Contraddittorio a seguito del preavviso di rigetto
Il TAR Catania ha affermato che l’onere della P.A. di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 viene meno nel caso in cui tali osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale. Post di Alberto Antico – avvocato

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