di norme in contrasto con il diritto euro-unitario, va qualificata quale domanda risarcitoria nei confronti dello Stato legislatore. Su tale domanda non sussiste la giurisdizione del G.A., ma quella del G.O.
In questi casi, si rientra nello schema di responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege sussumibile nell’area della responsabilità contrattuale, restando assoggettata la pretesa risarcitoria all’ordinario termine decennale di prescrizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-bis d.lgs. 259/2003, cd. codice delle comunicazioni elettroniche, nella parte in cui prevede che nei casi di installazione delle infrastrutture ex artt. 44, 45, 46, 47 e 49 d.lgs. cit. e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. h (aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici) d.lgs. 42/2004.
Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazione, se pure possono giustificare la mancata previsione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei beni gravati da usi civici, non possono tuttavia eliminare la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione.
Semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale: l’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici era in contrasto con l’art. 9 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato
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IL TAR Veneto, dopo avere spiegato quali caratteristiche deve avere un comitato per essere legittimato a impugnare un piano urbanistico (caratteristiche a), b) e c)), ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una variante al piano degli interventi proposto da un comitato non legittimato. poiché sprovvisto dei requisiti sub b) e c).
In particolare, il Comitato è composto da 10 aderenti, vale a dire da un numero esiguo di persone. I residenti del quartiere sono 28.185,secondo i dati ufficiali del Comune di Venezia, risalenti al 31.12.2023. Dei 10 aderenti al Comitato, 2 sono individui singoli (il signor X e la sig.ra Y) e i restanti 8 sottoscrittori costituiscono tre 3 nuclei familiari. Deve quindi ritenersi che il Comitato, visto l’esiguo numero di aderenti, sia per lo più un semplice “escamotage” per cercare di dar ingresso alla tutela giudiziaria di interessi diffusi, non soggettivizzati, piuttosto che essere un vero e proprio portatore di interessi collettivi.
Non sussiste neanche il requisito della stabilità temporale sopra indicato sub c). Il requisito della stabilità temporale non sussiste quando il Comitato sia stato creato in prossimità temporale con l’atto che si vuole contestare, assumendo quindi il carattere della occasionalità.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Comitato è stato costituito l’11 aprile2024, pertanto: - successivamente alla delibera impugnata (pubblicata il 24.2.2024); - in prossimità della scadenza dei termini per promuovere il ricorso all’esame(24 aprile 2024); - 5 (cinque) giorni dopo la sua costituzione è stato notificato il ricorso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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La giurisprudenza ha riconosciuto natura conformativa ai vincoli che impongono fasce di rispetto stradale, cimiteriale, ferroviaria, degli elettrodotti, dei corsi e specchi d’acqua, nonché a quelli apposti sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato o ad attrezzature sportive e simili.
I vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi, fra i quali rientra il verde pubblico attrezzato, realizzabili anche a iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, hanno carattere particolare, ma sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, non costituendo vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all'interesse pubblico generale.
Il Collegio del TAR Veneto, esaminando un caso particolare, ha ritenuto che il vincolo ad impianti speciali di interesse collettivo che forma oggetto del presente giudizio abbia natura meramente conformativa: questo perchè nella zona sono collocati nel sottosuolo sottoservizi pubblici e in particolare condutture idriche e fognarie di importante diametro, poste al servizio dell’intera collettività del quartiere.
La distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi intercetta una linea di discrimine che ha un fondamento costituzionale nell’art. 42 Cost., che distingue l'espropriazione (terzo comma)dai limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma).
E ciò conformemente all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea, firmato nel 1952, sulla “protezione della proprietà”, che, dopo aver trattato dell’espropriazione, riconosce il “diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”.
I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata.
La caratteristica del vincolo conformativo è, invece, data dal fatto che con esso si provvede a una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche (cfr., ex multis: Con. St., sentenze n. 5842 del 2 luglio 2024, n. 31 gennaio 2023 n. 1092 e n.342/2020).
I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi atteso che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (cd. zonizzazione) e che dunque si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono, mentre i secondi sono quelli che riservano alla mano pubblica l'edificazione in una specifica area (cd. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto il diritto di proprietà su di un determinato bene(Cons. St., sez. II, 28 febbraio 2022 n. 1367).
Mentre con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare, puntuale, “lenticolare”, su beni determinati in funzione della localizzazione di un’opera pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6241/2019).
I vincoli conformativi non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e, a differenza, dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l'attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22ottobre 2018, n. 5994).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Reggio Calabria ha affermato che l’Autorità vigilante, non ponendosi in una situazione di supremazia gerarchica nei confronti delle fondazioni, non può impartire indirizzi o imporre modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, potendo solo intervenire a normalizzarne la situazione laddove si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 25 c.c. Il commissariamento costituisce un intervento giustificato solo da inadempienze gravi degli amministratori e rappresenta una forma di responsabilità sanzionatoria o interdittiva e di divieto di ricoprire la carica nei confronti dei soggetti/amministratori, ove si constati che questi abbiano posto in essere azioni o omissioni in violazione dello statuto, o dello scopo della fondazione, o della legge.
Il vincolo di destinazione non va inteso come definitiva funzionalizzazione del patrimonio del fondatore ad uno scopo immutabile, ben potendo variare nel tempo consistenza e specifico utilizzo, in base a scelte gestionali e di indirizzo degli organi di amministrazione, non sindacabili nel merito. Lo statuto non indica lo scopo, ma diverse attività possibili che rappresentano solo un mezzo per raggiungere lo scopo, con la logica conseguenza che all’organo di gestione è riservata la scelta (dell’an, del quid, del quando e del quomodo) in ordine al perseguimento di una o di tutte “le finalità”, di come (e con quale intensità e modalità) perseguirle, e di quando perseguirle. Tale scelta rientra nel merito delle determinazioni gestionali e di indirizzo degli organi di amministrazione della fondazione, trattandosi di scelte di mera opportunità che sfuggono, evidentemente, al controllo dell’Autorità prefettizia. Né la mancata realizzazione di una delle finalità statutarie implica ipso facto che gli amministratori non abbiano agito in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
Le valutazioni del Prefetto in ordine al pericolo di condizionamento mafioso della fondazione ed ai requisiti di onorabilità ed indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione esorbitano, in violazione del principio di legalità, dall’ambito proprio del controllo di legittimità rispetto alla legge e all’atto di fondazione, cui è finalizzato il potere di vigilanza stabilito dall’art. 25 c.c., atteso che il potere di controllo prefettizio può riguardare solo l’azione concreta degli amministratori nel contesto della fondazione e non già a monte i loro requisiti di onorabilità e indipendenza.
La disciplina di riferimento richiede unicamente che il patrimonio risulti adeguato rispetto alla realizzazione dello scopo, risultando ultronea ogni valutazione in ordine all’adeguatezza della liquidità a disposizione dell’ente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di dimensionamento della rete scolastica, la Regione esercita un potere connotato da ampia discrezionalità programmatoria, con la conseguenza che il sindacato del G.A. è limitato alla verifica di profili di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, non potendo estendersi alla sostituzione delle valutazioni amministrative, né assumendo carattere decisivo, ai fini del mantenimento dell’autonomia scolastica, il mero dato numerico della popolazione studentesca. Le scelte di dimensionamento implicano una valutazione complessiva e multilivello dell’offerta formativa, nella quale il parametro demografico costituisce un elemento necessario ma non determinante, tenuto conto delle ampie e articolate valutazioni che devono assistere i processi di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa.
Il giudicato amministrativo di annullamento per difetto di motivazione non vincola la P.A. nel contenuto finale del provvedimento da adottare in sede di riedizione del potere, imponendo esclusivamente il riesercizio dello stesso con adeguata motivazione, restando impregiudicato l’esito della determinazione finale.
Il TAR Veneto ha affermato che ANAS s.p.a., come stazione appaltante, non è assoggettata all’accesso civico generalizzato, in quanto società partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., ossia da una società quotata ex art. 2, co. 1, lett. p d.lgs. 175/2016, e come tale esclusa dagli obblighi ostensivi, poiché l’art. 2-bis, co. 2, lett. b d.lgs. 33/2013 esonera dagli stessi le società quotate, nonché le società da esse partecipate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto conferma che il condono edilizio, per quanto sani l’eventuale abusivo cambio d’uso dell’edificio realizzato o modificato, produce i suoi effetti solo sul piano edilizio, ma non determina la modifica urbanistica della destinazione di zona impressa all’intero immobile dalle disposizioni del piano regolatore sull'area nella quale si trova l'edificio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Nel caso di specie, il Comune contestava al privato di aver installato senza titolo e in area soggetta a vincolo paesaggistico i seguenti manufatti: 1) casetta in legno appoggiata al suolo delle dimensioni di m 3,88 x 1,88 x h int. min/max m 1,88/2,24 utilizzata come “covile per felini”; 2) casetta in legno appoggiata al suolo delle dimensioni di m 2,02 x 2,04 x h int. min/max m 1,89/2,27 utilizzata come “covile per felini”; 3) box in lamiera metallica appoggiato al suolo delle dimensioni di m 1,38 x 0,78 x h int. min/max m 1,74/1,84 utilizzato come “deposito attrezzi”; 4) n. 7 casette da giardino in legno appoggiate al suolo delle dimensioni di circa m 1,30 x 1,20 x h int. m 1,50.
Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza di demolizione.
Le strutture descritte ai punti 1, 2 e 4 sono di modeste dimensioni e amovibili, pertanto inidonee a compromettere l’assetto del territorio, essendo destinate al ricovero di gatti, ossia animali di piccola taglia. Rientrano quindi nel regime dell’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2001: cfr. il Glossario dell’attività edilizia libera di cui al d.m. 2 marzo 2018, All 1, n. 47 sui ricoveri per animali. Anche il fabbricato di cui al punto 3 poteva essere realizzato in edilizia libera: cfr. il successivo n. 48 del Glossario, sul ripostiglio per attrezzi.
Sotto il profilo paesaggistico, i manufatti non necessitavano di autorizzazione, ai sensi delle lettere A.12 e A.17 del d.P.R. 31/2017.
Per vero, le strutture edilizie in commentano erano anche realizzate sul suolo comunale, tanto è vero che il Comune citava l’art. 35 d.P.R. 380/2001, senza però contestare specificamente la realizzazione sine titulo in area pubblica.
Il TAR ha osservato che la realizzazione delle opere in argomento su un’area di proprietà del Comune non assumeva rilievo, in quanto la criticità, nella prospettiva della P.A., così come cristallizzata nella diffida a demolire, era data dall’assenza dei titoli abilitativi e nella supposta necessità dell’autorizzazione paesaggistica. In altri termini, il Comune non ha fatto in modo che venisse ritualmente in gioco il titolo in base al quale il privato ha la disponibilità dell’area ove svolge la propria attività a beneficio dei felini da circa un decennio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune contestava al privato di aver modifica il distributivo interno di un edificio di proprietà comunale, mediante installazione di partizioni in legno di altezza pari a circa m 2,76, in assenza di CILA e in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.
Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza di demolizione.
L’intervento, che “certamente” (sic) non ha alcun riflesso dal punto di vista paesaggistico, sarebbe stato assentibile mediante CILA ex art. 6-bis d.P.R. 380/2001 e, quindi, è sottratto alla disciplina repressiva di cui all’art. 35 d.P.R. 380/2001 (applicabile agli “interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici”).
Post di Alberto Antico – avvocato
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