Anche dopo l’emissione dell’ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910 le controversie su an e quantum degli oneri spettano al G.A.
Il TAR Parma precisa che anche dopo l’emissione dell’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 2 del R.D. n. 639 del 1910 le controversie attinenti alla determinazione dell’ an e del quantum dell’oblazione e del contributo per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo. Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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