Author Archive for: SanVittore

Opere edilizie realizzate nella fascia di rispetto idraulica

14 Dic 2021
14 Dicembre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che sussiste la giurisdizione del G.A. – e non del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – laddove la controversia abbia ad oggetto provvedimenti adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, non direttamente ed immediatamente incidenti sul regime di sfruttamento delle acque e del demanio.

Nel caso di specie, era impugnata l’ordinanza di demolizione di immobili costruiti in violazione della fascia di rispetto idraulica ai sensi dell’art. 96, lett. f R.D. 523/1904.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Riproposizione dei motivi in grado di appello

14 Dic 2021
14 Dicembre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che alla parte vittoriosa in primo grado è consentito riproporre in appello i motivi di censura non esaminati o assorbiti in prime cure anche con semplice memoria non notificata, da depositarsi a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio; in ogni caso, alla riproposizione può provvedersi anche con appello incidentale (cfr. art. 101, co. 2 c.p.a.).

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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L’acquisizione al patrimonio comunale

13 Dic 2021
13 Dicembre 2021

Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 31, co. 3 T.U. edilizia, l’acquisizione al patrimonio comunale deriva automaticamente e direttamente, per effetto della legge, dall’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.

L’accertamento di tale inottemperanza, ai sensi del successivo comma 4, è necessario unicamente per provvedere all’iscrizione nei registri immobiliari ed all’immissione nel possesso, configurandosi come un mero atto ricognitivo avente natura dichiarativa.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Sanatorie e Piani di Recupero

13 Dic 2021
13 Dicembre 2021

Il TAR Piemonte afferma che non necessariamente la mancanza di un Piano di Recupero che preveda specificamente un immobile, ne comporta l’abusività: nel caso di specie, infatti, il Comune aveva previamente approvato un diverso Piano di Recupero con ad oggetto le stesse aree; in caso contrario, ritiene il G.A., verrebbe altrimenti compressa la portata eccezionale dell’art. 36. Inoltre, era stata successivamente inserita nello strumento urbanistico generale una tavola specifica che indicava chiaramente la posizione dell’immobile (e prima della sua costruzione senza titolo).

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica

13 Dic 2021
13 Dicembre 2021

E' stato pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 292 del 9 dicembre 2021 - Serie generale, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

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Il barbecue è un’opera accessoria?

10 Dic 2021
10 Dicembre 2021

Secondo la giurisprudenza no, trattandosi di un’opera stabilmente infissa al suolo ed alterante la conformazione dello stato dei luoghi. Essa, quindi, necessita di titolo abilitante e, se ricadente in zona di vincolo paesaggistico, anche di autorizzazione rilasciata dalla SS.BB.AA.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Principio di precauzione e segnaletica stradale

10 Dic 2021
10 Dicembre 2021

Il TAR Piemonte evidenzia la discrezionalità tecnica della scelta amministrativa nella collocazione della segnaletica stradale, da effettuarsi ex ante e quindi seguendo il principio di precauzione: tale scelta è dovuta all’importanza degli interessi che entrano qui in gioco, quali la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.

La questione esaminata riguardava l’art. 51, comma 4, il quale vieta la collocazione dei cartelli pubblicitari “in corrispondenza delle intersezioni”.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Modifiche al Codice del consumo per una maggiore tutela del consumatore

09 Dic 2021
9 Dicembre 2021

Il d.lgs. 170/2021 ha apportato alcune modifiche al Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in attuazione di una direttiva europea. Le modifiche riguardano la vendita di beni tra venditore e consumatore, non più limitata ai beni di consumo. La nozione di bene, infatti, viene estesa sino a comprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”. Sono previste specifiche disposizioni in materia di aggiornamento dei beni – in particolare di quelli digitali – e di errata installazione.

Le modifiche operate dal d.lgs. 170/2021 riguardano gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, che sono stati completamente novellati, inoltre, sono stati inseriti ulteriori articoli, dal 135 bis al 135 septies.

Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Segnaliamo un interessante articolo in materia:

https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/03/codice-del-consumo-le-modifiche-alla-disciplina-sulla-vendita-di-beni

Post di Diego Giraldo - avvocato

Lottizzazione e monetizzazione degli standard

09 Dic 2021
9 Dicembre 2021

Il T.A.R. ricorda che la convenzioni di lottizzazione rimangono in vigore anche dopo la scadenza e/o la non attuazione del Piano. Pertanto, non è possibile richiedere al restituzione di quanto versato a titolo di monetizzazione degli standard, salvo contestare la validità e/o l’efficacia della convenzione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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E’ necessaria l’autorizzazione sismica per installare un ripetitore GSM delle FF.SS.?

09 Dic 2021
9 Dicembre 2021

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10921 del 2021, ha deciso un ricorso col quale Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI), gestore della rete ferroviaria, ha impugnato una ordinanza comunale del 2009, con la quale è stata inibita la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto GSM-R, in quanto non preceduti da autorizzazione paesaggistica e sismica.

Si legge nella sentenza: "La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “per l'installazione degli impianti di radiocomunicazione GSM-R sulla rete ferroviaria, non vi è bisogno di acquisire un titolo abilitativo, eccezion fatta per i controlli di conformità previsti dalla l. n. 36 del 2001” (CDS n. 391 del 2018; Tar Lazio, n. 6254 del 2019). Con particolare riferimento all’autorizzazione paesaggistica, si è aggiunto che “è da ritenere che le opere in questione, in quanto assimilate agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, siano state, in effetti, con apprezzamento di carattere generale operato a livello normativo primario, riviste alla stregua di quegli interventi di minore impatto paesaggistico che sono disciplinati dall'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, mirando, in effetti, ad un aggiornamento qualitativo della rete, imposto a livello comunitario, riconducibile ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della rete stessa, ritenuti non recare effettivo impatto sul paesaggio e, per ciò stesso, sottratti all'autorizzazione paesaggistica” (CDS n. 1421 del 2009)... Peraltro, le considerazioni appena svolte sorreggono la fondatezza dei motivi aggiunti, con i quali speculari censure di violazione di legge sono state indirizzate contro l’ordine di demolizione adottato dal Comune e contro la nota della Regione Lazio, atti adottati anche a causa della presunta violazione della normativa antisismica. La finalità di semplificazione che ha condotto all’interpretazione dell’art. 87, comma 3 bis, sopra ricordata sussiste infatti anche in tal caso, e trova un riflesso legislativo nell’art. 17 della legge n. 64 del 1974, che esonera l’azienda autonoma ferrovie dello Stato dall’osservanza degli obblighi di denuncia e presentazione del progetto. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa comunale, la norma continua ad avere efficacia, secondo quanto stabilito dall’art. 137 del d.P.R. n. 380 del 2001, che, inserita nel Testo Unico dell’edilizia, fa salve le disposizioni della legge n. 64 del 1974, per i campi non disciplinati dalla Parte I del Testo Unico. Nel caso di specie, l’art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina il regime delle opere in zona sismica, è collocato nella Parte II, sicché la disposizione del T.U., pur non riproducendo l’art. 17 della legge n. 64 del 1974 per la parte che qui interessa, ugualmente va con esso integrata. Naturalmente, la norma dovrà ora riferirsi al gestore della rete RFI, subentrato alla azienda autonoma Ferrovie dello Stato, che assume con ciò la responsabilità per eventuali pregiudizi cagionati da eventi sismici, e imputabili alle opere eseguite. Ciò, perlomeno e impregiudicata ogni altra ipotesi, con riguardo alla installazione degli impianti di sicurezza e di segnalamento ferroviario, per i quali il gestore della rete è gravato da obblighi di protezione verso i terzi che continuano a presupporne la professionalità necessaria a procedere, in assenza di denuncia ex art. 93 T.U. edilizia. Il combinato disposto degli art. 87, comma 3 bis, del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 17 della legge n. 64 del 1974 permette perciò di concludere che l’installazione degli impianti GSM-R non è soggetta ad autorizzazione per l’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001".

Il Dott. Ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota critica su tale sentenza, che pubblichiamo in allegato.

sentenza TAR Lazio 10921 del 2021

NOTA SULLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10921 del 2021

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