La Corte Costituzionale sul concetto di ristrutturazione ricostruttiva
La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale», e dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, contenente «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)», si sofferma sul concetto della cd. ristrutturazione ricostruttiva, ricostruendo l’evoluzione di questo istituto giuridico e le modifiche susseguitesi al T.U. edilizia, sino all’attuale formulazione dell’art. 2 bis c. 1 ter dl d.P.R. n. 380/2001 che, come noto, ammette gli interventi di demolizione e ricostruzione (cd. ristrutturazione ricostruttiva) tramite SCIA, purché vi sia il rispetto dei limiti volumetrici e di sedime pre-esistenti.
La sentenza si dimostra altresì interessante laddove chiarisce il concetto di interpretazione autentica della legge, fissando poi i limiti del legislatore statale e/o regionale.
Infine, la pronuncia si sofferma sulla necessità di rispettare le distanze previste dal d.m. 1444/1968 anche nel caso di cd. ristrutturazione ricostruttiva, rimarcando che le Regioni non possono introdurre bonus volumetrici, pena la violazione dell’art. 2 bis c. 1 ter dl d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.
Si ringrazia l’avv. Raffaela Rampazzo per la segnalazione.
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