Scadenza dei piani di lottizzazione
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione degli effetti della scadenza del termine decennale per l’attuazione di una lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione degli effetti della scadenza del termine decennale per l’attuazione di una lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora una convenzione di lottizzazione divenga inefficace (nel caso di specie, per mancato avveramento delle condizioni poste dall’Autorità stradale), il privato ha diritto alla restituzione delle somme versate, limitatamente al valore nominale e con il riconoscimento dei soli interessi legali dall’avvenuto pagamento, in applicazione degli artt. 1224 e 1277 c.c., tenuto conto del principio nominalistico proprio delle prestazioni pecuniarie attinenti ad obblighi restitutori.
Se si vuole anche chiedere il risarcimento del danno, devono essere assolti in pieno gli oneri di allegazione e prova da parte dell’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto utili princìpi in materia.
In particolare, il provvedimento di acquisizione gratuita che non specifichi i parametri applicati e non esterni le ragioni per le quali giunge alla determinazione della superficie da acquisire, deve ritenersi illegittimo per carenza di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha annullato un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un abuso edilizio non demolito (art. 31, co. 4 d.P.R. 380/2001) e la correlata sanzione pecuniaria irrogata ai sensi del successivo comma 4-bis, per mancanza dell’elemento soggettivo di dolo o colpa in capo al destinatario.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia, l’Ente locale può motivare anche per relationem rispetto ad atti istruttori, individuando le opere da demolire nonché il regime autorizzatorio disatteso da cui è evincibile la normativa violata e, quindi, la qualificazione giuridica dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando, invece, inammissibile, un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che in applicazione del principio del risultato - che permea lo spirito del d.lgs. 36/2023 - le Stazioni appaltanti devono esercitare i propri poteri valutativi e la propria discrezionalità , in tutte le fasi dell’appalto, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Liguria ha affermato che alla luce degli artt. 20, co. 1-bis e 24, co. 5-bis d.P.R. 380/2001, i nuovi limiti minimi di altezza ai fini dell’agibilità , introdotti dalla cd. riforma Salva casa, sono di immediata applicazione diretta, anche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
La sentenza non si occupa del problema dell'eventuale contrasto con la normativa edilizia comunale.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
Il TAR Napoli ha affermato che il V periodo dell’art. 10-bis l. 241/1990 («In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato») va interpretato come una norma di natura sostanziale, come un limite ai poteri conformativi della P.A. In particolare, i «motivi già risultanti dall’istruttoria» devono intendersi non quelli astrattamente desumibili dalla situazione di fatto e di diritto desumibile dalla pratica, ma quelli che la P.A. ha in qualche modo già rappresentato nell’istruttoria concretamente compiuta, pur non ritenendo di valorizzarli nel diniego.
In virtù del principio del cd. one shot temperato, la P.A., dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo, ha il potere di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per sempre, tutte le questioni che ritenga rilevanti, non potendo successivamente tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili prima non esaminati. Tuttavia, tale principio non si estende ai tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il divieto posto dall’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 - che vieta di eseguire piantagioni, siepi, fabbriche, scavi o smovimenti di terreno a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza di tali discipline, a distanza minore di 10 m per le fabbriche e per gli scavi (come nella specie, trattandosi di un immobile abitativo) e di 4 m per le piantagioni - configura un vincolo di inedificabilità assoluta volto alla tutela del libero deflusso delle acque e della sicurezza idraulica.
La sua efficacia può essere derogata solo da una norma locale espressamente destinata a regolare le distanze dagli argini e fondata su esigenze di tutela idraulica: in difetto, prevale la disciplina statale. Ne consegue che le opere abusive realizzate entro la fascia di 10 metri dal corso d’acqua pubblico non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33, lett. b l. 47/1985, né può rilevare in senso contrario l’eventuale autorizzazione idraulica rilasciata dall’Autorità competente, poiché la norma da ultimo citata preclude la sanatoria in presenza di tali vincoli, indipendentemente dal contenuto dei pareri tecnici acquisiti o dal giudizio sull’assenza di pregiudizio al deflusso delle acque.
In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso di cui all’art. 35 l. 47/1985 si forma solo in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, compreso l’assenza di contrasto dell’opera con vincoli di inedificabilità assoluta. La presenza di tali vincoli impedisce, pertanto, la formazione del silenzio-assenso anche in caso di decorso del termine procedimentale.
La disparità di trattamento rispetto ad altri casi di condono o titoli edilizi rilasciati in situazioni analoghe non può fondare un legittimo affidamento né sanare un’illegittimità , poiché il principio di legalità impone alla P.A. di conformarsi alla legge, non di reiterare eventuali errori pregressi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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