7 Ottobre 2021
In data 19 agosto 2021 abbiamo pubblicato su Italiaius la informazione che il Comune di Bassano del Grappa aveva ottenuto chiarimenti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla demolizione e ricostruzione nelle zone di vincolo paesaggistico.
In data 21 settembre 2021 abbiamo pubblicato un intervento critico dell'avv. Dario Meneguzzo sulla risposta data dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Oggi il Dott. Ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ci segnala una presa di posizione sul tema da parte del MIBAC (Ministero della Cultura), che va in direzione opposta a quella del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La risposta è reperibile nell'estratto dei lavori parlamentari del 22.09.2021, nei quali si legge la risposta del MIBAC all'interrogazione dell'on. Cortelazzo.
Scrive il MIBAC: "La scelta operata dal legislatore è coerente con la nozione stessa di tutela del paesaggio, la quale si riferisce alla « forma » del territorio, nei suoi profili di pregio estetico e testimoniale, atteso che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – « Il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo » (Corte, cost. n. 367 del 2007). Conseguentemente, la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso. La disposizione risulta coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza".
Il MIBAC in sostanza dice che:
- per immobili si intendono sia gli ambiti sottoposti al vincolo, sia tutti gli edifici compresi in tali ambiti;
- la norma comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio;
- quindi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia, per questi edifici "gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Atti Parlamentari 22.09.2021
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