Author Archive for: SanVittore

Cosa deve fare il proprietario incolpevole per non essere soggetto alla acquisizione gratuita dell’opera abusiva

08 Gen 2025
8 Gennaio 2025

Il TAR Veneto chiarisce che il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’acquisizione, come effetto sanzionatorio della inottemperanza all’ordine di demolizione, deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano però anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa.

Perché vi siano misure concretanti le “azioni idonee” ad escludere l’esclusione di responsabilità o la partecipazione all’abuso effettuato da terzi, prescindendo dall’effettivo riacquisto della materiale disponibilità del bene, si ritiene necessario un comportamento attivo, da estrinsecarsi in azioni giudiziarie (es. risoluzione per inadempimento, ricorso ex art. 700 c.p.c.), diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore.

Il TAR chiarisce che il fatto che l'immobile sia oggetto di un contratto di locazione a terzi  non è sufficiente per esonerare il proprietario dalla sanzione dell'acquisizione gratuita in caso di inottemperanza.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Incostituzionale la legge trentina che richiede la residenza di 10 anni in Italia per le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica

08 Gen 2025
8 Gennaio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui richiede, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale

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Note critiche in materia di art. 36-bis d.P.R. 380/2001

07 Gen 2025
7 Gennaio 2025

In merito al 2° aggiornamento della scheda n. 5 sulla riforma cd. Salva casa – pubblicata su Italiaius in data 17.09.2024 – e in particolare con riferimento all’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, osservo che, al punto 2.2, viene detto come il Parlamento abbia convertito la norma in modo più rigido, limitando la possibilità di rilasciare la sanatoria con opere ai soli casi di adeguamento alle norme di sicurezza, togliendo invece la possibilità di adeguamenti in materia di efficienza energetica, impianti, ecc.

Ora, nella sanatoria ex art. 36-bis cit. NON è richiesta la conformità edilizia “ad oggi”, ma solo quella dell’epoca di realizzazione dell’abuso: pertanto, nessun adeguamento è richiesto alle norme “edilizie” come lo sono quelle relative all’efficienza energetica e simili.

Quindi il Parlamento non ha reso la norma più rigida, anzi: ha limitato la possibilità per i Comuni di richiedere adeguamenti alle sole norme di sicurezza, ovvero (a quanto pare) quelle strutturali/sismiche. Il che (per carità) non è poca cosa in un territorio come quello Veneto interamente sismico, ma con un po’ di fortuna l’abuso può non aver interessato le strutture, mentre è molto più probabile che abbia interessato le dimensioni dei bagni o dei corridoi (e quindi, problemi con l’adattabilità) o le finestre (che non rispettano i requisiti acustici) o gli impianti. La lettura secondo cui tutte queste norme edilizie debbano essere rispettate non concorda con la previsione normativa di attestare la sola conformità edilizia dell’epoca.

Concordo sul fatto che il rispetto della sola normativa edilizia dell’epoca inneschi rilevanti problematiche sul fronte dell’agibilità: quest’ultima infatti può essere attestata solo con riferimento a quanto dispone la normativa vigente ma, d’altra parte, è probabile che l’immobile sia già dotato di agibilità (attestata o rilasciata all’epoca) e che quindi il tecnico non sia chiamato (o incaricato per) attestarla.

Infine, un esempio che dimostra come il d.l. 69/2024 (come convertito dalla l. 105/2024) possa ingenerare situazioni paradossali.

Sappiamo che le variazioni anche essenziali oggi sono sanabili con l’art. 36-bis cit. quindi, a mente del precedente art. 32 che le elenca, si può sanare quasi tutto: infatti, ad esclusione degli edifici vincolati (per i quali le variazioni essenziali comportano totale difformità), sono consentite sanatorie per aver costruito un edificio tipologicamente, planivolumetricamente e di utilizzo molto diverso (purché non “integralmente” diverso): si immagini una villetta unifamiliare progettata utilizzando tutta la cubatura disponibile, ma realizzata abusivamente con un volume maggiore del 50%. Se oggi è cambiato l’indice di edificabilità (fattispecie abbastanza frequente, come la modifica delle modalità di calcolo del volume) e risulta urbanisticamente compatibile, l’abuso si può sanare con l’art. 36-bis cit. Se invece alla stessa villetta è stato abusivamente aggiunto un ampliamento, anche modesto (come un bagno in più che misura il 10% del volume) in un momento successivo rispetto alla costruzione dell’immobile (quindi non in vigenza del titolo) ma prima della modifica degli indici, non sarebbe sanabile perché ricadrebbe nella fattispecie dell’assenza di PdC e quindi nell’art. 36 d.P.R. 380/2001, soggetto a doppia conformità.

Post dell’arch. Stefano Anzanello – funzionario comunale

Ennesima proroga dei titoli edilizi e dei PUA: neverending story?

07 Gen 2025
7 Gennaio 2025

L’art. 7, co. 2 d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 302 del 27.12.2024, in vigore dal giorno 28.12.2024), cd. decreto milleproroghe 2024, ha disposto una proroga … della proroga dei titoli edilizi e dei PUA contenuta nell’art. 10-septies, co. 1 d.l. 21/2022, come convertito dalla l. 51/2022, cd. decreto Ucraina-bis (peraltro, l’originaria proroga ivi prevista era stata a sua volta estesa dal d.l. 181/2023, come convertito dalla l. 11/2024).

Per l’effetto, risultano prorogati di trentasei mesi (non più di trenta mesi) i titoli edilizi e i piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2024 (non più fino al 30 giugno 2024).

Prudenzialmente, si dovrà verificare se la norma verrà confermata o modificata in sede di conversione del decreto-legge.

Quest’ultimo è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/27/24G00227/sg.

Post di Alberto Antico – avvocato

Sanatoria e sismica

07 Gen 2025
7 Gennaio 2025

Anche la Corte di Cassazione penale ribadisce il suo costante orientamento in materia di cd. doppia conformità anche alla normativa sismica: in mancanza di quest’ultima, infatti, non può essere rilasciato il titolo edilizio in sanatoria. Inoltre la Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha ricordato che il principio della doppia conformità deve essere esteso alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica realizzate in violazione degli artt. 64, commi 2, 3 e 4, e 65 del d.P.R. n. 380/2001

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La sanatoria edilizia postula anche quella sismica

07 Gen 2025
7 Gennaio 2025

Il Consiglio di Stato ribadisce che la sanatoria edilizia prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 richiede anche quella sismica.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Pubblicato in G.U. il primo decreto correttivo al terzo codice appalti

07 Gen 2025
7 Gennaio 2025

Con il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 305 del 31.12.2024, in vigore dallo stesso giorno) e i suoi ben 97 articoli, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 36/2023.

Il decreto è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-31&atto.codiceRedazionale=24G00231&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Sulla revisione dei prezzi

07 Gen 2025
7 Gennaio 2025

Il T.A.R. Veneto fornisce alcuni criteri ermeneutici in merito all’applicazione della clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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25° anniversario della firma della Convenzione europea del paesaggio, ma in Veneto siamo ancora senza Piano paesaggistico regionale

03 Gen 2025
3 Gennaio 2025

L’art. 4 d.l. 201/2024 afferma che, al fine di celebrare il 25° anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la l. 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l’anno 2025.

Mentre a Firenze si brinderà al 25° compleanno della Convenzione europea sul paesaggio, in Veneto si continua a discutere di paesaggio come fosse un quadro astratto o un puzzle con pezzi mancanti.

Dal lontano 1939, anno in cui la tutela del paesaggio fu compiutamente introdotta nella legislazione italiana con la celebre l. 1497/1939, e in Veneto da quando è stato delegato dallo Stato alla Regione la corresponsabilità nella tutela del paesaggio, il Piano paesaggistico è una chimera dalle sembianze di cantiere eterno.

“Il paesaggio è uno stato d’animo”, disse una volta Henri-Frédéric Amiel, filosofo, poeta e critico letterario svizzero.

E in Veneto lo hanno preso alla lettera: il Piano paesaggistico, alle soglie del 2025, resta un miraggio.

Le buone intenzioni, naturalmente, non mancano. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da esperti di comprovata esperienza, incaricati di garantire la tutela del nostro patrimonio dai Sindaci, previa attenta analisi di curricula che, a quanto pare, talvolta sono redatti con il talento creativo di un futurista.

“Chi controlla il controllore?” si domandava Platone, e la risposta, nel caso del Veneto, è semplice: nessuno, perché le valutazioni paesaggistiche non hanno regole e sono totalmente soggettive.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Paesaggi straordinari, sostituiti da fabbricati “sostenibili” a zero consumo; colline moreniche “piegate” alla legittima edificazione. E sì, perché formalmente è tutto assolutamente conforme ad un piano che non c’è.

Da giovane pensavo che il detto: “Le leggi sono come le ragnatele: i deboli vi restano impigliati, i potenti le spezzano” fosse un pregiudizio ideologico; oggi i potenti sono più raffinati e non vogliono ragnatele.

Post di Daniele Iselle

Sospensione della SCIA edilizia da parte del Comune

03 Gen 2025
3 Gennaio 2025

Il TAR Veneto ha approvato l’operato di un Comune che, nello svolgere un’attività istruttoria per datare un presunto abuso edilizio, si affidava alla Provincia, che raccoglie ed elabora dati prestando assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, secondo quanto previsto dall’art. 19, co. 1, lett. l TUEL.

Post di Alberto Antico – avvocato

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