Author Archive for: SanVittore

Interruzione del processo amministrativo per estinzione di una persona giuridica

01 Nov 2025
1 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 ss. c.p.c. è determinata dalla loro estinzione. Il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide col completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo necessario l’esaurimento effettivo e definitivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, dei processi pendenti.

L’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a quel momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante. Deve dunque escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio. La società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane riguardo ai rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, escludendosi l’interruzione dei processi pendenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Scelta del criterio di aggiudicazione e principio di equivalenza

01 Nov 2025
1 Novembre 2025

Il TAR Catania ha affermato che il criterio del prezzo più basso può risultare adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. In questo caso, qualora la Stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità e i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza della P.A.

Al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi: in questo caso, la Stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara.

Il principio di equivalenza non può essere escluso, in via generale, dall’adozione del criterio del prezzo più basso. Riconoscere che vi possano essere prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dalla P.A. e, quindi, capaci di soddisfare le esigenze che giustificano l’indizione della gara, ampliando la platea dei concorrenti, costituisce non solo corretta applicazione del favor partecipationis, ma anche e soprattutto legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte della P.A. Tale impostazione deve considerarsi attuale e – per certi versi – risulta anche rinvigorita alla luce delle disposizioni del d.lgs. 36/2023, le cui regole, ispirate dalla matrice funzionalistica permeata dal principio del risultato e dal correlato principio della fiducia, devono essere interpretate nel senso di favorire il perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio.

La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto e, ancora più a monte, del contenuto della prestazione e quindi del parametro oggettivo al quale ancorare il meccanismo selettivo costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito dell’azione dell’Ente committente, sottende valutazioni sottratte al sindacato del G.A., ovvero che ad esso soggiacciono solo laddove rivelino, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto, elementi di manifesta illogicità o di travisante lettura dei fatti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Collegamento tra imprese e appalti pubblici

01 Nov 2025
1 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che il collegamento sostanziale tra imprese va desunto dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento ed il relativo onere della prova grava sulla Stazione appaltante, non potendo il giudice svolgere una valutazione autonoma di tipo sostitutivo. Tra gli indici presuntivi che consentono di ritenere che più offerte provengano da un unico centro decisionale, vi sono: a) la comunanza dell’organo di vertice tra due imprese; b) la pressoché integrale identità delle migliorie proposte; c) la coincidenza del giorno di spedizione del plico contenente l’offerta dal medesimo ufficio postale con le medesime modalità. Invece, eventuali legami di parentela intercorrenti tra soci di diversi operatori economici non denotano di per sé l’esistenza di un unico centro decisionale.

Quando plurimi e univoci indici sintomatici rivelano il dato oggettivo della sostanziale unicità dell’offerta prestazionale, si è in presenza non di un mero collegamento societario, ma piuttosto di una sostanziale identità imprenditoriale dietro lo schermo formale di una apparente diversità soggettiva. In tal caso l’applicazione del vincolo di aggiudicazione risponde non solo a tutelare l’interesse proconcorrenziale, ma anche a proteggere l’affidamento riposto dal committente sulle reali caratteristiche imprenditoriali dello specifico soggetto tenuto a rendere la prestazione.

L’accertamento dell’unico centro decisionale passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio: verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 c.c.; verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; verifica dell’esistenza di un unico centro decisionale sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Che cosa succede se il concorrente deposita in sede di gara il manuale d’uso del prodotto non in lingua italiana?

01 Nov 2025
1 Novembre 2025

Il TAR Milano ha affermato l’illegittimità del provvedimento di esclusione da una gara per mancata produzione del manuale d’uso del prodotto in lingua italiana. Difatti, la previsione contenuta nel capitolato tecnico deve essere interpretata restrittivamente e in senso non escludente, diversamente dovrebbe ritenersi nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, che è volto a favorire la partecipazione alle gare e a impedire le esclusioni motivate da violazioni puramente formali, ovvero non motivate dal difetto dei requisiti minimi di carattere tecnico.

In questi casi, deve essere attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 d.lgs. 36/2023, trattandosi di mera irregolarità dell’offerta.

In sede di soccorso istruttorio, potrĂ  essere richiesta la produzione di una traduzione giurata, al fine di evitare contestazioni sulla rispondenza della traduzione italiana rispetto al manuale (nella specie, in inglese) depositato in sede di offerta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La finanza di progetto e il partenariato pubblico privato: webinar del Comune di Spinea

31 Ott 2025
31 Ottobre 2025

Lunedì 10 novembre 2025, dalle 9.30 alle 13.30.

Relatore dott. Gianpiero Fortunato

Coordinatore scientifico arch. Fiorenza Dal Zotto

Programma:

Come si imposta un procedimento di PPP di iniziativa privata?

Come si imposta un procedimento di PPP di iniziativa pubblica?

Quali sono le differenze e quale procedimento è meglio preferire in relazione alle diverse circostanze?

Come si valutano le proposte che vengono presentate nella fase preliminare e che portano a individuare il soggetto promotore che avrĂ  il diritto di prelazione?

Che tipo di valutazione è quella che porta a selezionale la proposta del promotore? Si tratta di valutazioni tecniche, politiche, tecnico-politiche? Con quale provvedimento si seleziona la proposta?

Si chiede che venga analizzato concretamente un provvedimento con il quale viene individuata, tra piĂą proposte, quella del proponente che diventa promotore.

Si chiede che venga illustrato uno schema con individuate le varie fasi di attuazione del procedimento con anche indicato specificamente se poi il provvedimento corrispondente alle fase esaminata sia politico - precisando se di giunta o di consiglio - o gestionale e , in tal caso, se del rup o di altri soggetti.

Illustrazione di casi concreti che ci facciano capire, con esempi, come procedere.

Verrà poi dedicata particolare attenzione ai rilievi sollevati dalla nota della commissione europea dell’8 ottobre 2025 e, in particolare, si chiede di poter individuare quali accorgimenti è utile seguire proprio in relazione alle criticità sollevate dalla commissione. In attesa che l’Italia adegui il codice degli appalti ai rilievi sollevati, con particolare riferimento ai vizi di trasparenza relativi alla fese di selezione dell’offerta del promotore, come è opportuno muoversi? Ci sono degli accorgimenti che possiamo preveder già fin d’ora per evitare che la procedura poi crei evidenti disparità di trattamento e pregiudichi principi di trasparenza e di accesso al mercato?

Webinar10-11-25 Programma

La responsabilitĂ  risarcitoria della P.A. per lesione di un interesse legittimo

31 Ott 2025
31 Ottobre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la responsabilitĂ  della P.A. per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimitĂ  provvedimentale, sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilitĂ  da fatto illecito aquiliano: di conseguenza, costituiscono elementi costitutivi di questa fattispecie sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia quelli di carattere soggettivo (vale a dire dolo o colpa del danneggiante).

Se è vero che in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico della P.A. l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile, è pure vero che la presunzione di colpa della P.A. può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato.

Pertanto la responsabilità deve essere negata quando il quadro fattuale e/o giuridico non sia così certo da palesare la negligenza e l’imperizia della P.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La risarcibilitĂ  del danno non patrimoniale

31 Ott 2025
31 Ottobre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone che il fatto illecito sia astrattamente previsto come reato, ovvero è necessaria una espressa previsione di legge, ovvero ancora venga in rilievo una lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti. Quest’ultima è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Condizioni dell’azione (in materia di antenne telefoniche)

31 Ott 2025
31 Ottobre 2025

Nel caso di specie, alcuni cittadini impugnavano gli atti autorizzatori di una stazione radio base.

Il TAR Liguria dichiarava il ricorso inammissibile, per non aver i ricorrenti adeguatamente dimostrato la legittimazione e l’interesse ad agire (la vicinitas, pur presente, non era stata ritenuta adeguatamente provata e corroborata da lesioni ulteriori).

Il Consiglio di Stato ha dissentito (alcuni privati risiedevano a 20 m dall’intervento; altri a 30 m; la lesione della visuale era pressoché certa).

La legittimazione a ricorrere va verificata alla luce dei due criteri della qualificazione e della differenziazione. Il primo impone di accertare quali siano i dati normativi di riferimento che consentono di qualificare l’interesse azionato come giuridicamente tutelato e protetto. Il secondo differenzia la situazione in relazione ad un potere amministrativo concretamente esercitato o in corso di esercizio nell’ambito del procedimento rispetto alla generalità dei consociati.

In caso di erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non vi è ragione di rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., qualora non sussista un errore ricavabile da una motivazione apparente o riferibile a circostanze non pertinenti, tale quindi da denotare con ogni evidenza una conoscenza approssimativa o molto lacunosa dei fatti di causa. Viceversa, in caso di riforma, per trattenere e decidere il merito, occorre che la decisione stessa, per quanto viziata in punto di diritto, costituisca una base valida in fatto.

L’interesse ad agire non si esaurisce in una mera dimensione patrimoniale ma contempla, altresì, gli aspetti di natura non patrimoniale che attengono alla vivibilità, alla fruibilità, al benessere, in generale, al godimento del bene, interessi che devono ritenersi incisi dall’edificazione in zona prossima alle proprietà.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il contenuto della sentenza

31 Ott 2025
31 Ottobre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale.

La portata effettiva del giudicato va, invero, ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlati ai dati oggettivi di identificazione delle domande (causa petendi e petitum) proposte dalla parte ricorrente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La vicinitas non basta per l’interesse a ricorrere in giudizio

31 Ott 2025
31 Ottobre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la sola vicinanza agli immobili non basta a fondare l’interesse a ricorrere avverso il titolo edilizio; è, infatti, necessario dimostrare l’esistenza di uno specifico pregiudizio. Quest’ultimo può consistere, ad esempio, nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, oppure nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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