Il TAR Sardegna ha affermato la legittimazione e l’interesse al ricorso in capo ad ogni proprietario di immobili situati nella località cui si riferiscono le opere di urbanizzazione di cui si chiede l’acquisizione da parte dell’Ente pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, la metà più uno dei membri di un Consiglio comunale decideva di dimettersi.
Prima che venisse consegnato a mani l’atto di dimissioni collettive, per la protocollazione, uno di quei Consiglieri riusciva a far protocollare via PEC la revoca delle sue dimissioni.
La Prefettura e il Ministero dell’Interno ritenevano non raggiunta la maggioranza qualificata dei dimissionari e, per l’effetto, che il Consiglio comunale non andasse sciolto.
Il TAR Napoli ha condiviso questa tesi.
Le dimissioni del singolo Consigliere, al pari delle dimissioni collettive, sono assoggettate allo stesso rigore formale, legalmente contemplato. La legge esige la presentazione delle dimissioni, personalmente ovvero tramite delegato. L’Ente ha l’obbligo di assumere le dimissioni immediatamente al protocollo comunale, così da cristallizzare la situazione creatasi nonché l’effetto che ne consegue, in termini di irretrattabilità della volontà manifestata e di definitività della dichiarazione. Tra la presentazione delle dimissioni e la protocollazione si crea una simultaneità non parimenti garantita dall’inoltro con altro mezzo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice amministrativo d’appello rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
A questo riguardo, si segnala che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di giurisdizione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del G.A. sia cassata in ragione dell’accertata giurisdizione del G.O., il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.
Il T.A.R. ricorda che la rinuncia al diritto del credito deve derivare da una manifestazione inequivocabile del soggetto creditore e, soprattutto, deve essere sorretta da una giustificazione razionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile anche in ipotesi di dissesto del Comune, ove la P.A. debba, in forza del decisum, esercitare un potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario; per contro, ove sia in contestazione l’obbligo di emanazione dell’atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all’organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum.
Il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti di un Ente in dissesto, resta ammissibile limitatamente alla coercizione di obblighi derivanti dal giudicato che impongano l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria, ovvero che impongano anzitutto obblighi di facere (l’obbligo di restituzione o, in alternativa, l’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001); l’Organo straordinario è invece eventualmente competente solo all’esito della scelta discrezionale (restituzione o acquisizione) che l’Ente in dissesto deve compiere e da cui dipendono anche la natura e l’entità delle conseguenti obbligazioni, di facere e di dare, queste ultime sole di competenza, anche amministrativa, della Commissione di liquidazione.
L’Organo straordinario di liquidazione non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma mere valutazioni di ordine tecnico-contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell’Ente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Cataniaha affermato che la valutazione delle offerte, così come l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale giudizio sono sottratte al sindacato del G.A., eccezion fatta per quelle peculiari e limitate ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania, nel contesto di un giudizio sui pubblici appalti, ha distinto i requisiti di partecipazione da quelli di esecuzione: la mancanza di questi ultimi può tuttalpiù incidere sulla stipula del contratto, ma non certo determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che è preferibile riferire il costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili. L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante – risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (art. 36 Cost.); serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre. Tale essendo la ratio della citata prescrizione, l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che l’art. 54, co. 1 c.p.a. ammette eccezionalmente la possibilità del Collegio di autorizzare, su richiesta di parte, la produzione tardiva di memorie e documenti, a condizione che sia comunque assicurato il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
Quanto a tale ultima condizione, l’onere della relativa prova incombe sulla parte che invoca l’acquisizione dei documenti, fermo restando che la formazione tardiva del documento non deve comunque essere imputabile alla parte istante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ribadisce il proprio orientamento in merito ai canoni da applicare per l’occupazione di suolo pubblico con antenne.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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