Author Archive for: SanVittore

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di silenzio sulla stipulazione di contratti di vendita di beni pubblici a seguito di aggiudicazione

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 1781 del 2014.

Il caso riguarda la mancata stipulazione del contratto di compravendita di immobili aggiudicati all'asta.

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 5500 del 2013, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione perché “la posizione giuridica fatta valere dalla società ricorrente ha consistenza di diritto soggettivo, più specificamente trattandosi di pretesa volta alla stipula di contratto di compravendita fondata su pregressa procedura amministrativa, tuttavia definita proprio con l’aggiudicazione del citato lotto n. 94 alla odierna ricorrente”. “È essenziale che il silenzio rifiuto riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il detto ricorso è inammissibile allorché, come nella specie, la posizione giuridica azionata dal ricorrente consiste in un diritto soggettivo”.

Il Consiglio di Stato, però, è di parere opposto: "4.1.. Il ricorso in appello è fondato alla luce della giurisprudenza richiamata dalla medesima società ricorrente. 6, n. 308), in vicenda analoga a quella in trattazione, ha ritenuto che: “La controversia in esame resterebbe validamente radicata davanti al giudice adito se ed in quanto possa intendersi riferita alla giurisdizione generale di legittimità, agevolmente riconoscibile nell’esercizio della funzione della contrattazione della pubblica amministrazione con i privati, dalla quale esulano i soli atti o comportamenti, relativi alla fase propriamente esecutiva del rapporto generato dalla stipula del contratto (fase peraltro non configurabile ontologicamente nella materia delle dismissioni di beni pubblici,

posto che il procedimento finalizzato alla cessione del bene o dell’impresa esaurisce i suoi effetti con la stipula del contratto di rivendita, che produce i relativi e definitivi effetti traslativi della proprietà e che, successivamente a tale momento, non è dato ravvisare alcun ulteriore segmento del rapporto da sottrarre alla cognizione del giudice amministrativo)”.

4.2. La Corte di cassazione (SS.UU. 12 marzo 2007, n. 5593) ha affermato che: “Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le procedure di «rivendita» di beni pubblici previste dall’art. 3 d.l. n. 351 del 2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione degli immobili pubblici”.

4.3. E più di recente (Cass. SS.UU. 11 gennaio 2011, n. 391) è stato statuito che: “Nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la  cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto”.

4.4. Alla luce di tali concordi orientamenti giurisprudenziali anche la stipulazione del contratto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. 

5. Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la causa va rimessa al giudice di primo grado rientrando la controversia in esame nella giurisdizione del giudice amministrativo".

Dario Meneguzzo- avvocato

sentenza CDS 1781 del 2014

 

Il Comune può scegliere discrezionalmente come attuare le previsioni di P.R.G.

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 27 marzo 2014 n. 391 stabilisce che il Comune può scegliere discrezionalmente come attuare le previsioni del Piano Regolatore Generale: “Deve, infine, essere rigettata la quarta e ultima doglianza con cui si contesta la decisione di acquisire il terreno di proprietà della ricorrente mediante l’espletamento dell’impugnata procedura ablativa, abbandonando al contempo all’attuazione del piano di recupero originariamente previsto, atteso che la scelta da parte dell’amministrazione comunale di optare tra i vari mezzi a disposizione ai fini dell’attuazione delle previsioni del piano regolatore generale è valutazione di merito che, in quanto caratterizzata da ampi profili di discrezionalità, sfugge al sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, eccetto che nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 2.11.2001, n. 4825), i quali, tuttavia, non si rinvengono nella fattispecie in esame, avendo l’intimata amministrazione dato puntuale riscontro delle ragioni sottese a tale scelta, come risulta dalla nota prot. p.g.n. 101213 dd.06.03.2012 dimessa agli atti di causa”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 391 del 2014

Gli accordi ex art. 6 L. R. Veneto n. 11/2004 rientrano negli accordi integrativi ex art. 11 della L. n. 241/1990

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Nella sentenza del TAR Veneto del 28 marzo 2014 n. 419, con riferimento all’accordo ex art. 6 L. R. Veneto n. 11/2004 secondo cui: “1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni”, si legge che lo stesso è attratto nella categoria degli accordi integrativi ex art. 11 della L. n. 241/1990: “2.1. L’accordo in questione ha natura di accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990 richiamato dal comma 4 dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, ed in particolare di accordo integrativo, essendo finalizzato alla determinazione delle previsioni discrezionali dell’atto di pianificazione urbanistica, ed inserendosi nella serie procedimentale di adozione e di approvazione di tale atto senza concluderla. Tale tipo di accordo, a differenza degli accordi sostitutivi, esaurisce la sua funzione nel momento in cui viene recepito dallo strumento pianificatorio, nella fattispecie dal P.A.T. e poi dal P.I. . Da tale momento in poi varrà la previsione (avente natura di indirizzo, di coordinamento, strategica o operativa) del P.A.T. e del P.I. recettiva e sostitutiva dell’accordo.

2.2. L’accordo procedimentale introdotto dall’art. 6 L.R. n. 11/2004 ha natura strumentale, essendo finalizzato infatti a garantire la condivisione e dunque la concreta attuabilità di alcune scelte urbanistiche, ma una volta che queste ultime sono state adottate con l’approvazione dell’atto di pianificazione e programmazione, per ciò che riguarda l’attuazione di tale scelte riprende vigore il potere discrezionale dell’amministrazione di pianificazione e di programmazione degli interventi attuativi. E tale fase di attuazione delle trasformazioni non è direttamente regolata dall’accordo ex art. 6 che invece ha esaurito la sua efficacia, viceversa saranno le previsioni programmatorie degli strumenti urbanistici generali ad indirizzarla”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 419 del 2014

Qual è l’atto lesivo e perciò impugnabile nel caso di permesso di costruire in deroga?

23 Apr 2014
23 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 419, con riferimento al Permesso di costruire in deroga ex art. 14, c. 1 D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”, stabilisce che le deliberazioni consiliari che ammettono questo titolo edilizio sono degli atti endoprocedimentali non impugnabili autonomamente perché: “Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa del Comune, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della determina conclusiva della Conferenza dei servizi n. 13 del 20 dicembre 2012 e della Delibera del Consiglio Comunale di Negrar n. 5 del 22.01.2013, trattandosi di atti endoprocedimentali nell’ambito del procedimento ex art. 14 del D.P.R. n. 380/2001.

1.1. L'art. 14 D.P.R. n. 380 del 2001 prevede infatti che "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale".

La giurisprudenza amministrativa (sin da Consiglio Stato, sez. V, 6 giugno 1984, n. 433, ma vedi da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 30 aprile 2013 n. 987, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 4 giugno 2012, n. 556) è ferma nel ritenere che l'atto terminale del procedimento in questione è costituito dal titolo edilizio concesso in deroga, atto di attribuzione dirigenziale, mentre, la previa deliberazione del consiglio comunale si configura come atto interno del procedimento, non immediatamente lesivo, impugnabile - assieme agli atti di uguale natura confluiti nel procedimento stesso - solo congiuntamente all'atto finale, una volta emanato.

La medesima deliberazione riveste, viceversa, carattere di immediata lesività nei confronti del soggetto istante solo nel caso - che qui non ricorre - di determinazione negativa del consiglio comunale sulla deroga, poiché tale determinazione negativa preclude il prosieguo del particolare procedimento di concessione edilizia in questione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 marzo 1993, n. 302)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 419 del 2014

Le controversie riguardanti il divieto di cui all’art. 23 C.d.S. di collocare cartelli e mezzi pubblicitari lungo le strade non spettano al giudice amministrativo

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 516 del 2014, dove si legge che: "Ritiene pregiudizialmente il Collegio che, in ordine all’impugnazione della diffida del 29 gennaio 2013, dell’ordine di demolizione dell’ 8 giugno 2013 e dei relativi atti presupposti, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adìto. Infatti i gravati provvedimenti (diffida ed ordine di rimozione) sono stati adottati sulla base dell'art. 23, comma 13-bis, del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) - secondo il quale “in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto previsto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto”. Alla luce della consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; 27 marzo 2013 n. 1777; Cass. civ., Sez.  Un., 19 agosto 2009, n. 18357; TAR Lazio, Roma, 24 luglio 2013 n. 7554; 20 marzo 2013 n. 2859; 2 aprile 2013 n. 3242; TAR Piemonte, Torino, 26 luglio 2012, n. 924; TAR Puglia, Bari, 20 gennaio 2012, n. 214; TAR Campania, Napoli, 4 luglio 2012, n. 3187) le controversie riguardanti la materia relativa al divieto sancito dall'art. 23 C.d.S., di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice  ordinario, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 23, comma 11, Codice della Strada. Accertamento della iolazione e sanzione pecuniaria che, peraltro, nel caso in esame, sono state correttamente impugnate con ricorso al giudice di pace territorialmente competente, il quale si è pronunciato con sentenza di rigetto del 4 marzo 2013. Infatti, il provvedimento del Comune che dispone la rimozione dell’installazione pubblicitaria costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria, e non un mezzo accordato all'Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 23, con la conseguenza che l'atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. Civ., SS. UU., 23 giugno 2010 n.15170; 14 gennaio 2009, n. 563; 18 novembre 2008 n. 27334; 6 giugno 2007 n. 13230; 17 luglio 2006 n. 16129; 19 novembre 1998 n. 11721). D’altra parte, il codice della strada espressamente estende la cognizione del giudice di pace sulle sanzioni ivi previste in via principale, anche all’opposizione avverso la sanzione accessoria, costituita, in tal caso, dall’ordine di rimozione (ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 211, comma 7, 204 bis, comma 9, e 205). Sulla base di tali previsioni, si è sancito, in giurisprudenza che, essendo il giudice ordinario chiamato, per espressa previsione dell'art. 211, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992, a conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione del codice della  strada, la sua giurisdizione sussiste non solo in caso di ordinanzaingiunzione congiuntamente irrogativa della sanzione pecuniaria e di quella accessoria, ma anche in caso di ordinanza-ingiunzione irrogativa della sola sanzione accessoria (sul punto, cfr. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 223; 23 luglio 2002, n. 10790). Stante l'identità del presupposto e del procedimento applicativo, non vi è, infatti, ragione di limitare detta cognizione sancita legislativamente alla prima ipotesi, ed escluderla, a favore del giudice amministrativo, nella seconda. Del resto è inidonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che, in relazione all'installazione di insegne pubblicitarie, sussistano anche poteri dei Comuni in materia urbanistica ed edilizia (occorrendo per l'installazione non solo un'autorizzazione ex art. 23, del D.Lgs. n. 285 del 1992, ma anche un titolo abilitativo edilizio), laddove tali poteri non siano stati concretamente esercitati, come nel caso in esame. Va poi osservato che nel ricorso in esame non viene in oggetto anche un diniego di autorizzazione presupposto, dovendosi l’amministrazione ancora pronunciare sull’istanza in sanatoria presentata dalla Bennet; mentre la questione della formazione del silenzio-assenso su tale istanza è oggetto di separato ricorso tuttora pendente presso la terza sezione rispetto al quale non sussistono possibilità di riunione, non essendo la giurisdizione derogabile per ragioni di connessione. In definitiva, dunque, il rimedio giudiziale contro gli ordini di rimozione, impugnati con il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, è costituito dall'opposizione al giudice di pace di cui agli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 516 del 2014

Il preavviso di diniego ex art. 10 bis L 241/1990 non è un atto impugnabile

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Lo ribadisce la sentenza del TAR Veneto n. 516 del 2014: "Diversamente, quanto agli atti impugnati con i secondi motivi aggiunti (si tratta di due preavvisi di diniego ex art. 10 bis L 241/1990), è evidente che, come eccepito dalla difesa delle altre parti, tale impugnazione debba essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse avendo ad oggetto atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività e pertanto non impugnabili".

Dario Meneguzzo - avvocato

DGRV recante “Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Piani cimiteriali

Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all’art. 27, comma 2, della lr 18/2010.

I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell’Azienda ULSS competente per territorio.

I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Sul Bur n. 41 del 18 aprile 2014, in materia di Sanità e igiene pubblica è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 04 aprile 2014, recante "Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria". 

DGRV 433 del 2014

A proposito di appalti

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 31 marzo 2014 n. 425, affronta alcune questione relative agli appalti.

Per quanto riguarda la clausole di equivalenza: “è infondata la prima censura con cui la ditta ricorrente rileva la violazione della legge di gara in relazione al fatto che la commissione aggiudicatrice non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni in essa contenute relative ai requisiti che le apparecchiature dovevano possedere, prescrizioni rispetto alle quali l’offerta della controinteressata, in quanto difforme, avrebbe dovuto essere esclusa. Nel caso di specie, invero, i requisiti delle apparecchiature indicati dal bando e dal capitolato erano né requisiti “minimi”, né requisiti “essenziali”, né “regole tecniche nazionali obbligatorie” tali da comportare, in caso di difformità da essi, l’esclusione dalla gara: sicchè si doveva necessariamente aver riguardo al principio di “equivalenza” sancito dall’art. 68 del DLgs n. 163/2006, alla stregua del quale le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, qualora le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche della lex specialis. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara la stazione appaltante, pertanto, in presenza di offerte equivalenti, deve verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell'offerta”.

Per quanto riguarda la discrezionalità della stazione appaltante che si avvale del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “che, quanto alla seconda censura, va anzitutto osservato che nel caso di adozione del metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (metodo prescelto dalla stazione appaltante) l’ambito di intervento e di esercizio della discrezionalità amministrativa è ampia: la commissione di gara, infatti, non può limitarsi a verificare l’entità delle offerte, ma compie una serie articolata di operazioni determinando, in primo luogo, gli elementi in base ai quali attribuire a ciascuna voce il punteggio pertinente, poi analizza singolarmente ciascuna voce e, attenendosi ai criteri prefissati, assegna un punteggio e, infine, accerta il valore economico dell’offerta e, dopo aver sommato i criteri, redige la graduatoria. Vi è, quindi, un ampio spazio di discrezionalità non solo nell’impostazione dei criteri motivazionali per attribuire i punteggi, ma anche per far rientrare ciascun elemento valutato in questo o quell’altro criterio motivazionale. La disaggregazione del punteggio, dunque, è fondamentale al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa e controllabile in sede di sindacato anche giurisdizionale l’operato della commissione. Gli operatori economici hanno quindi tutto l’interesse a conoscere il più possibile la ripartizione dei punteggi di ciascuna voce, allo scopo di poter verificare esattamente l’operato della commissione”.

Infine, con riferimento ai parametri di valutazione delle offerte: “Ciò premesso, si osserva che sussiste un principio giurisprudenziale pacifico secondo il quale solo in presenza di criteri di valutazione sufficientemente analitici e precisi si affievolisce la necessità di motivazione. Se, invece, i criteri o subcriteri sono generici, la commissione dovrà motivare ampiamente ed esaurientemente i singoli punteggi, e l’obbligo motivazionale è indirettamente proporzionale all’analiticità dei parametri di valutazione: più ampia è la discrezionalità della commissione nel giudizio tecnico, più pressante è l’obbligo di esternare con precisione l’iter logico percorso. La motivazione è lo strumento tecnico attraverso il quale si riesce a controllare il rispetto dei principi costituzionali sostanziali della parità di trattamento (a livello generale) e della parità di concorrenza (a livello di imprese) e giurisdizionali della ragionevolezza e della logicità delle scelte. È appena il caso di sottolineare che i criteri motivazionali devono essere conosciuti dagli offerenti anteriormente alla presentazione dell’offerta, non essendo più possibile, in seguito alla recente abrogazione del IV comma, ultimo periodo dell’art. 83 del codice appalti, che la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, possa fissare i parametri cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio il punteggio prestabilito dal bando. Massima trasparenza preventiva dunque. Alla luce dei cennati principi legislativi e giurisprudenziali, di fronte ad un criterio valutativo abbastanza generico, come quello indicato dalla legge di gara, l’obbligo motivazionale era rigoroso. La commissione tecnica aveva l’obbligo di spiegare con sufficiente chiarezza e precisione le ragioni dell’assegnazione ai concorrenti dei punteggi. La motivazione non può essere fornita o integrata successivamente alla formulazione del giudizio (cfr. la nota 29.7.2013 con cui il Comandante della polizia urbana invita la commissione giudicatrice a “specificare l’iter motivazionale che ha indotto la commissione di gara ad affidare la procedura alla RTI Vigeura”: doc. 12 del Comune), ma deve essere ad essa contestuale. Concludendo, in assenza di motivazione sufficiente, l’aggiudicazione va annullata, compresi gli atti connessi (presupposti e consequenziali), ivi inclusa la procedura concorsuale. Sta nella discrezionalità della stazione appaltante decidere, in sede di riedizione della gara, se specificare meglio i criteri di valutazione attraverso la riformulazione del disciplinare e del capitolato di gara o se accontentarsi di un rigoroso obbligo motivazionale in capo alla commissione tecnica, lasciando invariati il disciplinare di gara ed i criteri già formulati”.  

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 425 del 2014

L’importanza della motivazione e della comunicazione dei motivi ostativi

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 27 marzo 2014 n. 389 si sofferma sull’importanza dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990: “E’ noto che l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilendo il generale obbligo di motivazione, impone all’Amministrazione di esternare i presupposti di fatto e le ragioni diritto in base alle quali la stessa ha agito in un determinato senso, in ossequio alla esigenza, non certo trascurabile, di improntare l’esercizio dei pubblici poteri a precipue esigenze di conoscibilità dell’azione amministrativa. La motivazione del provvedimento amministrativo, infatti, è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’Amministrazione si è determinata ad adottare il provvedimento stesso, con possibilità di controllare il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge, oltre che a permettere al destinatario del provvedimento la concreta possibilità di esercitare in maniera compiuta e consapevole il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, nei confronti degli atti della P.A.

Giova ricordare che il provvedimento impugnato risulta motivato nel seguente modo: “…si comunica al richiedente che non può subentrare nelle concessioni in argomento senza l’autorizzazione dell’autorità competente (art. 46 del Codice della Navigazione). Si ribadisce che a tutt’oggi non ci sono i presupposti per il subentro nel godimento delle concessioni di che trattasi”. Ebbene, è di tutta evidenza che la motivazione del provvedimento, attesa la sua assoluta genericità ed insufficienza, non consente al destinatario del provvedimento stesso di ripercorrere il ragionamento logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e di comprendere le effettive e concrete ragioni che impediscono il subentro nelle concessioni demaniali relative all’area in discussione, anche in considerazione della documentazione integrativa da ultimo trasmessa dal ricorrente”.

 Analogamente il Collegio sottolinea il rilievo della comunicazione del motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 24171990: “Sotto quest’ultimo profilo, si deve rilevare che la partecipazione procedimentale del ricorrente avrebbe potuto meglio definire i termini della questione, evidenziare gli aspetti di effettivo impedimento al subentro e le eventuali possibilità di superare l’asserita “mancanza dei presupposti”. Proprio per tali ragioni, risulta fondata anche la censura relativa al vizio procedimentale.

Come noto, infatti, l’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale….”. Tale norma, che esprime un principio di carattere generale, stabilisce un onere procedimentale propedeutico all’adozione di ogni provvedimento finale reiettivo dell’istanza del privato al fine di consentire allo stesso di dedurre tempestivamente, nel procedimento, eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell’atto finale, così anticipando e prevenendo il contenzioso che potrebbe verificarsi in sede giurisdizionale.

Pertanto, anche il rigetto dell’istanza di cui si discute doveva essere preceduta dal preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis, legge n. 241 del 1990 e la mancanza di tale avviso ha carattere assorbente perché preclude all’interessato lo svolgimento del necessario contraddittorio nell’ambito del relativo procedimento, non consentendogli un apporto collaborativo, in grado di condurre ad una diversa conclusione della vicenda (ex mulitsTAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 dicembre 2013, n. 2826; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2013, n. 4954; TAR Lazio, Latina, sez. I, 28 ottobre 2013, n. 809; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 settembre 2013, n. 2177; TAR Piemonte, sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1154; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 giugno 2011, n. 5269).

Del resto, proprio in considerazione della asserita “mancanza dei presupposti” appare evidente che l’Amministrazione avrebbe dovuto preventivamente comunicare al ricorrente tali mancanze, in modo tale da consentire un confronto tra le parti in sede procedimentale, permettendo al ricorrente medesimo di rappresentare e specificare il proprio punto di vista e, quindi, formulare le proprie osservazioni in ordine alle presunte ragioni ostative all’accoglimento della domanda. Sotto tale profilo, nemmeno è sostenibile, almeno allo stato, che la comunicazione in esame non sarebbe stata necessaria in quanto il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, non potendo trovare applicazione l’art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, atteso che, nel caso in esame e allo stato degli atti, non è affatto palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso rispetto a quello concretamente assunto dall’Amministrazione resistente (TAR Marche, Ancona, sez. I, 24 febbraio 2012, n. 137; TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 aprile 2009, n. 3847)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 389 del 2014

Chi sospende il rilascio del Permesso di Costruire in contrasto con gli strumenti urbanistici?

18 Apr 2014
18 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 418 chiarisce che la competenza a sospendere il permesso di costruire in contrasto con gli strumenti urbanistici dell’ente spetta all’organo che può rilasciare questo titolo edilizio: “Ed invero, osserva il Collegio, il potere di sospensione di ogni determinazione su domande di permesso di costruire in contrasto con le statuizioni degli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati, è attribuito all’organo comunale competente per il rilascio del permesso di costruire, ciò in base alla legge n. 1402 del 1952 - che tale potere di sospensione introdusse attribuendolo al Sindaco- , ed in base all’attuale art. 12, terzo comma del D.P.R. n. 380/2001, oltreché, all’art. 29 della L.R. n. 11/2004.

Si tratta di norme che attribuiscono un potere di natura eccezionale e derogatoria, non suscettibili di applicazione analogica a casi come quello di specie di autorizzazione per l’esecuzione d’ interventi di miglioria fondiaria da parte del dirigente regionale (ben diversi dal rilascio di un titolo edilizio da parte del competente organo comunale)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 418 del 2014

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