Pubblichiamo un raffronto, predisposto dall'avvocato Alberto Antico, tra il testo del d.P.R. 380/2001 (con le modifiche introdotte dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) e i chiarimenti contenuti nelle Linee guida:
Segnaliamo altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 14 gennaio 2025, recante "Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025".
Come opportunamente ci segnala un lettore, ricordiamo che, in data 15 gennaio 2024, abbiamo pubblicato su Italiaius una circolare del Ministero della Cultura (n. 38 del 4 settembre 2023) sul concetto di "volume" ai fini della compatibilità paesaggistica, emesso sulla base di un parere dell'Ufficio Legislativo.
L’Ufficio Legislativo ha reso il proprio parere con la nota prot. n. 19133 del 19/07/2023.
Si legge nella circolare: "L'Ufficio Legislativo ha quindi concluso ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici, suggerendo quindi a questo Segretariato Generale di aggiornare l'interpretazione fornita con la circolare n.33/2009".
Il TAR Napoli ha affermato che l’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche qualora lo stesso non sia responsabile della realizzazione dell’abuso, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria. Tale principio trova il proprio fondamento nella circostanza che il proprietario conservi la materiale e giuridica disponibilità del bene ed abbia quindi poteri effettivi di intervento sullo stesso avvalendosi di tutti i mezzi concessi dall’ordinamento.
È illegittima l’ordinanza di demolizione adottata nei confronti del proprietario del suolo che dimostri di essersi attivato con tutti i mezzi che l’ordinamento appresta in sede civile, penale e amministrativa, per sgomberare l’area dagli occupanti responsabili delle costruzioni abusive, avendo quindi dimostrato la non eseguibilità del comportamento atteso. Difatti, la palese carenza della disponibilità materiale del bene da parte del proprietario, ben nota al Comune sin dal momento della adozione della diffida a demolire, rappresenta un elemento ostativo all’adozione dell’atto repressivo, in quanto difetta una condizione costituiva dell’ordine e cioè l’imposizione di un dovere esigibile da parte del destinatario del comando.
Il Comune ha l’obbligo, in caso di inottemperanza dei responsabili, di curare l’esecuzione dell’ordine di demolizione in via amministrativa, anche mediante lo sgombero dell’area, seppure la stessa possa risultare particolarmente complessa, atteso che il ripristino della legalità violata e la cura dell’ordinato sviluppo urbanistico del territorio non possono essere abdicati o subire una deminutio in presenza di fenomeni di illegalità di vaste proporzioni, pena la sconfitta dello Stato di diritto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che il provvedimento di sgombero, ponendosi quale atto terminale della serie di provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, ha natura vincolata ed è, pertanto, soggetto alla disciplina di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990. Ove il privato si sia difeso nella fase di repressione dell’abuso edilizio, non vi sono dubbi sull’inutilità del suo apporto partecipativo nel procedimento di sgombero, apporto che non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla determinazione assunta dalla P.A., in quanto conseguenza logica indefettibile dell’intero iter repressivo degli abusi edilizi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che anche il soggetto conduttore di un immobile può essere destinatario dell’ordine di demolizione, avendo egli la disponibilità giuridica (detenzione) e materiale del bene.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’impugnativa del provvedimento di acquisizione gratuita, non preceduta dalla tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione relativa ad opere abusive, comporta che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto presupposto in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami, bensì si possono far valere i soli vizi propri della misura acquisitiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che gli atti propedeutici alla procedura espropriativa non devono essere impugnati laddove non siano direttamente lesivi. Nel caso di specie il Comune aveva decretato di accogliere la proposta cd. programmatoria formulata dal privato di voler addivenire alla cessione bonaria gratuita di un’area, senza però approvare alcun ulteriore atto deliberativo dal contenuto concreto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica resta, in linea di massima, sottratto al sindacato del G.A., con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, sebbene la P.A. sia tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti, e, segnatamente, di quelli sacrificati, sotto il profilo dell’adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall’ubicazione dell’opera.
Nelle decisioni di compatibilità ambientale, riguardanti gli aspetti di localizzazione di un’opera, non vengono ad emersione soltanto questioni specialistiche involgenti la discrezionalità tecnica, bensì anche valutazioni di opportunità che costituiscono espressione della discrezionalità amministrativa, sindacabile, anch’essa, esclusivamente per univoci e inconfutabili vizi logici o di completezza o correttezza dell’istruttoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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