Il TAR Veneto ha affermato che l’operatore economico può ritenersi legittimato ad impugnare il titolo edilizio assentito ad un suo concorrente al concorrere due condizioni: 1) la certezza che l’immobile progettato verrà adibito all’attività concorrenziale; 2) la coincidenza totale o parziale del prevedibile bacino di clientela.
Risulta sprovvisto di legittimazione attiva l’operatore economico che si opponga ad un PdC adducendo la lesione di un interesse tipicamente commerciale che deriverebbe dalla realizzazione dell’opera, ma che non risulti insediato nella zona.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che è possibile emettere un’ordinanza contingibile ed urgente di inagibilità e di sgombero di un edificio anche se la situazione di degrado e/o di pericolo perdura da molto tempo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, nel corso dell’istruttoria per un permesso di costruire in sanatoria, il Comune ammetteva di non trovare le precedenti pratiche edilizie riferite al fabbricato in esame; rispondeva al privato anche a distanza di anni; denegava infine la sanatoria senza chiarire se avesse nel frattempo rinvenuto gli atti, che il privato diligentemente aveva cercato di reperire per conto suo.
Il TAR Veneto ha stigmatizzato “la superficialità istruttoria e il disinteresse verso ogni forma di leale cooperazione con il privato odierno ricorrente, finanche nella stessa ricerca degli atti d’ufficio necessari a far chiarezza sulla vicenda azionata. Quanto sopra in aperta violazione dei canoni collaborativi ora prescritti in modo esplicito dall’art. 1 comma 2 bis della legge 241/90 ma comunque ben presenti anche in precedenza come principi fondanti di ogni attività pubblicistica”.
Il diniego di sanatoria è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un diniego di retrocessione parziale ex art. 47 T.U. espropri, per non aver la P.A. emanato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e non aver quindi concesso al privato alcuna occasione di contraddittorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di PdC in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art. 10-bis l. 241/1990, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato otteneva un permesso di costruire per la demo-ricostruzione con ampliamento ai sensi del Piano Casa di un edificio, beneficiando dell’ampliamento di volumetria e delle deroghe ad altezza massima e distanza dai confini ivi previste.
Il TAR Veneto ha affermato che il privato non poteva beneficiare anche della riduzione del costo di costruzione in misura pari al 50% prevista dall’art. 13 l.r. Veneto 32/2013, in quanto tale fattispecie e quella regolata dall’art. 7 l.r. Veneto 14/2009 sono tra loro alternative e, comunque, non sovrapponibili.
Il beneficio di cui all’art. 13 l.r. Veneto 32/2013 è riservato alle nuove costruzioni, non alle demo-ricostruzioni come nel caso di specie.
Il privato replicava di aver fatto ricorso al Piano Casa solo in via residuale e, quindi, avendo utilizzato principalmente le facoltà costruttive ordinarie di PRG, avrebbe ora diritto all’applicazione del regime contributivo previsto per i nuovi edifici dall’art. 13 cit. per tutto il volume consentito dal PRG.
Il TAR ha respinto anche questa censura.
L’intervento edilizio è in sé unitario e non può essere scomposto e riqualificato dal privato a proprio piacimento per poter beneficiare sia delle agevolazioni previste per gli interventi di demo-ricostruzione con ampliamento, sia di quelle previste per quelli di nuova edificazione. Gli ampliamenti consentiti dal Piano Casa non sono individuati in percentuali fisse, bensì in percentuali massime: il che significa che, in applicazione del Piano Casa, pur essendovi una previsione massima di ampliamento sul piano teorico-astratto ad es. del 70%, ben possono e potranno essere realizzati dal punto di vista concreto-applicativo ampliamenti nettamente inferiori a questa percentuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, come precisato dalla Regione del Veneto nella circolare n. 1 del 13.11.2014, pubblicata nel B.U.R. n. 111 del 20.11.2014, gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi della l.r. Veneto 14/2009 sul cd. Piano Casa non sono cedibili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui gli interventi con Piano Casa possono derogare alle altezze massime previste dal d.m. 1444/1968.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Anche in un’altra sentenza il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui «al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente».
La norma ha portata derogatoria rispetto alle previsioni sulle altezze degli edifici previste dal d.m. 1444/1968, il quale nell’art. 8, per la Zona B (di cui al caso di specie), prevede che «l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art. 7».
Quindi la citata legge regionale consente una deroga temperata al citato d.m. 1444/1968, nel senso di consentire di realizzare edifici più alti di quelli «preesistenti e circostanti» (da intendersi quindi come edifici vicini a quello da erigere o ricostruire), ma con il limite dell’incremento massimo del 40% dell’«edificio esistente» (da intendersi come l’edificio da ampliare).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che un immobile in oggetto è abusivo, anche parzialmente, è sottratto all’ambito di applicazione del Piano casa, in base all’art. 9, co. 1, lett. e l.r. Veneto 14/2009. Secondo tale norma, in particolare, l’abuso anche parziale è ostativo al riconoscimento, in favore dell’immobile che ne è affetto, dei benefici premiali della legge sul Piano casa, la quale comunque, conformemente alla sua ratio di stimolo all’economia e di miglioramento della qualità abitativa, non può essere utilizzata dal privato per procedere alla sanatoria di abusi preesistenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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