Al fine di denegare la compatibilità paesaggistica di un immobile, il TAR Veneto ha sottolineato che un manufatto di notevole superficie, stabilmente ancorato al suolo mediante piedritti ancorati al suolo su fondazioni, con struttura portante metallica, richiudibile ai lati e ben visibile, esprime superficie utile, e quindi non può accedere al procedimento di cui all’art. 167 Codice dei Beni Culturali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che gli accordi provvedimentali di cui all’art. 11 l. n. 241/1990 sono disciplinati (anche) dai principii civilistici in materia di obbligazioni e di contratti, rientrano all’interno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e per tale ragione possono essere tutelati nelle forme dei diritti soggettivi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part-time, non può essere utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica, in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente alla P.A., all’interno della cui complessa organizzazione si inserisce la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae.
Parimenti, la previsione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici è un elemento retributivo del tutto neutro rispetto alla problematica in esame e, pur esprimendo una logica premiale, è inidoneo a superare il dato dell’immedesimazione organica del dipendente pubblico ed a scorporare le sue prestazioni dalla più complessa organizzazione pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Salerno ha ritenuto che una piscina di 15 mq in zona sottoposta a vincolo paesaggistico non sia una pertinenza urbanistica, ma una nuova costruzione, con tutte le conseguenze che ne derivano: in particolare, trattandosi di nuovo volume, deve essere rimossa, se realizzata abusivamente.
Il TAR ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui "in ogni località sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di una piscina vada qualificata come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi, sicché - ferma restando la valutazione discrezionale dell'autorità paesaggistica sulla sua fattibilità, qualora vi sia soltanto un vincolo relativo - la relativa abusiva edificazione comporta la sanzione ordinaria, cioè ripristinatoria (Cons Stato, Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4570)” (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 24 gennaio 2025, n. 536).
In una fattispecie il Collegio aveva ritenuto che una piscina, con le caratteristiche dimensionali indicate (superficie di circa 24 mq su di un terrazzamento di circa 75 mq e con una profondità di 1,00 m su tre lati e 2,00 sul quarto lato) non potesse considerarsi un'opera edilizia di modeste dimensioni e, per questo solo fatto non fosse qualificabile in termini di pertinenza urbanistica.
Il TAR Salerno ha affermato che, in materia di occupazione sine titulo di beni in assenza di valido ed efficace provvedimento di espropriazione, il dies a quo del periodo della eventuale usucapione coincide con la data di entrata in vigore dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, cioè il 6 luglio 2011, questo essendo il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Si segnala però che altra (consistente) parte della giurisprudenza afferma che il possesso utile al fine del maturarsi dell’usucapione è quello successivo al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. 327/2001 che, tramite il previgente art. 43 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sent. Corte cost. n. 293/2010, aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva, pertanto da quel momento potrebbe ritenersi individuato, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la reiezione di un progetto di PUA per ragioni vincolate (qual è la decadenza della previsione di espansione dopo cinque anni dall’approvazione del P.I.) può essere effettuata anche prescindendo dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’art. 10-bis l. n. 241/1990 non trova applicazione nell’ipotesi di atti vincolati, qual è la decadenza di una concessione a seguito della presa d’atto del mancato pagamento dei previsti canoni.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3-quater del cd. decreto Balduzzi (d.l. 158/2012, come convertito dalla l. 189/2012), che vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, ossia praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpiva allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.
La legge in commento, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.
La declaratoria di incostituzionalità ha conseguentemente riguardato anche la sanzione per la violazione del divieto in parola, prevista dall’art. 1, co. 923, I periodo l. 208/2015 nella misura fissa di ventimila euro.
Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto della ludopatia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota su società miste e limiti esterni all’azione: l’equilibrio tra concorrenza e partenariato pubblico-privato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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