Il T.A.R. ricorda che per impugnare una variante urbanistica occorre dimostrare una posizione giuridica differenziata, legittimante l’esercizio dell’azione di annullamento e risarcitoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che il Comune ha un’amplia discrezionalità nell’accogliere (o meno) le osservazioni dei privati e nel disciplinare la pianificazione urbanistica del proprio territorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto rileva che l’obbligo di contestare le osservazioni dei privati, da parte dell’Amministrazione, è modulato sulla base del contenuto e della specificità delle osservazioni medesime: se sono del tutto generiche, non si potrebbe pretendere che la P.A. vi controdeduca in modo specifico, ammesso che ciò sia materialmente possibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Comune di Spinea, per iniziativa della sua Responsabile di Settore Arch. Fiorenza Dal Zotto, ha chiesto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo chiarimenti su come comportarsi nel caso in cui venga chiesta la sanatoria edilizia ordinaria, ex art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, per opere abusive realizzate prima della imposizione del vincolo paesaggistico e che non siano state oggetto di un condono edilizio.
A questo proposito evidenziamo che la richiesta di compatibilità paesaggistica prevista dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sconterebbe la difficoltà che tale articolo la esclude nel caso di opere valutabili in termini di superficie o di volume.
Una nota del 20 aprile 2017 dell'Ufficio legislativo del MIBACT optava per la compatibilità postuma, con la applicazione del solo comma 5 dell'articolo 167 (escludendo i limiti del comma 4) e dell'articolo 146 del codice.
Recentemente il Comune di Spinea, prendendo spunto da un parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza di Venezia e rilevando posizioni differenti tra le varie Soprintendenze, ha chiesto chiarimenti all'Ufficio Legislativo del Ministero.
Il T.A.R. Veneto ricorda che nei Comuni (veneti) sprovvisti di PAT, si possono approvare solamente alcune varianti allo strumento urbanistico vigente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto illegittimo l’azione della P.A. che, di fronte ad un possibile ostacolo alla realizzazione dell’opera pubblica o comunque di interesse pubblico, ha preferito chiudere negativamente il procedimento invece che convocare una conferenza di servizi al fine di risolvere il problema tecnico. In particolare, nel caso di specie, il privato aveva notoriamente le capacità per poter superare i problemi di realizzazione dell’intervento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il mero rimando ad un parere facoltativo e non vincolante, senza spiegare perché si ritiene corretto adeguarvisi, comporta l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che un atto amministrativo che si limita ad affermare il “non corretto inserimento” dell’intervento edilizio nel contesto paesaggistico, senz’altro specificare, è illegittimo per carenza di motivazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia l’applicabilità del principio di non contestazione anche nel processo amministrativo, nell’ipotesi di un Comune che non aveva controdedotto nel merito su un motivo di impugnazione, limitandosi a dichiararne la sopravvenuta improcedibilità (peraltro non riconosciuta dal TAR).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il giudice penale accertava un abuso edilizio ed ordinava la sua demolizione.
Rispetto a quell’abuso, il privato aveva provato a chiedere un condono ai sensi della l. 47/1985, ma il condono era stato rigettato, per mancata dimostrazione del completamento dell’opera entro il tempo utile.
In sede penale, il privato provava a sostenere che, avendo completato l’opera entro il 1994, e comunque entro il 2003, poteva beneficiare delle leggi di condono successive.
La Corte di cassazione penale ha respinto questa tesi.
Ogni procedimento di condono non può che valutarsi rispetto alla disciplina cui afferisce la domanda, senza che sia evocabile alcuna automatica estensione – non prevista – di altre distinte e diverse successive discipline, ancorché afferenti in astratto al medesimo istituto del condono.
Post di Alberto Antico – avvocato
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