Il TAR ricorda che l’azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta nel termine decadenziale di 120 giorni decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento lesivo (ex art. 30, comma 3, “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. (…)”).
Cosa succede se l'interessato propone, dopo i 120 giorni, per errore la domanda davanti al giudice ordinario sfornito di giurisdizione e poi lo riassume davanti al giudice amministrativo (una volta che il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione)?
L’art. 11, comma 2 del codice di rito prevede che “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
Nel caso in esame il "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute" comporta che la domanda sia inammissibile perchè la decadenza era già intervenuta prima della proposizione della domanda davanti al giudice ordinario.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Con la l. 2 luglio 2026, n. 119 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 153 del 04.07.2026), in vigore dal 19.07.2026, sono state approvate alcune disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle PP.AA.
Si allega uno schema delle novelle apportate dalla l. 119/2026 al d.lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) e al d.lgs. 165/2001 (cd. T.U. pubblico impiego).
È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 maggio 2026, corredato dell’allegato A, «Nota metodologica anno 2026», e dell’allegato B «Piano di riparto anno 2026», recante il riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l’anno 2026, del fondo, di cui all’art. 57-quater, co. 2 d.l. 124/2019, come convertito dalla l. 157/2019, disposto dall’art. 1, co. 586 l. 234/2021 e ripartito a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, per l’incremento dell’indennità di funzione, di cui ai precedenti commi 583, 584, 585. Il decreto è consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-6-maggio-2026.
Con la l. 19 giugno 2026, n. 120 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 154 del 06.07.2026), in vigore dal 21.07.2026, sono state approvate alcune disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
La legge fa seguito ad alcuni noti scandali legati alla poca trasparenza sulla destinazione di fondi ad Enti benefici, nel caso di acquisto da parte dei consumatori di determinati prodotti.
Il TAR ricorda che il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che, in tema di procedure di gara per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, è illegittima la proroga tecnica disposta per una durata indeterminata o comunque estesa a due stagioni balneari, in quanto integrerebbe un sostanziale rinnovo della concessione, in contrasto col diritto eurounitario.
Il conseguente annullamento degli atti di proroga illegittimi, onde evitare un vuoto regolatorio, non ha efficacia ex tunc, bensì produce effetti dall’emanazione dei nuovi atti di indirizzo, i quali devono in ogni caso consentire la conclusione delle procedure selettive entro un termine ragionevole, quantificato in un periodo non superiore a sei mesi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito di una concessione demaniale marittima, l’affidamento a un soggetto terzo della gestione di attività secondarie rientranti nell’oggetto della concessione richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità competente ai sensi dell’art. 45-bis del codice della navigazione, anche quando il concessionario e il terzo siano legati da un contratto di rete qualificabile come “rete-contratto”. Tale forma di collaborazione imprenditoriale, infatti, non determina la nascita di un autonomo centro di imputazione soggettiva e non elide l’alterità giuridica tra le imprese aderenti alla rete, come avviene invece nel caso della cd. “rete-soggetto”, dotata di fondo patrimoniale comune e di autonoma soggettività giuridica.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussistono i presupposti dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dal creditore ipotecario per la perdita della garanzia reale su un immobile abusivo acquisito gratuitamente dal Comune a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, quando l’acquisizione è sorretta da valido titolo legale e difetta il nesso causale tra arricchimento della P.A. e depauperamento del creditore, essendo il danno riconducibile alla condotta negligente di quest’ultimo.
La buona fede del creditore ipotecario, ai fini del riconoscimento di una tutela indennitaria per la perdita della garanzia reale, richiede la verifica, secondo l’ordinaria diligenza, della legittimità urbanistica e della commerciabilità del bene offerto in garanzia, non potendo fondarsi sul solo affidamento nelle risultanze dei registri immobiliari; ne consegue che la buona fede deve escludersi quando il creditore ometta verifiche essenziali sullo stato legittimo dell’immobile.
L’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, conseguente alla inottemperanza all’ordine di demolizione, opera automaticamente ex lege e determina il trasferimento della proprietà a titolo originario. L’accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione ha solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, per cui la sua notifica ha una funzione meramente ed esclusivamente “certificativa” del già avvenuto trasferimento del diritto di proprietà. Pertanto, non rileva l’anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione dell’atto di inottemperanza all’ordine di demolizione, laddove l’ipoteca sia stata concessa da soggetto che non era più proprietario.
L’efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale incontra un limite nei rapporti esauriti ossia quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali. Nel caso di specie, è stata esclusa l’applicabilità della sent. Corte cost. n. 160/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3 l. 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire: il rapporto si era ormai esaurito, in quanto la questione dell’inopponibilità dell’ipoteca in questione alla P.A. che aveva acquistato a titolo originario non afferiva al giudizio in commento, quanto piuttosto a quelli già definitivi innanzi al G.A., intervenuti inter partes, per cui la questione non poteva essere presa nuovamente in considerazione. In ogni caso, l’inesigibilità di una “vigilanza incessante” affermata dalla Corte non esclude un dovere minimo di verifica tecnico-giuridica in capo all’istituto di credito, da effettuarsi al momento dell’erogazione del mutuo, sulla base dei dati disponibili, delle caratteristiche soggettive del richiedente l’erogazione del mutuo, in punto di affidabilità e solvibilità derivante dalla capacità produttiva di reddito e soprattutto in relazione alle caratteristiche di commerciabilità dell’immobile oggetto di ipoteca.
Post di Alberto Antico – avvocato
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