Il Comune di Spinea e Italiaius organizzano per giovedì 1° giugno 2023, ore 10.30 – 12.30, un seminario online sul nuovo codice dei contratti pubblici col seguente programma:
1. sintesi delle principali novità 2. le opere di urbanizzazione 3. affidamento incarichi per servizi di progettazione/pianificazione urbanistica.
Relatori avv. Diego Signor e avv. Alessandro Veronese Coordinatore scientifico arch. Fiorenza Dal Zotto Moderatore avv. Dario Meneguzzo
La partecipazione è gratuita, non richiede l'iscrizione e per accedere al seminario verrà pubblicato un link a Zoom su Italiaius questa mattina alle ore 10.20
Non sono previsti crediti formativi.
Se qualcuno desidera proporre questioni da esaminare, può anticiparle per email a: Fiorenza.DalZotto@comune.spinea.ve.it
Il nostro ordinamento prevede alcune disposizioni di valorizzazione degli oratori e di speciale disciplina della loro rilevanza ai sensi del diritto urbanistico.
A livello statale, la l. 1° agosto 2003, n. 206, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, all’art. 2, co. 1 sancisce che sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti della religione cattolica e delle altre confessioni provviste di intesa con lo Stato.
A livello regionale, gli artt. 31-bis e 31-ter l.r. Veneto 11/2004 (introdotti dall’art. 2, co. 1 l.r. Veneto 12/2016) si occupano della realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, tra i quali vi sono gli immobili destinati al culto (chiese, moschee, ecc.), le abitazioni dei ministri del culto (casa canonica e simili), gli immobili adibiti ad attività pastorale, educativa, sociale, ricreativa (patronati, oratori e simili) e immobili destinati a sedi di associazioni riconducibili in senso lato alla religione.
L’art. 31-ter cit. sancisce che, per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi nonché per l’attuazione delle garanzie che lo strumento urbanistico comunale deve fornire a detti servizi, il richiedente sottoscrive con il Comune una convenzione contenente anche un impegno fideiussorio adeguato a copertura degli impegni assunti.
Forse, vi sono degli interventi sugli spazi religiosi in cui, pur avendo ad oggetto opere di urbanizzazione secondaria, la stipula di una convenzione potrebbe rivelarsi eccessiva.
Il TAR Sardegna ha affermato che rientra tra le nuove costruzioni il progetto di manutenzione straordinaria di un capannone e la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico all’interno del terreno su cui esso è ubicato, con la rimozione della copertura costituita in lamiera e la realizzazione di un rilevato per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla struttura, che interesserà tutta l’estensione del lotto di proprietà per un’altezza complessiva di due metri dal livello di campagna preesistente.
L’innalzamento del capannone a mezzo del rilevato, sebbene quest’ultimo costituisca un volume non utilizzabile, incide comunque sul carico urbanistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che l’onere della P.A. di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 viene meno nel caso in cui tali osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che l’annullamento in autotutela di un atto amministrativo è una scelta discrezionale della P.A., la quale sottostà solamente alla presenza dei requisiti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990: in particolare, l’interesse pubblico ad evitare un contenzioso può prevalere sull’interesse del privato a non vedere annullata l’intera procedura, ma solo modificata la graduatoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nell’esercizio di attività vincolata priva di qualsiasi elemento di discrezionalità non si impone la comunicazione di avvio del procedimento e comunque la sua omissione non è idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento conclusivo, alla luce di quanto previsto dall’art. 21-octies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ove il ricorrente si limiti a dedurre la mancata comunicazione di avvio per contestare la legittimità del provvedimento adottato dalla P.A., senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre alla P.A. stessa, detto motivo è inammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea ancora una volta che, in sede di controdeduzioni alle osservazioni procedimentali del privato, la P.A. non è obbligata a confutarle analiticamente una per una.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato, con lapidaria motivazione, ha affermato che in materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso, bensì per provvedimenti espliciti (art. 20, co. 4 l. 241/1990). In particolare, nessun titolo edilizio può formarsi per silentium, ove sull’area interessata vertano vincoli paesaggistici.
Di conseguenza, nel caso di specie, il privato non aveva diritto al risarcimento dell’asserito danno patito a seguito dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire che egli riteneva essersi formato per silentium: in realtà, non si era formato alcun PdC, stante la presenza in loco di un vincolo paesaggistico.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 9 d.m. 1444/1968 è una norma imperativa – e, quindi, inderogabile – volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, che integra il regime delle distanze nelle costruzioni con efficacia precettiva.
Per l’effetto, le previsioni urbanistiche comunali contrastanti con tale norma sono illegittime e, perciò solo, sono disapplicate dal G.A. che conosca dell’impugnazione del titolo edilizio emesso sulla loro base, il quale, in omaggio al criterio di gerarchia delle fonti, applica la norma di livello superiore.
La distanza minima è imposta per qualsiasi forma di nuova costruzione da effettuarsi in tutto il territorio comunale, soggiacente, come tale, sia al regime di nuova costruzione (strictu senso, nuovi edifici; ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche, superficie), sia al regime ricostruttivo (lato sensu, demolizione e ricostruzione, integrale o parziale di edifici, traslazione volumi e area di sedime; modifiche di sagoma, anche a parità di volume, modifiche planivolumetriche).
Le uniche eccezioni sono: a) gli interventi di risanamento conservativo; b) le ristrutturazioni di edifici situati in Zona A, dove le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; c) i gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con specifiche previsioni planovolumetriche; d) la particolare deroga prevista per finalità di risparmio energetico (cappotto termico).
A fronte di questo, l’art. 2-bis d.P.R. 380/2001 consente, nel quadro dei principi che informano la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, la possibilità di prevedere con normazione a livello territoriale, a determinate condizioni, disposizioni derogatorie al d.m. 1444/1968.
Nel caso di specie, il Consiglio ha disapplicato le norme del P.R.G. di un Comune pugliese, nella parte in cui derogavano alle distanze minime di cui all’art. 9 d.m. 1444/1968 in assenza di una legislazione regionale che legittimasse i Comuni a prevedere siffatte deroghe.
Post di Daniele Iselle
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