Author Archive for: SanVittore

Le condanne penali vanno sempre dichiarate

25 Gen 2016
25 Gennaio 2016

Il T.A.R. Trento chiarisce numerosi aspetti in materia di appalti, tra cui l’obbligo di dichiarare le condanne penali (comprese quelle che beneficiano della non menzione) e l’obbligo di rendere le dichiarazioni ex art. 38 del Codice Appalti anche da parte del professionista-progettista esterno.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Carenza di interesse e ricorso collettivo

25 Gen 2016
25 Gennaio 2016

Il T.A.R. ricorsa che nel ricorso collettivo la carenza di interesse di uno dei ricorrenti non determina l’inammissibilità del ricorso quantomeno con riferimento agli altri ricorrenti.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La decadenza del permesso di costruire non è impedita dalla realizzazione di opere non previste nel progetto assentito

22 Gen 2016
22 Gennaio 2016

Il TAR precisa che il termine annuale per l'inizio dei lavori, previsto a pena di decadenza del titolo edilizio, non può essere eluso ricorrendo a lavori fittizi e simbolici e neanche se vengono realizzate opere abusive, in quanto non previste nel progetto assentito.

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Illegittima occupazione di un terreno per realizzare un’opera pubblica: i tre rimedi a disposizione della P.A.

22 Gen 2016
22 Gennaio 2016

Il TAR Latina precisa che, venuta meno la possibilità di invocare l'istituto di creazione giurisprudenziale dell'accessione invertita, per pervenire alla legittima apprensione del bene oggetto di illegittima occupazione da parte della P.A. mediante la realizzazione di un'opera pubblica, l'ente ha tre possibilità:

1) il contratto col privato;

2) la riedizione del procedimento espropriativo;

3) la sanatoria dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327. 

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L’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 può essere emessa fino a quando passa in giudicato la sentenza che ordina la restituzione del bene

22 Gen 2016
22 Gennaio 2016

Lo precisa una sentenza del TAR Latina.

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Quando si agisce per la restituzione del terreno illegittimamente occupato dalla P.A. quale risarcimento del danno spetta?

22 Gen 2016
22 Gennaio 2016

Il TAR Latina precisa che, quando si agisce per la restituzione del terreno illegittimamente occupato dalla P.A., non si può chiedere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del terreno (effetto giuridico che non si verifica), ma si può chiedere quello per la illegittima occupazione, che è un illecito permanente.

Il Collegio ritiene che il danno da occupazione illegittima possa quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. (non avendo gli interessati fornito la prova di un danno superiore), nell’interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal Legislatore con l’art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001: norma suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale.

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Applicazione degli articoli 22 comma 2 bis e 37 quarto comma del D.P.R. 380/2201

21 Gen 2016
21 Gennaio 2016
Alla luce delle modifiche apportate con il 22 comma 2 bis del dpr 380/2001, possiamo pensare di poter applicare, per opere che sono qualificabili dal punto di vista oggettivo all’interno delle caratteristiche di cui al comma 2 bis (variazioni non essenziali eseguite in corso d’opera), e naturalmente conformi alle norme urbanistico edilizie sia al momento della presentazione della domanda che al momento della loro realizzazione, il regime sanzionatorio previsto dal quarto comma dell’articolo 37?
 
Valutazioni a FAVORE:  viene salvaguardato e garantito  un principio di coerenza tra quanto viene valutato in sede di titolo edilizio (permesso di costruire/scia) e quanto sanzionato. Il legislatore, introducendo il comma 2 bis dell’articolo 22, ha previsto un alleggerimento delle varianti effettuate in corso d’opera che ricadano all’interno di parametri inferiori rispetto alle variazioni essenziali. Sarebbe sensato quindi che questo regime venisse applicato anche per la determinazione della sanzione per opere realizzate, in assenza di titolo, ricadente sempre all’interno della stessa fattispecie.
 
Valutazioni CONTRARIE: l’articolo 37 primo comma cita solo i commi 1 e 2 e non il 2 bis. Certo si tratta di argomentazione di carattere più formale, perché appare evidente che questo derivi non tanto da una volontà precisa, ma dal mancato aggiornamento dell’articolo.
 
Nell’ipotesi in cui si possa accogliere questa lettura, si potrebbero avere queste applicazioni concrete. Abbiamo una licenza edilizia rilasciata negli anni ’70 per la realizzazione di un edificio.
 
In corso di esecuzione, l’edificio è stato realizzato con alcune difformità che però non costituiscono variante essenziale (leggermente traslato rispetto al lotto, un po’ più alto, un po’ più largo o più stretto, ecc. ecc.).
 
E’ evidente che le modifiche sono state apportate IN CORSO D’OPERA. Si verifica che tali variazioni sono CONFORMI alla normativa urbanistico edilizia sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della sanatoria.
 
La difformità  potrebbe essere sanata con il pagamento della sanzione prevista dal IV comma dell’articolo 37.
 
Mi sembrerebbe una soluzione, ragionevole e di buon senso e coerente con l’attuale impianto normativo.
 
Che dite? In sostanza: il 2 bis dell’articolo 22 ha implicitamente declassato le opere di quel tipo da opere realizzate in assenza di Pdc a opere in assenza di Scia, non solo ai fini della determinazione del titolo necessario per la loro esecuzione, ma anche, evidentemente, per il corrispondente regime sanzionatorio da applicarsi.
 
Mi sembrerebbe sensato e ragionevole.
 
Cosa ne pensate?!
 
Arch. Fiorenza Dal Zotto
responsabile del settore urbanistica e edilizia del comune di Spinea
sede municipale – spinea – via municipio n. 1 – piano terra
 
Le disposizioni citate
 
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)
2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)
(….)
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.
 
 
 

 

Dal 1° gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al MePA o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 1.000 euro

21 Gen 2016
21 Gennaio 2016

La c.d. Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure di gara.

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Momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno contabile

21 Gen 2016
21 Gennaio 2016

L’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, ha previsto che <<Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta>>.

Il “dies a quo” del termine prescrizionale, tema ampiamente vagliato dalla giurisprudenza, coincide, nella sintesi del dato testuale, con la “verificazione” del fatto dannoso.

La Corte dei Conti approfondisce il tema del momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.

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Edifici in zona agricola veneta non più funzionali alla destinazione del fondo

21 Gen 2016
21 Gennaio 2016

Il TAR precisa che in base alla legislazione veneta gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo possono essere trasformati in residenziali solo se il P.I. lo consente e non in ogni caso.

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