Quando un atto è nullo?
Il T.A.R. Veneto ricorda in quali casi (tassativi) può essere dichiarata la nullità di un atto amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda in quali casi (tassativi) può essere dichiarata la nullità di un atto amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che nei Comuni non dotati di PAT alla data di entrata in vigore della l.r. Veneto 14/2017 (24 giugno 2017), il termine quinquennale di decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché dei vincoli preordinati all’esproprio, è venuto a scadenza il 25 giugno 2022, come disposto all’art. 13, co. 14 l.r. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il comunicato n. 24 del 10.01.2024 la Regione Veneto ha reso noto che la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge in materia di Governo del Territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di Edilizia e di Paesaggio, relativo al nuovo Testo Unico denominato “VENETO TERRITORIO SOSTENIBILE”.
Il disegno di legge deve ora essere sottoposto all'esame del Consiglio Regionale per la sua approvazione.
Pubblichiamo il testo del PDL n. 244, il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR 1/DDL del 9 gennaio 2023), presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 gennaio 2023
Arch. Giancarlo Ghinello
In data 28 dicembre 2023 abbiamo pubblicato un post dal titolo "Il comune di Spinea pungola il Ministero sulla sanatoria ordinaria delle opere abusive realizzate prima della imposizione del vincolo paesaggistico.
Ora è pervenuto il parere della Avvocatura dello Stato, ia quale afferma che: "il vincolo sopravvenuto non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli edifici già realizzati, dovendo l'Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo - anche sulla salvaguardia della pubblica incolumità - e la permanenza in loco del manufatto abusivo...". E ancora precisa che: "al fine di fugare equivoci terminologici, che la c.d. "doppia conformità" attiene al solo regime edilizio, mentre sul versante paesaggistico, o latamente "culturale", occorre avere riguardo alla sola valutazione di compatibilità".
Spinea Parere Ministero Cultura OperePrimaVincolo08-01-2024
Pubblichiamo anche la nota accompagnatoria dell'Ufficio Legislativo del Ministero
Spinea Nota Trasmissione Parere Ministero Cultura OperePrimaVincolo08-01-2024
La prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, confermando l’assoluzione pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, ha ritenuto necessaria la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave per la configurazione della responsabilità erariale in capo al dirigente di un Istituto scolastico che aveva costituito classi con un numero di alunni inferiore a quello legale.
In particolare, la Procura regionale contestava l’irregolarità nella formazione e nel funzionamento di alcune classi ritenute fortemente sottodimensionate, senza che ne ricorressero i presupposti normativi, con una diretta ricaduta sulla dotazione del personale docente occorrente per i periodi considerati e sui relativi maggiori costi.
I Giudici contabili d’appello hanno innanzitutto evidenziato che il procedimento di costituzione delle classi, di natura previsionale, non è basato solo su dati numerici fissi, ma anche su serie storiche, elaborate in termini orientativi, nonché, per espressa previsione normativa, su “…ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione” (art. 16 del d.P.R. 81 del 2009, in cui sono fissati i parametri ed i criteri per la definizione degli organici scolastici).
Tanto premesso, si è rilevato che non può desumersi un rapporto di derivazione immediata tra l’assunta inosservanza delle disposizioni che regolano la formazione delle classi e la qualificazione in termini di colpa, per giunta grave, del comportamento attuato dal Dirigente, soprattutto se si considera che la disciplina, senza dubbio complessa, si fonda anche su criteri che necessitano di valutazioni e di adattamenti da parte di una molteplicità di Uffici e di Organi, alla stregua del contesto territoriale e temporale di riferimento.
Da ultimo, i magistrati contabili hanno ritenuto irrilevante l’adozione di una sanzione disciplinare nei confronti del Dirigente (peraltro oggetto di successivo annullamento in sede civile) in quanto il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto al giudizio di responsabilità erariale.
Post di Francesco Giuseppe Roncoroni - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che il Comune, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità amministrativa, può vietare l’installazione di nuove antenne in determinate zone del proprio territorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, un subappaltatore di un pubblico appalto avanzava un’istanza di accesso agli atti volta ad acquisire l’intera documentazione contabile riferita all’appalto di 19 milioni di euro nel cui ambito il suo subappalto valeva poco più di 600.000 euro e dove l’unica fattura il cui pagamento era sospeso a seguito della risoluzione contrattuale tra appaltatore e subappaltatore era pari a circa 18.000 euro.
Il TAR Veneto, dopo aver ripercorso le caratteristiche dell’accesso agli atti documentale e dell’accesso civico, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla Stazione appaltante, in quanto l’istanza era manifestamente onerosa e solo dichiaratamente indirizzata a realizzare un controllo sull’attività amministrativa, essendo palesi, in quanto esplicitate seppure in modo generico e non preciso, le finalità difensive sottese all’esercizio di entrambe le forme di accesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, la Regione del Veneto riduceva un finanziamento concesso per la realizzazione di una pista ciclabile – con un appalto soggetto al d.lgs. 163/2006, cd. primo codice appalti – sul rilievo che l’appaltatore, a fronte delle richieste di chiarimenti rivoltegli dalla stessa Regione, non aveva dimostrato la natura complementare di tali lavori.
L’impresa ribatteva che non si tratterebbe di lavori complementari, bensì di lavori integrativi.
Il TAR Veneto ha risposto che il primo codice appalti non contemplava alcuna fattispecie di “lavori integrativi”.
Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per eseguire o lavori complementari (necessità impreviste e sopravvenute: art. 57, co. 5 d.lgs. 163/2006) o per svolgere lavori in variante (cause impreviste o imprevedibili: art. 132, co. 1 lett. b d.lgs. cit. e art. 161 d.P.R. 207/2010).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto ha affermato che la fascia dei 200,00 metri di rispetto del vincolo cimiteriale, ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934, è derogabile e, quindi, riducibile fino a 50,00 metri se l’Autorità Sanitaria Locale competente esprime il proprio parere favorevole a riguardo.
Nel caso di specie, il Comune aveva ridotto il vincolo cimiteriale con la variante al PRG del 1978 e, nel 2006, aveva inserito l’area in esame all’interno di un P.U.A. Muovendo da queste premesse, il T.A.R. ha fatto salvo tale riduzione, affermando che la stessa non era impedita dalla modifica normativa intervenuta con la l. n. 166/2002 che, come noto, consente al Consiglio comunale di apportare una siffatta limitazione del vincolo “per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico”, compresa l’approvazione di Un P.U.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato le distanze fissate dal r.d. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS), in materia di licenza per lo svolgimento dell’attività di deposito di materiali esplodenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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