Il TAR Napoli ha ricordato che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente – com’è l’abuso edilizio – che il tempo non può legittimare in via di fatto.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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L’ha ricordato il TAR Napoli, in ragione nella natura vincolata dell’attività repressiva degli abusi edilizi.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha ricordato che ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha affermato che per giustificare l’ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione del dibattito inerente questo istituto: si discute infatti se abbia prevalente natura ripristinatoria oppure afflittiva, nonché se avvenga automaticamente alla scadenza del termine ingiunto per la demolizione, oppure se serva un provvedimento che la accerti.
All’esito, il Consiglio ha ritenuto che, nel caso di specie, il Comune non avesse assicurato il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale. La società destinataria del provvedimento di acquisizione gratuito impugnato esponeva che la sua volontà era quella di demolire quanto ritenuto abusivo, ma di non averlo potuto fare per le difficoltà che ciò comportava alla luce della peculiarità degli abusi che si innestavano su immobili regolarmente costruiti negli anni Novanta. Inoltre, la Società, essendo subentrata alla precedente a seguito di una fusione per incorporazione, in concreto non aveva avuto conoscenza precisa del momento di scadenza del termine per demolire al fine di evitare la produzione dell’effetto acquisitivo.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, il Comune irrogava un’ordinanza di demolizione per aver accertato che alcune opere erano state realizzate in assenza di: a) permesso di costruire; b) autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004; c) autorizzazione sismica.
Il TAR Napoli ha sussunto l’ordinanza tra i cd. atti plurimotivati e, per l’effetto, ha affermato che la mancanza anche di una sola delle autorizzazioni ivi menzionate avrebbe reso legittima l’ordinanza.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 104 del 05.05.2023, è stata pubblicata la l. 21 aprile 2023, n. 49, rubricata “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23G00051/SG
Si allega una nota ove sono evidenziate le principali novità.
Il Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università di Padova e l'Ordine degli Avvocati di Padova hanno organizzato il convegno "Anche la cultura giuridica può aiutare la Giustizia? Riflessioni sul linguaggio, metodo di comunicare e di decidere dentro e fuori al <processo>".
Lunedì 22 MAGGIO 2023 – Archivio antico, Palazzo Bo, via VIII febbraio n. 2, Padova.
ACCREDITAMENTO: l’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Padova con quattro crediti formativi in materia di diritto processuale civile per ciascun modulo (sessione antemeridiana e pomeridiana), per un totale di otto crediti formativi per la partecipazione all’intero evento. ISCRIZIONI: mail a convegno.culturagiustizia@unipd.it, precisando l’Ordine di appartenenza e se si intende partecipare all’intero evento o solo ad una delle due sessioni. COMITATO SCIENTIFICO: Marco De Cristofaro, Federica Giardini, Paolo Moro, Gianluca Romagnoli SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Edoardo Cecchinato
Il TAR Napoli si è occupato della diversa efficacia dei vari documenti ai fini della prova dello stato legittimo di un immobile ante 1967.
L’art. 9-bis, co. 1-bis, II periodo d.P.R. 380/2001 indica in primo luogo le “informazioni catastali di primo impianto” e poi menziona gli “altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato”.
Ciò implica una “gerarchia” dell’utilità probatoria ricollegabile a ciascuna tipologia, ragion per cui il ricorso agli altri atti pubblici o privati costituisce in qualche modo l’extrema ratio, cui si deve accedere in mancanza di altre, più significative tipologie di documenti, fermo restando che tutte le tipologie possono concorrere, se disponibili, alla formazione della prova dello stato legittimo dell’immobile: ad esempio, le riprese fotografiche e gli estratti cartografici non precludono, né rendono superflua, la presentazione anche di documenti di archivio e altri atti pubblici o privati.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha ricordato che la definizione di stato legittimo e i mezzi della sua prova sono ora positivizzati all’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001.
Nel caso di immobili realizzati in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo di previa licenza edilizia, il TAR ha riconosciuto che l’elenco di documenti probanti ivi indicato ha natura aperta e non tassativa (ma, ha aggiunto, il riferimento operato dalla disposizione a una pluralità tipologica di documenti così ampia è tale da rendere estremamente difficile immaginare l’esistenza di altre tipologie di documenti, non riconducibili a quelle indicate dalla norma, in qualche modo utili ai fini in questione).
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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