Sul divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti
Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.u.l.p.s.), il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 del medesimo T.u.l.p.s., la licenza di porto d’armi può essere ricusata o ritirata dal Questore nei confronti di coloro […]

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