Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che alla luce dell’art. 9-bis, co. 1-bis, I periodo d.P.R. 380/2001, come novellato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), lo stato legittimo dell’immobile può alternativamente ricavarsi dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria), oppure da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio totale, più tutti i titoli successivi per interventi parziali. Il legislatore della riforma ha sostituito nella norma citata la parola “e” con “o”, che è una congiunzione disgiuntiva, utilizzata per indicare due o più alternative tra le quali si può scegliere.
L’attuale testo dell’art. 9-bis cit., nell’ampliare i mezzi di prova dello “stato legittimo dell’immobile” (da intendersi quale condizione permanente delle preesistenze edilizie) può applicarsi anche alle ordinanze di demolizione adottate prima dell’entrata in vigore della riforma.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, in caso di occupazione sine titulo di un immobile in assenza di un provvedimento di esproprio, i soggetti beneficiari della procedura ablativa non possono essere destinatari della condanna alla restituzione del bene se l’apprensione è stata disposta esclusivamente dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi propri della funzione espropriativa e sia mancata l’assunzione, da parte dei beneficiari, di un ruolo attivo o la ricezione di una delega nella occupazione materiale.
Si deve infatti distinguere la figura del beneficiario dell’espropriazione (art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. 327/2001), cioè il soggetto pubblico o privato in favore del quale è adottato il decreto di esproprio; quella del promotore (successiva lett. d) che richiede l’avvio della procedura; e quella del delegato all’esproprio (di elaborazione giurisprudenziale), identificato in quel soggetto pubblico o privato formalmente investito, mediante atto amministrativo o convenzione, del compito di curare in tutto o in parte lo svolgimento delle fasi procedimentali tipiche della procedura ablativa, tra cui la predisposizione del piano particellare, la redazione e la notifica dei provvedimenti, la formulazione di proposte di indennizzo e la redazione dei verbali di immissione in possesso.
La responsabilità solidale tra P.A. espropriante e altri soggetti per il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima di un bene, quale conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo, si configura soltanto laddove tali soggetti siano qualificabili come delegati all’esproprio, sussistano elementi idonei a evidenziare un loro concorso di colpa ed emerga inoltre un contributo causale alla produzione dell’illecito. Nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità risarcitoria dei soggetti beneficiari della procedura ablatoria, in un caso di occupazione sine titulo, in quanto essi non avevano curato alcuna fase del procedimento ablatorio, i cui atti erano stati adottati direttamente dalla P.A. quale unica Autorità espropriante, senza alcun apporto attivo o formale dei privati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che se il privato sceglie autonomamente di ritirare una propria istanza (la quale aveva dato avvio al relativo procedimento), l’Amministrazione non può esprimersi nel merito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la D.G.R.V. n. 566 del 21.05.2025 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 82 del 24.06.2025), è stato approvato un atto di indirizzo con cui si incarica il Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dell’eventuale avvio e coordinamento delle attività in materia di valutazione degli impatti e dei rischi ambientali di progetti infrastrutturali, con specifico riferimento agli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e al potenziamento del contributo della ricerca scientifica a supporto dei processi decisionali, ivi comprese le attività conseguenti agli adempimenti previsti dagli artt. 18, co. 1 e 28, co. 6 e 7 d.lgs. 152/2006, cd. Codice dell’ambiente.
Con la l. 13 giugno 2025, n. 89 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 144 del 24.06.2025), entrata in vigore il 24.06.2025, sono state approvate le disposizioni in materia di economia dello spazio.
Segnaliamo un articolo di Daniele Iselle su "Transizione energetica: gli impianti Battery Energy Storage System (BESS) tra necessità, valutazioni di opportunità, profili di rischio, conformità normativa e consumo di territorio".
“…Sono definite tolleranze costruttive gli scostamenti considerati lievi rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, perché rientranti nei parametri percentuali esattamente individuati dal legislatore. Viene ampliato il campo di applicazione della disposizione con un richiamo generico anche al “mancato rispetto” di “ogni altri parametro” (art. 34 bis 1 comma TUE), ma muta, invece, l’indice per la valutazione della tolleranza costruttiva: non più il 2 per cento delle misure progettuali, ma il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, con la previsione di parametri crescenti per il tempo anteriore all’entrata in vigore delle nuove norme.
Costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi a condizione che non comportino violazione alcuna della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile ed i parametri dettati al proposito dal legislatore e devono essere eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.
Non si tratta di fattispecie oggetto di disvalore da parte del legislatore il quale non solo non le considera violazioni edilizie da sanzionare ma, per converso, attraverso la loro regolazione, mira a sbloccare la situazione di stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore.…".
Il TAR Basilicata si è allineato al Consiglio di Stato, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 alle SCIA in sanatoria presentate in epoca anteriore a quella dell’entrata in vigore della disposizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "L’inerzia nell’esecuzione dell’ordinanza amministrativa e il giudizio sul silenzio", in commento a TAR Marche, Sez. I, n. 32/2025.
Il TAR Veneto ricorda che la qualifica di imprenditore agricolo professionale presuppone che venga dedicato alle attività agricole almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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