Author Archive for: SanVittore

Il Consiglio di Stato spiega quando è necessaria l’approvazione dei piani attuativi prima del rilascio del permesso di costruire

29 Dic 2021
29 Dicembre 2021

Il Consiglio di Stato, riformando una sentenza del TAR Campania, ha fornito un interessante e utile riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali sulla necessità o meno dell’approvazione dei piani attuativi prima del rilascio del permesso di costruire, individuando tre possibili situazioni che si possono in concreto verificare e le relative conseguenze sulla richiesta del titolo.

Nel caso in esame il piano attuativo ero richiesto dallo strumento urbanistico:  si trattava di un'area classificata come zona D2.2 (artigianali e commerciali di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica) del P.R.G., nella quale, ai sensi dell’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nella zona D2.2 non sono ammessi interventi diretti, ma si rende necessaria la preventiva approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) per l’intera zona risultante dalla cartografia di P.R.G. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'intervento diretto, ma non in base a una delle tre ipotesi sopra esaminate. L’appellante aveva, infatti, presentato una domanda edilizia avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 28-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il decreto “Sblocca Italia (D.L. n. 133 del 2014) ha introdotto il “Permesso di costruire convenzionato.

Post del dott. Ing. Mauro Federici

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Silenzio assenso sul permesso di costruire nel caso in cui si sostenga che non è necessario un piano attuativo perchè l’area sarebbe già urbanizzata

29 Dic 2021
29 Dicembre 2021

Nella sentenza del Consiglio di Stato oggi pubblicata su Italiaius si ricorda anche che la giurisprudenza ha già precisato che l’equivalenza tra pianificazione esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione ai fini del rilascio del titolo edilizio non opera nel procedimento di formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire.

Post del dott. Ing. Mauro Federici
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La mancanza della autorizzazione sismica impedisce la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire

29 Dic 2021
29 Dicembre 2021

Nella sentenza del Consiglio di Stato oggi pubblicata su Italiaius si precisa altresì che la mancanza della autorizzazione sismica impedisce la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire.

Post del dott. Ing. Mauro Federici
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Quando il giudice può disapplicare d’ufficio una norma regolamentare

29 Dic 2021
29 Dicembre 2021

La sentenza del Consiglio di Stato oggi pubblicata su Italiaius si occupa anche di questo profilo.

Post del dott. Ing. mauro Federici
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Il fascino dei concetti vaghi: le barchesse delle ville venete e le pertinenze urbanistiche

28 Dic 2021
28 Dicembre 2021

La sentenza del Consiglio di Stato n. 8348/2021 interessa in modo particolare il Veneto e il Nord-Est, dove ancora sorgono oltre 4000 “ville venete”, cui quasi sempre si affiancano le tradizionali “barchesse”.

Queste ultime sono strutture nate secoli fa per usi agricoli, ma spesso adibite nel tempo ad altri usi.

Nel caso deciso in questa sentenza, la barchessa – dopo l’originario uso agricolo - era stata destinata nel corso del '900 e per decenni ad usi produttivi, e così classificata anche nel catasto. Poi, cessato anche l’uso produttivo - e in realtà qualsiasi uso - la barchessa era stata riclassificata in catasto a depositi e magazzini; e infine è stata venduta e trasformata in albergo.

Il Comune ha dunque richiesto per tale cambio d’uso gli oneri per la nuova destinazione turistico-ricettiva, ma ha assunto come destinazione di partenza una destinazione che la barchessa mai ha avuto: quella residenziale. Ciò in base a una sua asserita natura di “pertinenza” della villa, della quale condividerebbe pertanto la destinazione residenziale.

Il TAR ha avallato questa impostazione, che il Consiglio di Stato ora conferma.

Ma in che senso le barchesse sarebbero pertinenze di qualcosa?

La sentenza del Consiglio di Stato si smarca subito dal concetto civilistico di “pertinenza” (art. 817 codice civile), che del resto – nel caso concreto – neppure poteva ravvisarsi, data la diversità dei proprietari di villa e barchessa.

Richiama invece la nozione di “pertinenza urbanistica”, che però è sempre stata riferita a strutture di modesta dimensione e non suscettibili di autonoma utilizzazione: caratteristiche non riferibili alle barchesse delle ville venete, di dimensioni sempre importanti (spesso più grandi delle ville stesse), e senz’altro utilizzabili per conto loro.

Nonostante ciò, c’è un’idea alla base della sentenza che non viene messa in discussione: la barchessa va considerata attratta alla destinazione della villa perché ne è pertinenza.

Non importano le destinazioni produttive pregresse, anche se documentate, perché non ci sono più e sono superate anche a livello formale dalla successiva classificazione catastale a magazzini-depositi. E in realtà non rileva neanche quest’ultima, che essendo “neutra” non sottrae il fabbricato alla sua natura di pertinenza rispetto alla villa. E, last but not least, non conta neppure che la barchessa un uso residenziale non lo abbia avuto mai.

Ma, allora, da dove deriva la natura di pertinenza? In realtà finisce per essere una petizione di principio, e la contraddizione rimane. Perché delle due l’una: se la barchessa ha una funzione “servente” rispetto alla villa, e ne condivide per questo la destinazione, allora si ricade nel concetto di pertinenza civilistica, che però la sentenza esclude e che comunque è inapplicabile nel caso specifico; se invece la barchessa va considerata una pertinenza urbanistica, come si sostiene nella sentenza, allora non si rientra nella nozione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa.

Né sembrano sufficienti a dimostrare che si tratta di pertinenza (e di che tipo?) le espressioni usate dal decreto di vincolo (villa “con le sue notevoli pertinenze agricole”), che hanno solo fini descrittivi e vincolistici.

Probabilmente  la decisione del Consiglio di Stato deriva da una certa difficoltà di inquadrare  ciò che sono state e che rappresentano le “ville venete” e le loro “barchesse”.

Resta il fatto che la sentenza sembra appartenere alla tipologia del "forse no".

Dal punto di vista pratico, il cambio d'uso da residenziale a turistico-ricettivo è abbastanza costoso e questo di certo non favorisce i costosi interventi di recupero di questi antichi manufatti agricoli, doverosamente protetti dalla Soprintendenza ai monumenti (non ho fatto i conti, ma suppongo che sarebbe meno costoso il cambio d'uso da  produttivo a turistico-ricettivo e di più quello da agricolo a turistico-ricettivo).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza CDS 8348 del 2021

Acquisto e dismissione di partecipazioni di società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo agli Enti locali

28 Dic 2021
28 Dicembre 2021

Gli avvocati Andrea Calzolaio,  Aldo Ariozzi e Maria Cristina Mattiacci, di Macerata, che sentitamente ringraziamo, vi inviano questo articolo, che volentieri pubblichiamo.

Il tema dell’acquisto e dismissione di partecipazioni1 nel capitale sociale di società da parte di Pubbliche Amministrazioni e loro partecipate è stato oggetto di plurimi interventi legislativi negli scorsi anni ed è di costante rilevanza nell’attività degli enti locali.

L'articolo si focalizza sul tema degli adempimenti a cui sono soggette le Pubbliche Amministrazioni e le società partecipate per disporre l’acquisto o la dismissione di partecipazioni.

articolo acquisto e dismissione partecipazioni

Sui poteri della pianificazione urbanistica

27 Dic 2021
27 Dicembre 2021

Il T.A.R. fa il punto sugli ampi poteri dell’Amministrazione comunale nel pianificare il proprio territorio, i quali possono essere limitati solo dalle situazioni in cui vi è un legittimo affidamento del privato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Autorità Bacino Distrettuale Alpi Orientali: adottato il Piano di gestione del rischio alluvioni (Aggiornamento 2021-2027)

23 Dic 2021
23 Dicembre 2021

La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.

Le norme tecniche di attuazione del Piano, con le relative cartografie, sono poste in salvaguardia ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Autorità di bacino intende promuovere sul territorio alcuni incontri informativi la cui calendarizzazione, compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, verrà comunicata nel mese di gennaio.

Accedi alla consultazione

Evidenziamo quanto stabilisce l'articolo 16:

"ARTICOLO 16 – EFFICACIA DEL PIANO E COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI BACINO

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell’adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso dell’adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).

3. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia, per la parte idraulica, i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali salvo quanto disposto dal comma 5.

4. I Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.

5. Continuano a esprimere efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino così come riportate nell’allegato B delle presenti norme: articolo 18 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dell’Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione; articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 12, 13 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave; articoli 1, 2, 5, 7 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento; articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del Livenza sottobacino Cellina-Meduna.

6. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione che vengono esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore".

Post di Daniele Iselle

La Corte Costituzionale ricostruisce le proroghe COVID per i certificati e titoli edilizi

23 Dic 2021
23 Dicembre 2021
La Corte Costituzionale, nell'ambito della sentenza n. 245/2021, ricostruisce le proroghe dei termini causa COVID come segue:

"4.1.– È opportuno ricostruire diacronicamente il succedersi degli interventi statali, ispirati, sia pure nella diversa modulazione tra la prima e la seconda fase dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’impellente esigenza di preservare, su tutto il territorio nazionale, la validità e l’efficacia dei titoli abilitativi altrimenti compromessa dal blocco delle attività.

4.1.1.– Con l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (cosidetto Decreto cura Italia), il legislatore ha approntato il primo intervento urgente. La paralisi dell’attività amministrativa e l’esigenza di garantire la protezione della salute e gli interessi collegati all’azione della pubblica amministrazione, hanno indotto il legislatore a prevedere la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi.

In larga parte sovrapponibile è la ratio che sorregge la previsione contenuta nel successivo comma 2, rilevante in questo giudizio, che dispone la proroga della validità degli atti e provvedimenti e titoli abilitativi già perfezionati, nonché lo slittamento dei termini in essi previsti.

Al di là del riferimento agli atti amministrativi di certazione (certificati, attestati), il catalogo riguarda provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, quali i titoli abilitativi, che conformano lo ius aedificandi, e nascono temporalmente limitati. Lo scopo che la proroga si prefigge è mantenere intatta la posizione dei destinatari fino alla fine dell’emergenza.

In sede di conversione in legge, si è stabilito che gli atti e i titoli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano «validità» per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, con previsione espressamente estesa ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali, comunque denominate.

4.1.2.– Nel luglio 2020, nel permanere dell’emergenza, il legislatore è tornato a occuparsi di alcuni provvedimenti specifici – i permessi di costruire – per ricalibrare la proroga automatica e generalizzata inizialmente disposta con l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020.

L’art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 (cosiddetto Decreto semplificazioni), come convertito nella legge n. 120 del 2020, ha previsto che i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, come indicati nei permessi di costruire formatisi fino al 31 dicembre 2020, sono prorogati, se l’interessato comunica di volersi avvalere di tale proroga. Al momento della comunicazione i termini non devono essere già decorsi e il titolo deve risultare conforme agli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Questa disciplina è stata espressamente estesa alle segnalazioni di inizio attività presentate entro lo stesso termine (31 dicembre 2020).

4.1.3.– A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il legislatore è nuovamente intervenuto. L’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 125 del 2020, come convertito, ha modificato l’art. 103, comma 2, sostituendo la data del «31 luglio 2020» con «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», così prorogando la validità di tutti gli atti e titoli in scadenza nell’intero periodo emergenziale, a partire dal 31 gennaio 2020.

L’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del medesimo d.l. n. 125 del 2020, ha introdotto nell’art. 103 il comma 2-sexies, in cui si prevede che tutti gli atti e provvedimenti indicati al comma 2 dell’art. 103 «scaduti» tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 159 del 2020 (27 novembre 2020), e non rinnovati, «si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

In questo modo, è stata recuperata la validità degli atti in scadenza nel periodo successivo al 31 luglio 2020, non compresi nella prima proroga.

La disciplina dettata dall’art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 è riferita ai permessi di costruire e alla SCIA, mentre gli altri titoli abilitativi sono assoggettati alla previsione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come modificato.

4.1.4.– Infine, con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), convertito, con modificazioni, in legge 16 settembre 2021, n. 126, l’emergenza da COVID-19 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021".

Post di Daniele Iselle

pronuncia_245_2021

Il parere preventivo non è impugnabile

23 Dic 2021
23 Dicembre 2021

Il T.A.R. afferma che il parere preventivo rilasciato dall’Amministrazione non è un atto lesivo direttamente impugnabile.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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