Terzo condono e vincolo paesaggistico
Il T.A.R. ricorda le limitate ipotesi in cui è possibile condonare, ex l. 326/2003, un immobile ricadente in zona di vincolo paesaggistico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda le limitate ipotesi in cui è possibile condonare, ex l. 326/2003, un immobile ricadente in zona di vincolo paesaggistico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che, in base al cd. terzo condono edilizio, le opere ricadenti in zona di vincolo paesaggistico-ambientale possono essere sanate esclusivamente a determinate condizioni.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Come noto, spetta al privato dimostrare al Comune la cd. doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Nella stessa sentenza il Collegio si sofferma sui presupposti che devono sussistere per chiedere la cd. fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Read moreIl T.A.R. Milano ricorda, da un lato, quando la P.A. può usucapire i beni privati e, dall’altro lato, quali sono gli obblighi facenti capo alla stessa in caso di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, un Comune impugnava il decreto regionale di approvazione della graduatoria degli interventi a valere sulla seconda tranche di risorse a disposizione della Regione Veneto per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole del PNRR, nella parte in cui non ha ammesso a contributo il progetto da lui proposto per un intervento di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico della scuola primaria.
La non ammissione era motivata sulla base del cd. divieto di doppio finanziamento: quelle specifiche risorse del PNRR non potevano essere assegnate a progetti che avessero già beneficiato di un’altra forma di finanziamento.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del Comune, offrendo chiarimenti sul menzionato divieto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato impugnava il provvedimento con cui il dirigente comunale respingeva la domanda volta ad ottenere la concessione di suolo pubblico per la costruzione di una fossa settica nel sottosuolo.
Il privato lamentava un vizio di incompetenza, poiché il dirigente, nel suo diniego, aveva eccepito che la fossa settica, per come progettata, avrebbe richiesto una costituzione di una servitù a carico del suolo demaniale: il privato ne ricavava che la competenza a decidere sull’istanza sarebbe allora spettata al Consiglio comunale.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
Il dirigente esprimeva il proprio avviso su un’istanza che pur non ritualmente presentata era riferibile ad un’occupazione di suolo pubblico e non alla concessione di una servitù, pertanto il vizio di incompetenza dedotto non era fondato, essendo il dirigente l’organo competente a disporre sulle istanze di concessione di suolo pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto stabilisce che l’assenza del Piano di sviluppo dell'operatore economico non legittima il Comune a denegare l’istanza di installazione delle antenne radio. Nella medesima sentenza il Collegio ricorda, da un lato, che il Comune non può introdurre divieti generalizzati e, dall’altro lato, non può nemmeno individuare dei luoghi tassativi per la collocazione di tali strutture.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Milano afferma che la SCIA con dichiarazioni false legittima il Comune ad inibire in autotutela tale titolo edilizio anche dopo il termine di dodici mesi ed a prescindere dalla rilevanza e/o dall’accertamento penale di tale dichiarazione mendace.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ritenuto legittime le norme di uno strumento urbanistico comunale che individuavano gli ambiti APS (“Ambito di programmazione integrata per l’organizzazione sostenibile degli insediamenti”) tra quelli oggetto di precedenti previsioni di espansione rimaste inattuate, limitandosi a prevederne la futura sfruttabilità a fini insediativi e rinviando la definizione specifica degli interventi e dei dimensionamenti in esse realizzabili a successive varianti da approvare a seguito della stipula di accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004; tali accordi dovranno definire anche un piano di coordinamento o un PUA riferito all’intero ambito al fine di dare agli interventi uno sviluppo armonico e coerente ad un disegno complessivo.
Il TAR ha precisato che le iniziative programmatiche riferite ad interventi di nuova urbanizzazione che determinino consumo di suolo restano sottoposte ai limiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 14/2017 ed alle procedure previste dall’art. 17, co. 4-bis l.r. Veneto 11/2004, che prevede – a tutela della par condicio tra tutti i proprietari delle aree interessate e, più in generale, dei soggetti interessati – l’espletamento di procedure ad “evidenza pubblica” per l’assegnazione delle volumetrie ammissibili ai sensi del provvedimento regionale di cui all’art. 4 l.r. Veneto 14/2017, nelle quali devono essere preventivamente individuati i criteri ai quali la P.A. dovrà ispirarsi per la valutazione delle proposte.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto (in un giudizio conclusosi con la cessata materia del contendere) ha affermato che l’art. 24, co. 7 l. 241/1990 riconosce il diritto all’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (cd. accesso difensivo) e la sua prevalenza rispetto a contrapposte ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate.
Post di Alberto Antico – avvocato
Commenti recenti