Le deroghe assentibili con il Piano casa
Il TAR Veneto ne ha offerto una pregevole ricognizione, in particolare quanto alle distanze.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ne ha offerto una pregevole ricognizione, in particolare quanto alle distanze.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ha un’efficacia temporale predefinita (di norma quinquennale) finalizzata alla realizzazione del progetto. Decorso tale termine senza che l’impianto sia stato autorizzato o realizzato, la VIA deve essere reiterata. La natura ancillare della VIA rispetto alla concessione di derivazione (che può avere durata trentennale) non ne comporta l’estensione automatica della validità per l’intera durata della concessione stessa: l’interesse alla rivalutazione degli impatti ambientali, in attuazione del principio di precauzione, prevale sulla stabilità del titolo concessorio qualora il progetto non sia ancora stato messo in esercizio.
Ne consegue che è legittima la revoca della concessione di derivazione d’acqua pubblica, anche se già rilasciata, per incompatibilità ambientale sopravvenuta dell’uso della risorsa con gli obiettivi di qualità e tutela del corpo idrico. Tale incompatibilità può essere validamente rilevata attraverso l’applicazione di nuove metodologie di valutazione tecnica (come la Metodologia ERA) previste dalle direttive di distretto, che prevalgono sulle valutazioni effettuate al momento del rilascio originario della concessione, se l’impianto non è stato ancora realizzato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che, in materia di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche, l’informazione antimafia interdittiva integra la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, co. 3 d.lgs. 159/2011, che determina ipso iure la decadenza dei benefici già erogati e l’obbligo di recupero degli importi corrisposti. Non può al riguardo configurarsi alcun legittimo affidamento in capo al beneficiario, in quanto l’interdittiva costituisce accertamento tardivo dell’incapacità del soggetto ad essere parte del rapporto con la P.A., che, laddove previamente accertata, avrebbe escluso sin dal principio l’adozione del provvedimento emanato.
Il rapporto instaurato tra la P.A. e il privato ancora sprovvisto di informazione antimafia ha natura precaria: gli atti che comportano l’erogazione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche hanno effetti fisiologicamente provvisori. Il provvedimento di decadenza e di recupero delle somme già erogate non costituisce quindi esercizio di un potere di secondo grado, espressione di autotutela amministrativa, ma un mero atto ricognitivo dell’avverarsi della condizione risolutiva prevista dall’art. 92 cit., estraneo all’ambito applicativo dell’art. 21‑nonies l. 241/1990.
Il decorso del termine annuale di validità dell’informazione antimafia interdittiva previsto dall’art. 86, co. 2 d.lgs. 159/2011 non ne determina la cessazione degli effetti, in quanto la P.A. è tenuta ad emettere un provvedimento di segno contrario soltanto laddove emergano elementi nuovi idonei a superare le circostanze di pericolo che hanno originato la precedente misura. L’eventuale informazione liberatoria sopravvenuta opera quindi con efficacia ex nunc e non può incidere su contributi per i quali sia già intervenuto un provvedimento di decadenza e di recupero, comportando il venir meno dell’incapacità dell’impresa a intrattenere rapporti con la P.A. solo per l’avvenire.
Post di Alberto Antico – avvocato
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, co. 1-bis d.l. 14/2017, come convertito dalla l. 48/2017, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del Questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, co. 3 e 4 l. 401/1989.
La Corte ha stabilito che non è incostituzionale il divieto di accesso a specifici pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (cd. DASPO antirissa), previsto dal comma 1 art. cit.; mentre è necessaria, in conformità all’art. 13 Cost., la convalida dell’autorità giudiziaria per la forma aggravata della medesima misura di cui al comma 1-bis colpito da incostituzionalità (cd. DASPO antirissa aggravato o provinciale), che estende il divieto all’intero ambito provinciale.
Il divieto di accesso, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, limitato a luoghi specificamente individuati, collegati a fatti commessi o a frequentazioni rilevanti, non determina un sacrificio quantitativamente idoneo ad incidere sulla libertà personale, poiché il destinatario del provvedimento è libero di frequentare altri esercizi pubblici, rimanendo così in grado di mantenere relazioni sociali al di fuori degli specifici locali oggetto del divieto. In questo quadro, il legislatore può quindi legittimamente affidare all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione del DASPO antirissa nel rispetto del principio di proporzionalità.
Invece, l’estensione del divieto potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio provinciale, l’indeterminatezza della misura che si estende anche agli spazi circostanti ai locali, la possibile incidenza sul luogo di dimora abituale del prevenuto, unitamente alla durata della misura e al regime sanzionatorio previsto in caso di violazione, comportano un’afflittività tale da configurare una restrizione della libertà personale: per l’effetto, tale provvedimento del Questore dev’essere sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che le questioni in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione introducono un giudizio su un rapporto, prescindendo dall’impugnazione di atti, con conseguente inconfigurabilità dell’istituto dell’acquiescenza rispetto alla liquidazione del contributo e alla sua corresponsione (pro quota o per intero) in funzione del rilascio del titolo edilizio.
A seguire, ha condannato il Comune a restituire al privato il contributo ex art. 16, co. 4, lett. d-ter d.P.R. 380/2001, non avendo egli beneficiato, per l’opera assentita, dell’approvazione di una variante urbanistica, né avendo ottenuto, per il medesimo intervento, il rilascio di un PdC in deroga.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi in cui il soggetto che ha ottenuto il permesso di costruire (PdC) sia una società a responsabilità limitata (s.r.l.), l’obbligo di corrispondere integralmente il contributo di costruzione rientra proprio tra le obbligazioni sociali per le quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio ex art. 2462, co. 1 c.c.
Il principio di autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali è stato ritenuto dalla giurisprudenza così stringente da implicare non solo l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, ma anche l’assenza di una qualsivoglia deroga persino con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società.
Nel caso di specie, errava quindi il Comune a chiedere un’ingiunzione per il conguaglio del costo di costruzione nei confronti dei soli soci e non della s.r.l.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, nel contesto di una domanda di cd. terzo condono, il Comune quantificava l’oblazione asseritamente riferita alla tipologia 5, ma rifacendo i conti, si scopriva che era stata applicata la tipologia 3.
Il TAR Veneto ha annullato in parte qua il conteggio, con obbligo per il Comune di restituzione dell’eccedenza.
Non poteva il Comune invocare il mero errore materiale in senso tecnico-giuridico, giacché esso dev’essere il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’Autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo. È inoltre necessario che il lapsus sia del tutto evidente, lampante, immediatamente riconoscibile e rilevabile attraverso un’analisi che concerne, in linea di massima, esclusivamente o quasi, il documento recante l’errore e non anche altri elementi ad esso esterni o collaterali, dovendosi trattare, per l’appunto, di un refuso, di un’inesattezza, di un’imprecisione o di un lapsus che si rivela come tale ictu oculi, sulla base di elementi univoci che consentono di ricondurlo pacificamente ed inequivocabilmente ad un vizio di trascrizione e/o compilazione dell’atto amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la prescrizione del credito ad eventuali conguagli dell’oblazione presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an e il quantum dell’obbligazione gravante sul privato alla stregua dell’art. 2935 c.c.
Nel caso in esame i ricorrenti, a mezzo del legale di fiducia, precisavano al Comune che avrebbero pagato l’oblazione connessa al condono, con riserva di ripetizione gli importi, al solo fine di perfezionare formalmente l’iter del condono edilizio (ed è questo che sommessamente si consiglia di fare a chi voglia intraprendere simili contenziosi).
E in effetti, la documentazione afferente alla domanda di condono avanzata nel dicembre 2004 doveva ritenersi completa nel luglio 2007, con la conseguenza che le note comunali del giugno 2021 e del gennaio 2022 erano adottate a prescrizione ormai maturata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. ricorda i presupposti giuridico-fattuali che sorreggono il permesso di costruire convenzionato previsto dall’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001. Nella medesima sentenza il Collegio ricorda il rapporto di presupposizione che lega la deliberazione di Consiglio comunale al successivo pdc: in caso di mancata tempestiva impugnazione della prima, infatti, il ricorso avverso il titolo edilizio si dimostra inammissibile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Con il d.l. 11 marzo 2026, n. 32 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 58 del 11.03.2026), in vigore dal 12 marzo 2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.
Il testo del d.l. 32/2026 è consultabile al seguente link:
Si segnala in particolare l’art. 8 d.l. cit., rubricato Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, secondo cui, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’art. 4, co. 1 l. 118/2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. cit. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 281/1997, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento di cui all’art. 4, co. 4 l. 118/2022.
Post di Alberto Antico – avvocato
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