No alla motivazione postuma
Il Consiglio di Stato ribadisce che, da un lato, la motivazione per relationem è ammissibile ove la P.A. permetta al privato di conoscere o di poter conoscere il contenuto degli altri provvedimenti richiamati e, dall’altro lato, non è legittima l’integrazione del provvedimento in corso di causa. Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
Commenti recenti