Sulle misure di conservazione delle aree protette
Il T.A.R. Milano si sofferma sulle misure di conservazione che possono essere adottate per salvaguardare le aree protette, ricordando la loro matrice europea.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Milano si sofferma sulle misure di conservazione che possono essere adottate per salvaguardare le aree protette, ricordando la loro matrice europea.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, un Comune denegava l’istanza del privato che voleva aprire una nuova edicola sul suolo pubblico.
Il privato impugnava il diniego, invocando la normativa nazionale ed eurounitaria sulla liberalizzazione delle attività commerciali.
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, rilevando che in realtà il diniego comunale era basato sulla pianificazione comunale in materia di occupazione di suolo pubblico.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Catania ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto.
In particolare, il TAR si è soffermato sul cd. subappalto necessario, che riguarda l’ipotesi in cui il concorrente debba ricorrere al subappalto al fine di conseguire un’adeguata qualificazione per le categorie scorporabili: di contro, il subappalto necessario non può essere invocato al fine di supplire la carenza di adeguata qualificazione del concorrente nell’ambito della categoria prevalente.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Lo stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2020, depositata il 23 giugno 2020.
Sentenza Corte Costituzionale 119 del 2020
La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Veneto avverso l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 che, con norma di interpretazione autentica della l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., aveva disposto la derogabilità mediante Piano Casa delle distanze minime dai confini.
Tra le altre cose, la Corte ha affermato che la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile non è violata dalle leggi regionali che ammettano deroghe non alle disposizioni statali sulle distanze, ma alle norme integrative dei regolamenti locali, poiché esse comunque erano destinate ad essere applicate ad un ambito più ristretto rispetto all’intero territorio nazionale.
L’art. 64 cit., insomma, è stato ritenuto una ragionevole norma di attuazione dell’intesa «sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia» (cosiddetto “piano casa”), sancita tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Lo ha ricordato il TAR Veneto.
Una delle principali conseguenze è che deve osservarsi il reperimento di aree per parcheggi ai sensi dell’art. 42-sexies l. 1150/1942.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. ricorda che il provvediamo finale di VIA è un atto direttamente impugnabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Palermo ha offerto principi utili per distinguere la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria (leggera e pesante) e la ristrutturazione edilizia.
All’esito, il TAR ha qualificato come manutenzione straordinaria la realizzazione di un tramezzo in cartongesso (peraltro successivamente rimosso) e di una porta interna.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Nel contesto di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte controinteressata attuava la trasposizione del giudizio innanzi al G.A., al quale poi chiedeva di accertare la tardività della proposizione a suo tempo del ricorso straordinario.
Il TAR Sardegna ha però affermato che le questioni relative alla validità del procedimento avviato con il ricorso straordinario devono trovare soluzione (ed eventualmente sanzione) all’interno del procedimento stesso.
Pertanto, se la parte controinteressata voleva far rilevare la tardività del ricorso straordinario, avrebbe dovuto evitare la trasposizione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
La sentenza della Corte di Giustizia Europea del giorno 11 giugno 2020 dichiara l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letti alla luce del considerando 14 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che esclude, per enti senza scopo di lucro, la possibilità di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tali enti siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi.
Nel caso di specie una fondazione era stata esclusa dal una gara per i servizi di ingegneria ed architettura relativa all’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico.
Si ringrazia l’arch. Fiorenza Dal Zotto, funzionario comunale, per la segnalazione.
Di recente, il TAR Veneto ha ribadito che la CILA, anche in sanatoria, non ha natura provvedimentale: l’attività oggetto è libera e non è sottoposta a controllo sistematico da parte della P.A., contrariamente alla SCIA. I poteri dell’Amministrazione, quindi, sono quelli generali di vigilanza e di sanzione previsti dall’art. 27 T.U. Edilizia.
Eventuali atti anticipatori provenienti dall’Ente riguardo all’ammissibilità degli interventi comunicati hanno carattere meramente informativo e, dunque, natura di atti endoprocedimentali, e quindi i ricorsi avverso tali atti dovranno essere dichiarati inammissibili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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