9 Dicembre 2025
Il Consiglio di Stato applica alla lettera l'art. 338, comma 5, t.u. leggi sanitarie, nel testo novellato nel 2002, sottolineando che esso prevede che il Consiglio comunale possa consentire la trasformazione delle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non solo per dare esecuzione ad un’opera pubblica ma anche per l’attuazione di un intervento urbanistico privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.
La valutazione della compatibilità igienico-sanitaria spetta alla competenza dell’Azienda sanitaria locale, dice il CDS.
Qualche dubbio sul fatto che la sentenza sia stata adeguatamente meditata sgorga dal fatto che essa non tiene conto di quanto stabilisce il comma 4-bis dell’art. 41 l.r. Veneto 11/2004, come riscritto ad opera dell’art. 63, co. 4 l.r. Veneto 30/2016, il quale prevede che: “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”. Questo comma sembrerebbe, infatti, non consentire gli interventi edilizi privati. A questo punto si aprirebbero due possibilità: una è quella di dire che il comma 4 bis della legge regionale si riferisce solo agli interventi pubblici e non esclude quelli privati consentiti dal comma 5 dell'articolo 338 della legge statale, l'altra è quella di dire che la legge regionale è in contrasto con quella statale.
Non è poi tanto chiaro dalla motivazione della sentenza cosa il CDS abbia pensato in relazione a un altra questione, vale a dire quali effetti abbia prodotto la legge del 2002 sui vincoli che erano stati in precedenza ridotti sulla base della normativa previgente: secondo una possibile lettura, visto l'esito del processo, il CDS avrebbe inteso dire che la legge del 2002 non ha riespanso i vincoli ridotti; secondo una diversa lettura della sentenza, invece, il CDS ha ritenuto la questione non rilevante ai fini di questo processo, perchè il caso da decidere è stato risolto sulla base della surriferita affermazione in base alla quale dopo il 2002 il Consiglio Comunale avrebbe la possibilità di ridurre il vincolo cimiteriale anche per consentire interventi edilizi privati.
Insomma è una sentenza poco illuminante, con più ombre che luci.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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