La tutela paesaggistica e le pratiche urbanistico-edilizie devono essere gestite da due uffici diversi
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 146, co. 6 Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004): vi deve essere una distinzione formale di uffici – e non solo di attività – tra l’ufficio comunale a presidio della tutela paesaggistica e quello incaricato di decidere le pratiche urbanistico-edilizie.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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