15 Maggio 2023
Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza al Comune chiedendo l’accertamento dell’estinzione, ove fosse mai stata legittimamente costituita, della servitù di passaggio pubblica relativa ad un sentiero che attraversava le sue proprietà.
Di fronte all’inerzia del Comune, il privato riteneva formatosi il silenzio-assenso (sulla non demanialità del sentiero).
Il TAR Catania ha respinto una simile tesi.
L’art. 20 l. 241/1990, in materia di silenzio-assenso, si applica ai provvedimenti che producono un ampliamento della sfera giuridica del richiedente, mentre, nel caso in esame, l’istanza non era finalizzata ad ottenere un bene dalla P.A., bensì solamente una dichiarazione sullo statuto reale del fondo di sua proprietà, il quale non può essere inciso dall’attività del Comune “interpellato”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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