7 Aprile 2022
Il TAR Marche prende una coraggiosa posizione sulla interpretazione del concetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, discostandosi da altri Tribunali che effettuano una interpretazione letterale della norma.
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Il TAR Marche ritiene un errore pretendere che nelle zone col vincolo paesaggistico la demolizione e la ricostruzione sia qualificabile come ristrutturazione solo quando siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente (e che, in caso contrario, sia una nuova costruzione).
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In particolare, il TAR sottolinea l'assurdità della lettura fornita dal ministero della cultura che impedisce (o comunque limita) la realizzazione di interventi assolutamente migliorativi per il paesaggio.
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La questione emerge soprattutto in quanto legata ai benefici fiscali legati alla ristrutturazione, ma non sempre è così: basti pensare ai casi in cui in determinate zone (es. soggette a preventiva approvazione di un PUA) è consentita la ristrutturazione ma non la nuova costruzione.
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La sentenza farĂ scuola, oppure possiamo solo sperare che prima o poi il legislatore rimediti la questione?
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Ringraziamo sentitamente l'arch. Stefano Anzanello dei comuni di Villorba e Povegliano per la segnalazione.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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