Author Archive for: SanVittore

Nuove misure in materia di prezzi petroliferi

30 Mag 2026
30 Maggio 2026

Con il d.l. 22 maggio 2026, n. 89 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 117 del 22.05.2026), in vigore dal 23.05.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
Il d.l. 89/2026 è consultabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-22&atto.codiceRedazionale=26G00110&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Convertito in legge il decreto in materia di fisco ed economia

30 Mag 2026
30 Maggio 2026

Con la l. 22 maggio 2026, n. 88 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 117 del 22.05.2026), in vigore dal 23.05.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

La l. 88/2026 è consultabile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-22&atto.codiceRedazionale=26G00109&elenco30giorni=true.

Il d.l. 38/2026, come convertito dalla l. 88/2026, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-22&atto.codiceRedazionale=26A02590&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Interesse a ricorrere avverso un atto di programmazione

30 Mag 2026
30 Maggio 2026

Il TAR Napoli ha affermato che sussiste l’interesse a ricorrere ogni volta che un atto amministrativo, a prescindere dal nome che gli viene attribuito, ha rilevanza esterna, in quanto arrecante una lesione immediata, un vulnus, al soggetto legittimato a proporre impugnazione. In particolare, si configura una lesione immediata sia in caso di atti idonei a determinare un arresto procedimentale, in quanto preclusivi dell’aspirazione dell’istante o comunque preclusivi di uno sviluppo differente da quello immaginato e meno favorevole, sia in caso di atti non provvisori sotto il profilo temporale, intendendosi per provvisori quelli che preannunciano il tenore della decisione amministrativa e che sono destinati ad essere sostituiti dal provvedimento definitivo, emesso dall’organo ordinamentale competente ad impegnare definitivamente la volontà della P.A.

Gli atti di programmazione e quelli denominati protocolli di intesa o accordi tra PP.AA. sono impugnabili quando presentano un contenuto direttamente lesivo degli interessi delle parti, accertabile in concreto mediante l’esame di documenti o fattispecie dai quali possa dedursi, anche per facta concludentia, la volontà della P.A. e la definitività della decisione.

Post di Alberto Antico – avvocato

Ius superveniens e istanza di permesso di costruire

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Il TAR Veneto rileva che non necessariamente l’introduzione di un nuovo strumento urbanistico impedisce il rilascio di un titolo edilizio illegittimamente denegato (con conseguente improcedibilità del ricorso): e infatti, l’obbligo per l’Ente di riesaminare la pratica consente anche eventualmente di disporre discrezionalmente una deroga al fine di recuperare l’originaria previsione urbanistica abrogata in base a cui era stata presentata l’istanza da rivalutare.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Vicinitas e onere della prova

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Ai fini della valutazione dell’ammissibilità del ricorso, il TAR Veneto ha ribadito che il requisito della vicinitas deve essere integrato da (almeno) un principio di prova relativamente all’interesse concreto che sostiene il giudizio, quale può essere una perizia che affermi l’incidenza negativa dell’intervento edilizio sulla proprietà del ricorrente.

Post di Alessandra Piola – avvocato

La legittimazione a ricorrere (e questioni di toponomastica)

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune di intitolare lo slargo ove abita ai suoi genitori; il Comune invece lo ribattezzava “Piazza Andrea Camilleri”.

In primo grado, il TAR Palermo rilevava il difetto di legittimazione attiva in capo al privato.

In grado d’appello, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, nel processo amministrativo, la legittimazione attiva presuppone la titolarità di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati, sicché essa non può essere esclusa per il solo fatto che il ricorrente non abbia partecipato al procedimento amministrativo o non sia destinatario formale dell’atto impugnato, dovendosi invece verificare l’esistenza di un concreto e specifico collegamento tra il soggetto e l’effetto lesivo prodotto dall’esercizio del potere amministrativo. 

Laddove il giudice di primo grado dichiari erroneamente l’inammissibilità del ricorso sulla base di un palese travisamento dei presupposti della posizione qualificata e differenziata del ricorrente, ricorre un’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105, co. 1 c.p.a.: tale nullità si configura anche quando la decisione di rito sia sorretta da una motivazione che si pone al di sotto del minimo costituzionale, imponendo così la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

Le autorizzazioni e certificazioni in materia di fuochi d’artificio

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Il TAR Catania ha affermato che la certificazione di idoneità pirotecnica prevista dall’art. 101 r.d. 635/1940 costituisce un titolo autonomo e distinto dalla licenza di polizia per fabbricare o accendere fuochi d’artificio, essendo finalizzata al solo accertamento della capacità tecnica dell’istante e non potendo essere subordinata a valutazioni di affidabilità personale, riservate al diverso procedimento autorizzatorio ex artt. 11 e 43 TULPS.

Post di Alberto Antico – avvocato

Legge nazionale e direttiva UE non self-executing

29 Mag 2026
29 Maggio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il giudice non può disapplicare la normativa nazionale in ipotesi contrastante con una direttiva UE priva di efficacia diretta, potendo invece attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex artt. 11 e 117 Cost.

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che abbia sancito la legittimità della legge nazionale, il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’UE, perché in tal modo finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con i cd. controlimiti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Impianti fotovoltaici: la Corte Costituzionale spiega che la P.A. non può disapplicare una legge regionale posteriore (più restrittiva circa i siti idonei) che appaia in contrasto con la legge statale anteriore (la decisione sulla costituzionalità spetta alla Corte)

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

La Corte Costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzioni che riguarda i rapporti tra lo Stato e la Regione Sardegna.

Nel Caso esaminato il MASE (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) aveva emesso un decreto in materia di VIA per un impianto fotovoltaico, applicando le disposizioni sulle aree idonee previste dal legislatore statale al comma 8 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199 del 2021: per fare questo il MASE aveva disapplicato la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che prevede aree non idonee in contrasto col d.lgs. n. 199 del 2021.

Il MASE aveva ritenuto che in caso di contrasto tra la legge statale anteriore e la legge regionale posteriore, la legge regionale sia illegittima costituzionalmente e possa essere disapplicata dalla P.A.

Il ricorrente sosteneva, invece, che la P.A. non possa disapplicare la legge regionale posteriore che ritenga illegittima per contrasto con la legge statale.

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso, dicendo che: "Come già affermato da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 26 del 2022, «[t]ali disposizioni delineano – dopo le modifiche dell’art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del  2001 – un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge [n. 87 del 1953])».

E se la legge regionale in contrasto con quella statale fosse, invece, anteriore rispetto a quella statale?

Dice la Corte: "Il MASE, in applicazione dei principi in tema di successione delle leggi nel tempo, che impongono alle pubbliche amministrazioni di applicare la normativa vigente in ragione del criterio cronologico, non avrebbe dovuto disapplicare la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, emanata successivamente al d.lgs. n. 199 del 2021".

Quindi, sviluppando il ragionamento, in base al criterio cronologico, se la legge regionale in contrasto con quella statale sia anteriore a quella statale, la P.A. deve applicare la legge statale posteriore e non quella regionale anteriore, al contrario di quello che accade nel caso in cui la legge regionale sia posteriore (in questo secondo caso, la legge regionale può essere costituzionalmente illegittima e la questione deve essere decisa dalla Corte Costituzionale).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2026

Le parziali difformità dal titolo edilizio

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna, che individuava come parziali difformità rispetto al progetto quelle che non raggiungono i limiti fissati per le variazioni essenziali e, nel caso di modifiche della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, le variazioni superiori al 50%.

La legge sarda, stabilendo che la difformità che non raggiunge i limiti quantitativi fissati per determinare l’essenzialità delle variazioni sia da considerare (ove non ricada nelle tolleranze costruttive) come parziale difformità, determina a priori l’esclusione dalla essenzialità di quelle variazioni che, per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione, rendono un’opera sostanzialmente diversa da quella prevista dal titolo abilitativo. È stata quindi censurata l’esclusione ex lege, ossia a prescindere da qualsiasi apprezzamento concreto circa la loro effettiva incidenza, di quegli interventi edilizi che non raggiungono la soglia quantitativa indicata, ma che comunque, attraverso un apprezzamento in concreto, configurano variazioni essenziali.

L’operazione definitoria compiuta dal legislatore sardo non si pone solo in contrasto con quanto stabilito dall’art. 32, co. 1 d.P.R. 380/2001, ma ha altresì conseguenze sul regime cui sarebbero sottoposti gli interventi che non raggiungessero le suddette soglie quantitative.

È pur vero che a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), tanto le parziali difformità quanto le variazioni essenziali sono assoggettate al regime dell’accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Tuttavia, le variazioni essenziali, da un lato, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire (PdC) del tutto nuovo e autonomo, giacché caratterizzate da incompatibilità con il progetto edificatorio originario in base ai parametri ricavabili, in via esemplificativa, dall’art. 32 T.U. edilizia; dall’altro, continuano a essere assoggettate al più severo regime repressivo – proprio dell’assenza del titolo o della totale difformità dallo stesso – dell’obbligo di demolizione o rimozione (art. 31, co. 2 T.U. edilizia), a pena di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime, e senza la possibilità di regolarizzare l’abuso, ove la sua rimozione arrecherebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità, con il pagamento di una sanzione pecuniaria (la cd. fiscalizzazione dell’abuso, prevista per la parziale difformità).

Post di Alberto Antico – avvocato

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