18 mesi per l’autotutela: non basta l’avvio del procedimento ma bisogna emanare il provvedimento
Il termine di 18 mesi, contemplato dall’art. 21 nonies della L. 241/90, novellato dalla L. n.124/2015 (entrata in vigore il 28.8.2015), per l’annullamento in autotutela è perentorio. Il TAR Puglia precisa che l’avvio del procedimento non è sufficiente, ma occorre emanare il provvedimento entro quel termine. Post di Daniele Iselle – funzionario comunale

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