Author Archive for: SanVittore

Non è necessario che l’ordinanza di demolizione indichi con esattezza l’area che sarà acquisita dal Comune in caso di inottemperanza

30 Set 2026
30 Settembre 2026

Il TAR Veneto ha deciso che va disatteso il motivo di un ricorso a mezzo del quale veniva dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione perché non indicava con esattezza la superficie che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del2001, sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

Il Collegio ha condiviso e dato continuità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui «Al fine di giustificare l'ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio, è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere acquisita al patrimonio comunale in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti solo alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale; l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, poiché l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria» (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 febbraio 2026, n. 1458;Sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9856).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza TAR Veneto 1472 del 2026

Diritto urbanistico e luoghi ove viene praticata la preghiera

30 Set 2026
30 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni urbanistico-edilizie che disciplinano l’insediamento dei luoghi di culto non sono applicabili automaticamente in ragione del mero svolgimento di attività religiose all’interno di un immobile, ma presuppongono l’accertamento di un effettivo e concreto impatto urbanistico dell’attività esercitata, idoneo a incidere sull’assetto del territorio e sul carico dei servizi pubblici. A tali fini assume carattere decisivo la distinzione tra luogo destinato all’esercizio pubblico del culto, assimilabile alle opere di urbanizzazione secondaria, e luogo privato di riunione o preghiera, riservato a una cerchia limitata di aderenti, privo di significativa incidenza sul carico urbanistico.

Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile verso la funzione religiosa richiede il relativo titolo urbanistico-edilizio quando comporti un effettivo incremento del carico urbanistico, desumibile, tra l’altro, dal periodico afflusso di un numero rilevante di persone e dal conseguente aggravio della viabilità, della sosta e dei servizi pubblici.

È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune inibisce l’utilizzo associativo di un immobile sul presupposto della sua destinazione a luogo di culto, qualora non abbia previamente accertato, mediante adeguata istruttoria, l’effettiva natura dell’attività svolta e la concreta esistenza di un aggravio del carico urbanistico.

Più precisamente, ai fini del caso di specie, era legittima la contestazione del Comune relativa all’uso dell’immobile come luogo di culto incompatibile con la destinazione urbanistica produttiva, mentre era illegittimo il divieto riguardante l’utilizzo dell’immobile come sede associativo-culturale, perché il Comune non aveva svolto un’adeguata istruttoria sull’effettivo impatto urbanistico.

La libertà di culto garantita dall’art. 19 Cost. non può essere invocata per giustificare una destinazione urbanistica dell’immobile diversa da quella legittimamente impressa dagli strumenti urbanistici e dalla disciplina edilizia vigente, né per sottrarsi all’osservanza dei vincoli che regolano le attività aventi rilevanza pubblica sul territorio.

Non è inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che vieta l’utilizzazione di un immobile quale luogo di culto, anche se non sono state contestualmente impugnate le corrispondenti disposizioni dello strumento urbanistico, qualora l’applicabilità di tali disposizioni dipenda da una preventiva verifica della concreta rilevanza urbanistica dell’attività esercitata nell’immobile.

Post di Alberto Antico – avvocato

Prorogata di un anno la limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli Euro 5

29 Set 2026
29 Settembre 2026

Con il d.l. 28 settembre 2026, n. 167 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 225 del 28.09.2026), in vigore dal 29.09.2026, sono state approvate misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale «EURO 5».

In forza dell’art. 1 d.l. cit., l’entrata in vigore delle limitazioni strutturali per tali veicoli è stata posticipata dal 01.10.2026 al 01.10.2027.

Post di Alberto Antico – avvocato

Preavviso di diniego: puntualizzazioni e specificazioni in sede di provvedimento di rigetto

29 Set 2026
29 Settembre 2026

Una sentenza del TAR Catania afferma che è sempre consentito all’amministrazione in sede di adozione del provvedimento finale la specificazione e puntualizzazione delle ragioni del diniego già indicate nel preavviso di diniego, purché si rimanga entro i confini già tracciati con la comunicazione dei motivi ostativi e non vengano introdotti nuovi e diversi profili di criticità non previamente sottoposti al contraddittorio procedimentale.

E' fatto salvo il diverso caso in cui i motivi ostativi ulteriori discendano dalle osservazioni degli interessati.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Vincolo idrogeologico e movimenti di terra

29 Set 2026
29 Settembre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che la normativa in materia di vincolo idrogeologico è chiara e inderogabile: tutti i movimenti terra in area vincolata, se di non trascurabile entità, necessitano di preventiva autorizzazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

PAS per impianti fotovoltaici: per restare dentro i limiti rileva la “potenza nominale” o la “potenza di picco”?

29 Set 2026
29 Settembre 2026

Il TAR Catania ha deciso un ricorso nel quale rilevava stabilire se la potenza complessiva dell'impianto superasse o no 10 MW (limite vigente all'epoca dei fatti), per la assoggettabilità alla procedura semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del d.l. n. 28/2011 nella versione vigente ratione temporis.

IL TAR ha nominato un verificatore, il quale ha chiarito che, a parte i contesti in cui si tratti della connessione alla rete, vale quanto specificato dalla guida CEI 82-25 secondo cui la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico, per prassi consolidata, coincide con la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del suo generatore fotovoltaico.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Viabilità di accesso all’impianto fotovoltaico

29 Set 2026
29 Settembre 2026

Il TAR Veneto ha affermato che, in base al combinato disposto dell’art. 4, co. 1, lett. f-quater e dell’art. 9, co. 3 d.lgs. 190/2024, la nozione normativa di “opere connesse” è circoscritta alle opere di collegamento dell’impianto alle reti energetiche e solo per le aree interessate da tali opere è consentito il ricorso alle procedure di esproprio previste dalla normativa di settore.

Invece, le infrastrutture viarie destinate a consentire l’accesso al sito restano estranee alla categoria delle opere connesse, con la conseguenza che la relativa indisponibilità da parte del privato non può essere superata mediante l’attivazione della procedura espropriativa.

Peraltro, nel caso di specie, la viabilità destinata a servire l’impianto si inserisce in un comparto interessato da opere di urbanizzazione previste da una pregressa convenzione urbanistica e rimaste incompiute, rispetto alle quali il Comune aveva evidenziato la necessità di una complessiva ridefinizione dell’assetto urbanistico e delle modalità di completamento delle infrastrutture tutt’ora mancanti.

La mancata disponibilità delle opere viarie giustifica il diniego di autorizzazione unica.

Il privato replicava che allora la Regione avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione, con la prescrizione di procurarsi una servitù di passaggio sull’area altrui.

Il TAR ha respinto questa tesi.

Ai fini che qui competono, non era sufficiente un mero proposito di conseguire, in futuro, una servitù di passaggio. In ogni caso, quest’ultima atterrebbe al godimento di un bene determinato, al momento nemmeno esistente, mentre le criticità accertate dalla P.A. afferivano, a monte, alla mancata definizione e attuazione delle opere di urbanizzazione destinate a garantire l’accessibilità del comparto.

Post di Alberto Antico – avvocato

Prescrizioni di dettaglio in materia di autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici

28 Set 2026
28 Settembre 2026

Nel caso di specie, la Regione negava un’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico, eccependo tra gli altri motivi la mancata produzione della documentazione riguardante le modifiche progettuali da attuare in ottemperanza a una condizione ambientale indicata nel parere rilasciato dal MIC nel procedimento di VIA, inerente alla colorazione delle cabine elettriche.

Il TAR Veneto ha censurato queste conclusioni.

Si trattava di un elemento progettuale di dettaglio che poteva ritenersi esaurito in sede di VIA e la cui attuazione può essere efficacemente accertata in sede di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28, co. 2 d.lgs. 152/2006.

Il fatto che il privato non avesse ancora definito la nuova colorazione delle cabine elettriche in accordo con il MIC non costituisce un fattore che poteva ragionevolmente giustificare l’arresto del procedimento di autorizzazione unica.

Post di Alberto Antico – avvocato

Autorizzazione unica all’impianto fotovoltaico e interesse idrogeologico

28 Set 2026
28 Settembre 2026

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso avverso un diniego di autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico avente potenza nominale di 22,62 MW e per le relative opere di connessione.
Ai sensi dell’art. 9, co. 3 d.lgs. 190/2024, la parte richiedente l’autorizzazione deve produrre «gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore», tra i quali vanno inclusi quelli che attengono all’aspetto idrogeologico.
Tali ragioni giustificavano la richiesta della Regione di conoscere le modalità con le quali il privato intendeva progettare l’invaso di laminazione e la rete scolante per adeguare il progetto alla suddetta condizione ambientale n. 7 dettata dal MIC nel procedimento di VIA – integrazioni istruttorie mai fornite dal privato stesso.
Quest’ultimo replicava che il punto 13.1 delle Linee guida annesse al d.m. 10 settembre 2010, trattando della documentazione che deve corredare la domanda di autorizzazione unica, fa riferimento al «progetto definitivo», mentre la condizione ambientale in questione, per la fase ante operam, fissa la fase della verifica di ottemperanza alla «fase precedente alla progettazione esecutiva».
Invero, il progetto definitivo al quale fanno riferimento le Linee guida deve contenere tutti i dati, le informazioni e gli elaborati necessari per il rilascio dell’autorizzazione.
Avuto riguardo a questa finalità, tali dati, informazioni ed elaborati, ben possono avere un contenuto di maggior dettaglio rispetto a quelli sufficienti per esprimere un giudizio favorevole di VIA. Ciò si giustifica in ragione del fatto che il procedimento per la VIA e quello per l’autorizzazione unica sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi.
Da questo punto di vista, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, è irrilevante quale sia il momento fissato nel provvedimento di VIA per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali, prevista dall’art. 28, co. 2 d.lgs. 152/2006 «al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive».

Post di Alberto Antico – avvocato

Data certa delle scritture private, ai fini della documentazione da allegare alle istanze in materia di fotovoltaico

28 Set 2026
28 Settembre 2026

Nel caso di specie, il privato chiedeva un’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico. L’istanza era inviata via PEC alla Regione, con allegati i contratti preliminari relativi ai fondi ove si sarebbe costituita una servitù di elettrodotto.
La Regione eccepiva che tali contratti non avrebbero data certa, in quanto non registrati.
Il TAR Veneto ha dissentito.
L’invio via PEC integra la condizione, tra quelle previste dall’art. 2704 cod. civ., secondo cui la data della scrittura privata non autenticata è certa e computabile riguardo ai terzi dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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