Il TAR Catania ha spiegato le differenze tra la richiesta di variante in senso proprio del PdC (art. 22, co. 2 T.U. edilizia), la variazione essenziale attuata in corso di esecuzione del PdC (art. 32 T.U. cit., come eventualmente recepito dalle Regioni) e la parziale difformità di quanto realizzato rispetto a quanto assentito dal PdC (art. 34 T.U. cit.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha spiegato la differenza tra questi due istituti, come disciplinati dall’art. 97 d.lgs. 50/2016. In particolare:
- la verifica di anomalia, di cui al comma 2 art. cit., introduce un vero e proprio procedimento obbligatorio di valutazione dell’anomalia, legato a criteri matematici;
- la verifica di congruità, di cui al comma 6 art. cit., lascia alla discrezionalità della Stazione appaltante la facoltà di aprire un procedimento di valutazione della congruità “di ogni altra offerta” che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto sottolinea che il principio di equivalenza, nelle gare ad evidenza pubblica, non può essere applicato tout court, ma è necessario che lo stesso venga combinato e commisurato ad altri due principi in materia di appalti, ovverosia quello di parità di trattamento tra i partecipanti, e quello di efficacia dell’azione amministrativa.
In particolare, in quest’ultima ipotesi, si richiede che le clausole immediatamente escludenti – che si vorrebbe aggirare con il principio di equivalenza – vengano immediatamente impugnate dall’operatore economico. Non farlo, e ammettere il soggetto attraverso il principio di equivalenza, comporterebbe una violazione del citato principio di parità di trattamento, finendo per penalizzare quegli operatori economici che partecipano rispettando le richieste del bando.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che il cambio di destinazione d’uso da cantina o garage a civile abitazione comporta il passaggio da una categoria urbanistica ad un’altra.
In caso di riduzione degli spazi destinati a parcheggio il progetto può essere comunque assentito, quando risulti che non si va ad incidere nella misura minima dei medesimi spazi imposta dalla legge.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
L’ha affermato il TAR Catania: in generale, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione possono essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, salva diversa pianificazione del Comune.
L’Ente Locale, infatti, può prevedere con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti (es. divieto in tutto il centro storico, oppure nei pressi di scuole e ospedali), purché sia comunque possibile una localizzazione alternativa degli stessi tale da garantire la copertura di rete del territorio nazionale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda i presupposti giuridici che devono sussistere per considerare ammissibile il cd. ricorso collettivo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto sottolinea che il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, seppur attenuato: l’onere della prova – o, comunque, di un principio di prova – spetta al ricorrente, e dunque il temperamento di carattere inquisitorio non può riguardare elementi probatori che sono sempre rimasti nell’esclusiva disponibilità della parte privata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ribadito che le deroghe per gli ampliamenti con il terzo Piano casa non sono utilizzabili se prima non sia sfruttata l’intera volumetria prevista dal PRG, nonché che gli incrementi volumetrici espressi in misura percentuale dalla l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii. si calcolano sulla volumetria esistente e non sulla volumetria potenziale prevista dal PRG (fatta eccezione per gli edifici residenziali in zona agricola ai sensi dell’art. 3-bis l.r. cit.).
A seguire, il TAR Veneto ha dato atto di dover rivedere il proprio precedente orientamento e ha così affermato che è ammissibile il cumulo tra la volumetria residua del PRG e i bonus volumetrici della l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. chiarisce come devono essere computati i termini per impugnare le deliberazioni comunali che vengono pubblicate sull’albo pretorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che, nei procedimenti di espropriazione legati alla costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta, i termini dimidiati previsti dall’ordinanza P.C.M. n. 3802/2009 si applicano solamente agli atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità e non invece a quest’ultima. Sarebbe infatti contrario alla ratio della dimidiazione dei termini, volta a promuovere i procedimenti di esproprio e a favorire l’operato dell’Amministrazione, una riduzione anche dei termini di durata della dichiarazione di pubblica utilità.
Si deve peraltro aggiungere che, trattandosi la Pedemontana di opera strategica di preminente interesse nazionale, la durata delle relative dichiarazioni di pubblica utilità volte agli espropri è di sette anni (invece che cinque), come previsto dall’art. 166 d.lgs. 163/2006.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti