Con il d.P.R. 12 marzo 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 116 del 21.05.2026, Suppl. ordinario n. 21), è stato adottato il piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità.
Il Consiglio di Stato ha affermato che spetta al giudice tributario il sindacato sugli atti di imposizione tipizzati dall’art. 19 d.lgs. 546/1992. Tale giurisdizione ha carattere pieno ed esclusivo e non si limita all’atto finale (nella specie, atto di accertamento), ma si estende alla legittimità di tutti gli atti prodromici e della sequenza procedimentale (nella fattispecie, ordini di verifica fiscale e processi verbali di constatazione della Guardia di finanza, in materia di bonus edilizi e catasto).
Gli eventuali vizi degli ordini di verifica non possono essere fatti valere autonomamente in via immediata: in quanto atti inseriti nella sequenza che conduce all’imposizione, tali vizi possono essere dedotti esclusivamente impugnando l’atto finale (provvedimento impositivo) che conclude l’iter di accertamento. Qualora l’attività di accertamento non sfoci in un atto impositivo, l’ordine di verifica che risulti lesivo di diritti soggettivi del contribuente - con particolare riferimento alla compressione di libertà costituzionali quali il domicilio, la corrispondenza o l’iniziativa economica - è autonomamente impugnabile dinanzi al G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza, vige il principio di personalità di cui all’art. 8 TULPS, in forza del quale i titoli autorizzatori sono rilasciati intuitu personae sulla base della verifica dei requisiti soggettivi, morali e professionali del titolare o del legale rappresentante dell’ente, e non costituiscono meri titoli oggettivi riferibili all’impresa. Ne consegue che l’autorizzazione di polizia si configura come un provvedimento strettamente collegato all’affidabilità complessiva del soggetto (persona fisica) che ne assume la responsabilità, la cui condotta deve garantire, in maniera continuativa, il corretto esercizio dell’attività autorizzata, nonché il rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il venir meno dell’affidabilità soggettiva da parte dell’amministratore unico della società, ai sensi dell’art. 11 TULPS, legittima la P.A. a disporre la sospensione o la revoca delle autorizzazioni allo stesso rilasciate, anche in via unitaria, non essendo possibile circoscrivere il difetto dei requisiti personali a una singola attività autorizzata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il vizio di disparità di trattamento è riscontrabile solo se le situazioni di fatto tra loro comparate sono assolutamente identiche, e se l’azione amministrativa oggetto di comparazione è stata legittima.
In altre parole, non si può pretendere che venga rilasciato un atto illegittimo perchè ne è stato emanato uno a favore di un altro.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che la Giunta Comunale ben può autorizzare un privato a realizzare opere di allargamento di una strada comunale, in quanto il T.U. Enti Locali affida al Consiglio la (sola) competenza su acquisti e alienazioni immobiliari, permute e appalti o concessioni, ove la competenza residuale – lo si ricorda – spetta alla Giunta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti e al giudice.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale un altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE), potendosi perciò impugnare con l’istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.
In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi. Riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è invece consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR ribadisce che l'accertamento di compatibilità paesaggistica postumo, ai sensi degli artt. 167 e181 del D.lgs. n. 42/2004, non è consentito per i lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati (anche sotto forma di maggior altezza del fabbricato); tale preclusione ha carattere assoluto e si applica a qualsiasi tipo di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR, richiamando precedenti giurisprudenziali, ritiene infondata la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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