Con il d.lgs. 18 giugno 2026, n. 123 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 157 del 09.07.2026), in vigore dal 24.07.2026, sono state approvate disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 20/2024, recante l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 prevede per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire un istituto, che di fatto finisce per essere una specie di sanatoria, comunemente noto come "fiscalizzazione".
Esso stabilisce che: "2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".
Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Agenzia del territorio, derivanti dall’esercizio di discrezionalità tecnica, soltanto laddove esse risultino contraddistinte da manifesta illogicità o erroneità dell’azione amministrativa.
In un caso esaminato dal TAR Veneto, il tribunale ha affermato che, in sede giurisdizionale, secondo i noti criteri che determinano l’estensione del sindacato sulla discrezionalità tecnica, non si deve stabilire se quella cui è giunta l'Agenzia sia l’unica soluzione possibile, stante il carattere elastico e opinabile dei parametri utilizzati (sicché non esiste un unico risultato esatto), ma l’intrinseca attendibilità tecnica di quella soluzione.
Il TAR ha ritenuto irrilevante il fatto che l'Agenzia non abbia effettuato un sopralluogo per visionare il fabbricato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il potere regionale di annullamento del permesso di costruire (PdC), previsto dall’art. 39 d.P.R. 380/2001, costituisce una forma speciale di autotutela riconducibile all’art. 21-nonies l. 241/1990, con la peculiarità del diverso termine, tuttora decennale, di decadenza, oltre che dell’alterità tra soggetto che ha adottato il provvedimento di primo grado e quello che ha il potere di agire in autotutela. Ne consegue che l’annullamento regionale del titolo edilizio presuppone non solo l’esigenza di ripristinare la legalità violata, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, da comparare con l’affidamento maturato dal privato destinatario e da terzi. Tale comparazione deve risultare nella motivazione, e in misura maggiore allorquando l’autotutela regionale intervenga a distanza di molto tempo dal rilascio del titolo abilitativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, di fronte a una richiesta di conguaglio del contributo di costruzione da parte del Comune, il privato sosteneva che l’aliquota minima del 5% del costo di costruzione operante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2020 non poteva essergli applicata, in quanto la domanda di permesso di costruire (PdC) e la determinazione del costo di costruzione dovuto sono ad essa antecedenti.
Il TAR Veneto ha dissentito dal privato.
Il PdC era stato rilasciato in data successiva all’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, sicché tale normativa (ivi compreso l’art. 16, co. 9) era pienamente efficace e operativa.
Le pronunce di incostituzionalità spiegano i loro effetti rispetto a tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e non esauriti. Per rapporti “esauriti”, non incisi dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, devono intendersi unicamente quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
Nel caso di specie, all’epoca del pronunciamento della Corte costituzionale non era ancora decorso il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di credito del Comune rispetto al titolare del PdC, sicché non si è in presenza di un rapporto esaurito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la raccomandata del Comune, in cui si preannunci la possibilità di una rideterminazione del contributo di costruzione, ha un effetto interruttivo dei termini prescrizionali. Inoltre, il pagamento del contributo di costruzione costituisce un’obbligazione propter rem, posta a carico dei titolari del titolo edilizio e dei loro successori e aventi causa. Soggetto passivo dell’obbligazione non è soltanto colui che ha presentato la domanda di rilascio del titolo edilizio ma lo sono, anche, in via solidale, coloro che acquisiscono diritti reali sul bene immobile cui il titolo stesso si riferisce. Tale obbligazione si trasferisce automaticamente con la proprietà del bene e deve essere adempiuta dal nuovo proprietario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’esercizio del potere di precettazione, in assenza della segnalazione della commissione di garanzia, richiede la puntuale ed esplicita indicazione di specifiche ragioni di necessità e urgenza ai sensi dell’art. 8 l. 146/1990, distinte dal presupposto sostanziale del fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona.
Nel sistema delineato dalla l. 146/1990, la valutazione ordinaria dei presupposti dello sciopero e delle misure di contemperamento compete alla commissione di garanzia, mentre l’intervento ministeriale in via officiosa costituisce un rimedio eccezionale e non può risolversi in una sovrapposizione valutativa rispetto alle determinazioni della commissione, in assenza di fatti sopravvenuti idonei a integrare esigenze straordinarie. Il presupposto del fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati richiede un quid pluris rispetto al fisiologico disagio derivante dallo sciopero nei servizi di trasporto, pertanto disservizi ordinari quali cancellazioni, ritardi e difficoltà organizzative non integrano, di per sé, circostanze eccezionali idonee a giustificare la compressione del diritto di sciopero.
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un’ordinanza di precettazione che abbia esaurito i propri effetti già nella giornata in cui si è tenuto il proclamato sciopero e, dunque, antecedentemente alla proposizione del ricorso: non è sufficiente, a tal fine, una mera finalità general-preventiva o di deterrenza (nella specie, impedire illegittime compromissioni del diritto di sciopero), risolvendosi l’azione in un’inammissibile richiesta di sindacato su poteri non ancora esercitati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 152 del 03.07.2026, Suppl. ordinario n. 26), in vigore dal 04.07.2026, è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
Con il decreto del Ministro dell’interno del 15 aprile 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), è stata approvata una deroga alle linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019, relativo alle modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).
In deroga a quanto previsto dall’art. 6, co. 1 delle linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019, gli Enti locali già aderenti alla rete SAI possono presentare un’ulteriore domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di cui all’art. 7, co. 3 d.m. cit.
Le domande di finanziamento presentate sulla base di tale deroga saranno valutate solo in caso di non completa copertura dei posti indicati nella comunicazione di cui all’art. 7, co. 1 delle medesime linee guida.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), è stato istituito il tavolo tecnico di cui all’art. 1, co. 645 l. 199/2025, avente il compito di verificare le modalità con cui i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2025 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, e i Comuni che hanno applicato l’art. 16, co. 6 ter-sexies d.l. 115/2022, come convertito dalla l. 142/2022, possono accedere alle misure previste dalle disposizioni di cui all’art. 1, co. 638-643 l. 199/2025, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 664. Il decreto è consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-07-04&atto.codiceRedazionale=26A03324&elenco30giorni=true.
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