Author Archive for: SanVittore

Termine per l’annullamento in autotutela in caso di dichiarazioni false

26 Set 2021
26 Settembre 2021

Il TAR Veneto afferma che, in un caso di autotutela da parte dell’Amministrazione a seguito dell’accertamento di dichiarazioni false che abbiano indotto in errore il Comume, il termine per l’esercizio del relativo potere di annullamento deve essere fatto partire dal momento della conoscenza esatta di tale falsità.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Affidamento nelle istanze di sanatoria

24 Set 2021
24 Settembre 2021

Il TAR Veneto ricorda che le valutazioni sottese al rilascio dei titoli in sanatoria sono interamente vincolate, e pertanto non è valorizzabile l’eventuale affidamento del privato in merito alla sanabilità delle opere.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Sorte dei vincoli monumentali imposti prima del Codice dei Beni Culturali

24 Set 2021
24 Settembre 2021

Il TAR Veneto ricorda che i vincoli monumentali imposti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sono stati fatti salvi dal Codice medesimo, e pertanto devono ritenersi ancora sussistenti.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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È assolutamente indispensabile l’abuso dell’arma per poter revocare la licenza?

24 Set 2021
24 Settembre 2021

Il TAR Veneto afferma che la revoca del porto d’armi per abuso dell’arma è presupposto previsto dagli artt. 10, 11, 39, e 43 del R.D. n. 773 del 1931, ma non è esclusivo, poiché anche l’omissione delle cautele necessarie ad impedire un utilizzo dell’arma da parte dei soggetti non autorizzati può portare alla revoca della licenza. L’inaffidabilità, ad esempio, è valido motivo per il ritiro della licenza, senza neppure la necessità di dimostrare l’avvenuto abuso.

Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza

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Il superbonus 110%, gli immobili con qualche abuso o difformità e il giudice penale

23 Set 2021
23 Settembre 2021

Alcuni interventi col superbonus 110% appaiono incamminati su sentieri insidiosi e scivolosi.

In data 14 settembre 2021 ho pubblicato su Italiaius un post sul superbonus 110%, esaminando l'articolo 119 del D.L. 19/05/2020, coordinato con il D.L. 77/2021, dopo la conversione in legge (con la legge 108 del 2021).

Il comma 13-ter di tale articolo stabilisce che gli interventi del superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Il comma 13-ter aggiunge che: "Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Il comma 13-quater precisa poi che: "Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento".

Dunque gli interventi col superbonus non hanno alcun effetto di sanatoria sugli abusi edilizi esistenti prima dell'intervento.

Ma cosa ne penserà il giudice penale, che ritiene reato qualsiasi intervento su un immobile abusivo?

Ricordiamo, infatti, cosa dice la Corte di Cassazione penale sugli interventi su immobili abusivi non sanati, in relazione al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001: “tale impostazione, tuttavia, avrebbe una sua valenza nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349 e Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582), secondo cui, in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente” (Cass. pen. n. 27993/2020).

Io mi limito a segnalare la questione: poi eventualmente sarà il giudice penale a valutarla.

Questi pasticci succedono quando al legislatore manca la visione dell'ordinamento giuridico e crea ingranaggi giuridici che si inseriscono un po' a caso nel sistema, senza un ordine logico.

Cassazione-27993-2020

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Il Consiglio di Stato sul rapporto tra P.T.C.P., P.R.G. e P.U.A.

23 Set 2021
23 Settembre 2021

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’approvazione di un P.U.A. di iniziativa privata costituisce per il Comune esercizio di un potere discrezionale e non vincolato, anche se conforme al P.R.G.: l’eventuale diniego di approvazione può derivare da ragioni interne al P.U.A. (es. l’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento), oppure da ragioni esterne (es. la necessità di valutarne la conformità a strumenti sovraordinati).

Il Consiglio ha altresì chiarito che il P.T.C.P., quale strumento urbanistico sovracomunale, non modifica direttamente il regime della edificabilità dei suoli, ma si rivolge al pianificatore locale, nei confronti del quale si pone in un rapporto di distinte competenze e non di gerarchia. Laddove il Comune debba approvare non il rilascio di un singolo titolo edilizio, bensì di una progettualità di zona quale quella del P.U.A., è necessario il raccordo con la fonte territorialmente sovraordinata.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola

23 Set 2021
23 Settembre 2021

Sul Bur n. 127 del 21/09/2021 è stata pubblicata la DGRV n. 1222 del 07 settembre 2021, recante "Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies".

Con il provvedimento viene data attuazione al comma 5 quinquies dell'art. 44 della LR del Veneto n. 11/2004, come modificato dalla LR n. 29/2019, e all'art. 12, comma 4, di quest'ultima legge regionale. Vengono, infatti, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero, la cura e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli, bardotti), non destinati alla produzione alimentare, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere di tali animali. Le suddette strutture, che non si configurano come allevamento e devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, sono realizzabili in zona agricola in deroga ai commi 2 e 3 dall'art. 44 della LR n. 11/04, ovvero senza il titolo di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola che rispetti i determinati requisiti minimi, nonché senza la presentazione del piano aziendale.

DGRV n. 1222 del 07 settembre 2021

Dgr_1222_21_AllegatoA_457335

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Si può richiedere un parere paesistico non necessario?

23 Set 2021
23 Settembre 2021

Il TAR per la Lombardia ha dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto l’Amministrazione aveva alla società di sottoporre la proposta progettuale al giudizio della Commissione del Paesaggio, introduce all’interno del procedimento un passaggio ulteriore non previsto normativamente (rectius: non necessario) e che, oltretutto, aggravava il procedimento.   

Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in Giurisprudenza

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Cosa succede se si va a lavorare senza green pass?

22 Set 2021
22 Settembre 2021

Per il lavoro privato, l'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 stabilisce quanto segue:

"9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500".

Una disposizione analoga è prevista per il lavoro pubblico dall'articolo 1 comma 8.

Finalmente una legge legge scritta in modo chiaro.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Decreto legge 127 del 2021: green pass per i luoghi di lavoro

22 Set 2021
22 Settembre 2021

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante: "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139)".

Decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021

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