Novità per il superbonus del 110%
Pubblichiamo i link alla rivista on-line BibLus-net contenente alcune novità in materia di Superbonus del 110%.
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In materia di reati edilizi, un intervento di qualsiasi natura, anche di manutenzione ordinaria, eseguito su un immobile abusivo, rappresenta una ripresa dell'attività illecita e, pertanto, un nuovo reato, secondo la Cassazione penale.
Post di Diego Giraldo – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che nel caso di ricorsi avverso singoli interventi edilizi appare prevalente l’orientamento secondo cui lo stabile collegamento dell’immobile del terzo con quello interessato dai lavori sia autonomamente idoneo a radicarne la legittimazione e l’interesse ad agire.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Nel caso di specie una società presentava istanza con la quale chiedeva al Comune di voler formalizzare l’acquisizione delle opere abusive contestate al vicino con apposita ordinanza di demolizione, oltre che dell’area di sedime e dell’ulteriore superficie del terreno circostante.
Il Comune rimaneva inerte rispetto a questa istanza, mentre invece denegava le domande di sanatoria presentate dal vicino.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha posto principi utili in materia di silenzio-inadempimento da parte del Comune sui provvedimenti tesi a reprimere l’abusivismo edilizio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Nel caso di specie, una società concorrente era esclusa dalla pubblica gara, perché dal certificato della Camera di commercio, nell’ambito dell’oggetto sociale, non risultava l’indicazione dell’attività per cui era bandita la gara. Tuttavia, l’esclusione non era espressamente comminata dalla lex specialis.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato la legittimità dell’esclusione, a partire dall’art. 83, co. 3 e 8 d.lgs. 50/2016.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Segnaliamo il link a un articolo di huffingtonpost.it sulle varie questioni in materia di Covid che vedono come giudice il TAR.
L'articolo di Stefano Baldolini porta il titolo scherzoso: "Il test rapido per il Civid c'è già. E' il TAR"
La IV Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione inerente la soggezione o meno del curatore fallimentare agli obblighi di cui all’art. 192 del Codice dell’ambiente, con riferimento ai terreni di proprietà del soggetto fallito.
Secondo una prima tesi, il curatore non è soggetto “subentrante” nei diritti del fallito (cfr. il comma 4 art. cit.), perciò non può essere destinatario del provvedimento che impone la rimozione dei rifiuti, a meno che l’Amministrazione riscontri la sussistenza di una responsabilità univoca e autonoma del suddetto organo fallimentare nell’illecito abbandono.
Secondo una seconda tesi, posto che l’impresa fallita non è più in attività e non può più rimuovere i rifiuti, il relativo obbligo ricade sul curatore nella sua qualità di “detentore” dei rifiuti presenti nel sito industriale (cfr. art. 14, par. 1 della direttiva n. 2008/98/CE), e/o di “gestore” dell’area (cfr. art. 5, co. 1, lett. r-bis Codice dell’ambiente).
Nell’ordinanza di rimessione, la IV Sezione ha dato atto di propendere per la seconda tesi.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ribadisce che è censurabile il vizio di disparità di trattamento solo se tra le situazioni di fatto tra loro comparate vi è assoluta identità, e di conseguenza è ravvisabile l’assoluta irragionevolezza della scelta amministrativa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. ricorda che l’affidamento di un appalto in house providing è una scelta libera ed ordinaria dell’Amministrazione che può essere sindacata dinanzi al Giudice Amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici e manifesti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che l’informazione antimafia rientra tra le cd. misure di prevenzione - e, fra esse, tra le misure interdittive ante delictum – e può essere irrogata solo in presenza di una condotta tipizzata o di una situazione di fatto obiettivamente percepibile che costituisca, ovvero che sia indice presuntivo sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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