L’aggravamento del procedimento non è causa di illegittimità del provvedimento
Il TAR Veneto ha affermato che la censura di aggravamento del procedimento (nel caso di specie, non aver convocato una conferenza di servizi, bensì aver richiesto al privato di ottenere degli atti di assenso) non è idonea a determinare l’invalidità del provvedimento, avendo carattere meramente formale e non potendo condizionare il contenuto della determinazione finale adottata. L’eventuale conseguente violazione dei termini non determina l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, ma consente al privato di attivare i rimedi previsti dall’ordinamento per reagire all’inerzia della P.A.
Si segnala però che l’art. 1, co. 2 l. 241/1990 pone espressamente il divieto di aggravamento del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato

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